Dopo il correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024, il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) riceverà ulteriori modifiche dalla legge di conversione del Milleproroghe – Associazione Segretari Comunali e Provinciali

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9.0.2 che dispone l’inserimento nel Milleproroghe del seguente nuovo art. 9-bis: “1. Al fine di consentire l’adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall’ANAC e quindi garantire l’effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l’attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui alla recente riformulazione dell’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dall’art. 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l’entrata in vigore dell’articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025”.

 

 

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per le imprese

 

Altro tema discusso all’interno del Milleproroghe è la disposizione di cui all’art. 49 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 relativo all’obbligo di BIM che dopo il correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024 dispone:

“A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell’articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale”.

All’interno del Milleproroghe sono stati presentati diversi emendamenti dal contenuto sostanzialmente identico che prevedono “Fino al 30 giugno 2025, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano per importi a base di gara superiori a 4 milioni di euro“.

L’obiettivo è, dunque, innalzare la soglia a 4 milioni di euro per l’obbligo di BIM per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.

Diverse sono le modifiche richieste all’art. 60 (Revisione dei prezzi) del D.Lgs. n. 36/2023. Si segnalano i seguenti emendamenti:

7.87 per cui all’art. 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. All’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire
»”.

diversi emendamenti tra cui il 7.89 per cui all’art. 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. All’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole “del costo dell’opera” sono aggiunte le seguenti: “della fornitura o del servizio”;
2) la lettera b) è abrogata
”.

7.91 (testo 2) per cui all’art. 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. All’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Alla lettera a), dopo le parole: “del costo dell’opera” aggiungere le seguenti: “della fornitura o del servizio”.
2) La lettera b) è abrogata.
4-ter. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all’articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

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L’emendamento 7.101 dispone l’inserimento all’art. 7, dopo il comma 4, del seguente: “4-bis. Il comma 6 dell’articolo 193, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente: “6. L’ente concedente valuta e motiva quale sia la fattibilità della proposta individuata tra quelle individuate ai sensi del comma 5, qualora la proposta individuata non sia quella presentata dal promotore nei 20 giorni successivi lo invita ad apportare al progetto di fattibilità al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche e integrazioni richieste questi decade e l’ente invita il proponente nei 20 giorni successivi ad apportare al progetto di fattibilità al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore e il proponente non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell’ente concedente entro il termine dallo stesso indicato la proposta è respinta. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l’ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso di attribuzione dell’interesse pubblico, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. La proposta approvata attribuisce a colui che ha contribuito a definirla ossia il promotore o il proponente il diritto di prelazione di cui al comma 12”.

L’emendamento 7.102 dispone l’inserimento all’art. 7, dopo il comma 4, dei seguenti: ““4-bis. Al fine di far fronte anche per l’anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L’erogazione delle risorse di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell’incremento delle tariffe della medesima società. Per le finalità di cui al presente comma, si provvede, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4-ter. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara redatti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b) del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022 e a quanto stabilito nelle clausole contrattuali, le disposizioni dell’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
“.

Altra modifica riguarda l’Allegato II.12 (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura).

L’emendamento 7.131 prevede l’inserimento all’art. 7, dopo il comma 4, del seguente comma: “5. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 91, comma 1, lettera d) e all’articolo 41, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, concernente disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è differita al 31 dicembre 2025

La disposizione di cui all’art. 91, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024 ha previsto una modifica dell’art. 23, comma 1, lettera b), 2), del citato Allegato II.12 di cui si riporta la versione pre e post correttivo:

“b) 2) l’impresa affidataria può utilizzare:

Pre correttivo: i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili.

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Post correttivo: i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l’intero importo, al fine di determinare la cifra di affari complessiva.”



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