l’onere probatorio del coniuge separato

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A cura della Redazione.

Con l’ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento al coniuge separato e dell’onere probatorio a suo carico,

Giovedi 13 Febbraio 2025

Il caso: Tizio impugnava la sentenza con la quale il Tribunale di Palmi aveva pronunciato la separazione personale da Mevia, chiedendo che, in riforma della stessa sentenza, la separazione personale dei coniugi fosse addebitata alla moglie, rigettando la domanda di Mevia di riconoscimento del diritto al mantenimento a carico del ricorrente, stante l’addebito alla stessa della separazione, e la circostanza che ella non aveva provato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 156 c.c. per tale riconoscimento; in subordine, veniva chiesto che fosse ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento.

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La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Tizio, ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di assegno di mantenimento a favore di Mevia confermandola nel resto, con la seguente motivazione:

a) non era ravvisabile il diritto al mantenimento dell’appellata, in quanto l’istruttoria espletata in primo grado consentiva di accertare che ella avesse rifiutato un’offerta di lavoro (entrambi i testi escussi avevano confermato tale circostanza) e che non avesse mai fornito, nelle difese successive alle dichiarazioni dei testi, le ragioni di tale rifiuto, né provato di aver ricercato un’occupazione, poiché aveva solo dedotto di avere inviato un curriculum in banca e di avere difficoltà a trovare un lavoro perché priva di autovettura;

b) sulla scorta di tali elementi, della durata del matrimonio, dell’assenza di prole, dell’età della moglie al momento della separazione, non era condivisibile la decisione del Tribunale di primo grado e la conseguente attribuzione di un assegno di mantenimento dell’importo di € 250.

Mevia ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte di merito, pur citando gli elementi di fatto che avevano portato il Tribunale di Palmi a riconoscere l’assegno di mantenimento in favore della ricorrente (lo stato di disoccupazione della Candido; la circostanza che al suo mantenimento provvedesse il marito; la rilevante disparità economica e i fatti che ne avevano determinato l’importo: rifiuto dell’offerta di lavoro, mancata prova di averlo cercato, durata del matrimonio, assenza di prole ed età della moglie al momento della separazione), non aveva fornito una logica e precisa motivazione sulle circostanze che l’avevano indotta a non condividere la decisione del Tribunale in merito a tali elementi di fatto, fondando il rigetto della domanda di assegno esclusivamente sulla circostanza secondo la quale la ricorrente non avesse fornito la prova di essersi efficacemente adoperata nella ricerca di un lavoro, così facendo cattivo uso del potere discrezionale di valutazione della prova ex artt. 115 e 116 c.p.c

Per la Cassazione la doglianza è inammissibile: sul punto osserva che:

a) in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche;

b) in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 3354 2025

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