Fondo Nuove Competenze

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Il Fondo nuove competenze “Competenze per le innovazioni” rappresenta un’operazione di importanza strategica del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, cofinanziato dall’Unione europea. Tale fondo si pone come obiettivo quello di sostenere le aziende italiane nella transizione digitale ed ecologica, promuovendo l’acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori. Importanza della formazione in un mondo del lavoro in continua evoluzione. In un’epoca di profonda evoluzione del mondo del lavoro, caratterizzata da mutamenti strutturali, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione hanno reso il mercato sempre più dinamico e competitivo. In tale scenario, diviene imprescindibile un costante investimento nella formazione continua e nell’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, quali elementi essenziali per garantire la tenuta occupazionale e la competitività delle imprese. In tale contesto, il Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito dall’articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, è volto ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione. In particolare, si riscontra la finalità di offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze, dotandoli degli strumenti per adattarsi al mercato del lavoro. Nel contempo, è ferma la volontà di sostenere le imprese nell’adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali. Datori di lavoro e requisiti di accesso. Possono accedere al Fondo Nuove Competenze i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori. A tal proposito, si ritiene opportuno evidenziare che gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. I destinatari della formazione finanziata dal Fondo Nuove Competenze sono principalmente i lavoratori dipendenti di aziende private, incluse le società a partecipazione pubblica, con l’obiettivo di accrescere le loro competenze in linea con i processi di innovazione e transizione digitale ed ecologica delle aziende. Fermo restando che tali lavoratori devono essere individuati negli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, giova evidenziare che la formazione deve essere finalizzata allo sviluppo di nuove competenze o al potenziamento di quelle già possedute, in linea con i fabbisogni individuati dall’azienda. Parimenti, anche i lavoratori somministrati possono essere inclusi tra i potenziali destinatari della formazione; in tali casi, tuttavia, è l’Agenzia di somministrazione che assume il ruolo di datore di lavoro e presenta l’istanza. Da ultimo, si precisa che a determinate condizioni le seguenti ulteriori categorie di lavoratori possono essere destinatari dei percorsi di formazione:

– disoccupati da almeno 12 mesi: assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato dopo la pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione. In questo caso, il FNC finanzia il 100% della retribuzione oraria.

– lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello): assunti dopo la pubblicazione del decreto (3 dicembre 2024) e prima dell’avvio della formazione. Anche in questo caso, il FNC finanzia il 100% della retribuzione oraria. Le ore di formazione finanziate dal FNC non possono coincidere con le ore di formazione interna previste dal contratto di apprendistato.

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– disoccupati preselezionati dall’azienda: coinvolti in progetti formativi che prevedono la partecipazione sia di dipendenti che di disoccupati. Se almeno il 70% dei disoccupati viene assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato dopo la formazione, il datore di lavoro riceve il contributo previsto.

– disoccupati da formare per la successiva assunzione con contratto stagionale: nei settori del turismo e dell’agricoltura, il FNC prevede un bonus per l’assunzione di disoccupati formati con contratto stagionale di almeno 120 giorni. La durata minima della formazione per questa categoria è di 20 ore, anziché 30.

Per quanto concerne gli specifici requisiti che devono possedere i destinatari della formazione finanziata, si ritiene utile evidenziare, infine, che i soggetti disoccupati devono dimostrare lo stato di disoccupazione attraverso la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) registrata sul sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fonte: QUOTIDIANO PIU’ – GFL



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