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Semplificati per cassa con opzione comma 5: nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate in materia di fatture emesse a cavallo d’anno, con la pubblicazione della FAQ numero 13 della sezione “Registrazione e Conservazione delle fatture”
La querelle va avanti ormai da qualche giorno e riguarda il corretto trattamento fiscale delle fatture emesse a cavallo d’anno dai contribuenti titolari di partita IVA nel regime semplificato per cassa (articolo 18 comma 5 dpr 600/1973).
Dopo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2025 – la kermesse annuale organizzata da IlSole24Ore – molti addetti ai lavori avevano manifestato una certa preoccupazione per una sorta di cambiamento di rotta da parte dell’amministrazione finanziaria (ne abbiamo parlato diffusamente poi qui su Informazione Fiscale).
A seguito della questione, l’Agenzia delle Entrate oggi ha pubblicato la FAQ 13/2025 della sezione “Registrazione e Conservazione delle fatture”.
Fatture emesse a cavallo d’anno dai contribuenti semplificati per cassa, nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate:
L’articolo 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che
«Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento»
Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile.
Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:
«[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]»
Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI).
Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.
Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2024.
Al riguardo, con la Circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi
«si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate»
Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019
Soddisfazione dai commercialisti per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla registrazione ai fini reddituali e IVA delle fatture emesse dai contribuenti titolari di partita IVA e operanti col regime semplificato per cassa
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili esprime “apprezzamento” per i contenuti del nuovo intervento di oggi dell’Agenzia delle Entrate, con il quale viene precisato che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che adottano il cosiddetto metodo del registrato, “resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.”
Sul tema del regime del registrato e imputazione dei ricavi per le fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione di cui al comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1972 era sorta una problematica che nei giorni scorsi aveva determinato rilevanti dubbi applicativi.
Secondo Elbano De Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:
“Il Consiglio Nazionale si è prontamente attivato per ricevere dall’Agenzia delle Entrate indicazioni più precise.
La FAQ n. 13 pubblicata oggi arriva al termine di fattive interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate che, con apprezzabile spirito collaborativo, ha condiviso le osservazioni e proposte di soluzione della problematica”
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