Va esclusa da gara l’impresa che non applica il contratto lavoro indicato dalla stazione appaltante

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Va esclusa dalla gara l’impresa che indica un CCNL le cui componenti fisse della retribuzione globale annua non siano complessivamente pari a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante

Una stazione appaltante è tenuta ad escludere dalla gara l’impresa se il Contratto nazionale di lavoro che questa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell’appalto, non è conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele economiche del Contratto nazionale indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara.

E’ quanto ha stabilito Anac con parere di precontenzioso n.32, approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2025
“L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche – scrive Anac – presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel CCNL indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito”.

Il caso fa riferimento a una richiesta di parere in merito al servizio di manutenzione dei presìdi e degli impianti integrati per la sicurezza antincendio presso l’Università degli Studi di Pavia.
“L’aggiudicazione in favore della Nuova Asac Antincendio s.r.l., non è conforme alla normativa di settore, in quanto il CCNL che l’impresa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell’appalto, non è conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele economiche del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara. La Stazione appaltante è, pertanto, tenuta ad escludere dalla gara la Nuova Asac Antincendio S.r.l. e ad adottare gli atti consequenziali”.

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“Le suddette disposizioni – continua Anac – mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto. Il secondo comma dell’art. 11 del nuovo Codice Appalti, obbligando le Stazioni appaltanti ad indicare già nel bando di gara il CCNL applicabile, e il successivo comma 3, nella parte in cui onera il concorrente all’indicazione nell’offerta del CCNL applicato al personale impiegato nell’appalto, costituiscono elementi di forte novità rispetto al previgente impianto codicistico e alla giurisprudenza in tema, che non prevedeva simili indicazioni nell’ambito dell’offerta”.

“La formulazione dell’articolo 11, commi 2, 3 e 4, segna, dunque, un cambiamento radicale nell’approccio alla tematica della tutela del lavoro: l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara assurge a requisito necessario dell’offerta di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare – nei casi di indicazione di un diverso CCNL – prima dell’aggiudicazione”.

“L’Autorità ha ritenuto che la dichiarazione di equivalenza deve dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisce tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. L’Autorità ha suggerito di effettuare dapprima la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste; poi, di quella normativa, da svolgere su una serie di parametri, il cui scostamento marginale, in un numero limitato (pari a 2 parametri), non è ritenuto sintomatico dell’assenza di equivalenza tra i due contratti”.

“Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, l’Amministrazione è tenuta a verificare, dapprima, se sussistano i presupposti per l’operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i due CCNL (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall’impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (le organizzazioni datoriali saranno necessariamente diverse), concernano il medesimo sottosettore e il CCNL indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica; nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due CCNL, costituite dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (EDR); d) eventuali mensilità aggiuntive; e)eventuali ulteriori indennità previste dei due contratti e potrà ritenere accertata l’equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall’impresa risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara”.
 



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