scatta obbligo assicurativo per imprese

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Entro il prossimo 31 marzo, le imprese italiane sono tenute a stipulare l’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali. L’obbligo contro i rischi catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024. Sono oggetto di copertura terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Tuttavia, si attende ancora il decreto del Mimit con le regole attuative approvate, ma non ancora pubblicate.

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Justin Wilkens su Unsplash.

Sui contenuti della norma, e sulle anticipazioni del relativo decreto, se ne è parlato il 12 febbraio al convegno di studi L’assicurazione dei rischi catastrofali. La tavola rotonda, presieduta dal prof. Domenico Siclari, ordinario di Diritto dell’economia e dei mercati finanziari, si è svolta alla Facoltà di Economia della Sapienza università di Roma.

“Schema volto a favorire sinergie pubblico-privato”

Il regolamento attuativo ministeriale, in corso di pubblicazione, è importante dal punto di vista normativo poiché specifica le modalità di inquadramento della norma, inclusi i requisiti per l’erogazione dei premi. Lo ha evidenziato Stefano De Polis, segretario generale di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha illustrato il quadro generale e gli aspetti che dovranno essere affrontati nel decreto per rendere operativo il quadro legislativo.

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L’obbligo per le aziende di assicurarsi a fronte dei rischi fisici, derivanti da catastrofi naturali, “si combina a uno schema volto a favorire sinergie e partenariato tra pubblico e privato, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del settore assicurativo in quello dei rischi” ha sottolineato De Polis. Tale sinergia è operativa tramite l’intervento del gruppo assicurativo Sace, autorizzato a concedere una copertura del 50% degli indennizzi fino a un massimo di 5 miliardi di euro. A fronte di questa copertura, lo Stato, attraverso la legge, presta una garanzia a prima richiesta e senza regresso.

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Un momento del convegno: a destra, Domenico Siclari; al centro, Stefano De Polis.

Fondamentale sarà il ruolo degli intermediari, nella certezza di tempi di erogazione certi e celeri. Per tutte le tipologie di imprese, ha chiarito De Polis, “la somma concretamente indennizzabile, quale risultanza delle variabili del contratto, dovrà essere congrua rispetto agli obiettivi raggiunti”. La cifra deve cioè essere adeguata ad assicurare la ripartenza dell’impresa, ma “solo un’ampia diffusione della copertura è in grado di permettere un contenimento dei prezzi delle coperture”.

Regole assicurative per imprese: prevenzione e mitigazione dei rischi

Un altro importante aspetto della legge, è che tutte le operazioni avvengono a prezzi e con criteri di mercato: anche i contratti assicurativi, vale a dire, devono tenere conto della rischiosità. L’approccio italiano delinea dunque, a giudizio di De Polis, “una modalità universalistica e mutualistica di affrontare i rischi catastrofali, in grado di modificare in misura significativa il sistema nazionale di resilienza, intesa come capacità di assorbire e superare situazioni di shock”.

La rilevanza dei rischi catastrofali, nel contesto del cambiamento climatico, è oggetto di attenzione anche da parte del Fondo di solidarietà dell’EU: al fine di sostenere le costruzioni post-disastro, viene tuttavia stabilito che le erogazioni sono vincolate all’adozione di misure preventive. Prevenzione e mitigazione dei rischi sono quindi le giuste regole d’ingaggio assicurativo: il mercato sarà farà la propria parte solo in presenza di schemi capaci di favorire il trasferimento e la condivisione dei rischi assunti.

Il tema è centrale per il futuro macroenomico dell’Italia. In base ai dati illustrati al convegno, il numero di eventi estremi che hanno registrato almeno 10 morti, o un impatto su almeno 100 individui, è raddoppiato in 40 anni (da 20 a 40). Fa riflettere che solo il 5% delle imprese italiane è assicurato: una percentuale lontanissima dai livelli di copertura degli altri Paesi (ben il 75% nel Regno Unito). Nel 2024, nel nostro Paese, i danni da catastrofi sono stati di 12,5 miliardi di euro, di cui 800 milioni assicurati.

In caso di inadempimento, le imprese saranno escluse da agevolazioni

L’intervento legislativo italiano segna dunque l’avvio di un cambiamento radicale nell’approccio alla gestione dei danni derivanti dalle catastrofi, perché si avvia il passaggio da interventi ex-post, per lo più a carico dello Stato, a una nuova cultura improntata alla prevenzione e alla mutualizzazione dei rischi. Il tema centrale, ribadito al dibattito, è quello di sostenere le imprese e i contratti assicurativi dovranno tenere conto di questo aspetto. Altro tema affrontato, in attesa di recepire il testo approvato a livello ministeriale, è l’importanza di consolidare convezioni applicative che riducano le eventuali contestazioni in fase di liquidazione dei premi.

Per superare alcune incertezze applicative, emerse già nel corso della preparazione del decreto applicativo, è intervenuto l’art.1 bis della legge 189 del 2024. L’obbligo di assicurazione riguarda i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività dell’impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa: quindi, teoricamente, rientrerebbero anche i beni utilizzati in affitto o detenuti in usufrutto.

Non risultano sanzioni dirette per le imprese nell’ipotesi di inadempimento: l’obbligo prevede però una sanzione che si può definirsi “atipica”, come ha commentato De Polis. Recentemente, infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato, in sede di esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il cosiddetto Codice degli incentivi: il testo prevede l’esclusione delle imprese alle agevolazioni, in caso di mancata assicurazione da danni da calamità naturali. Non resta, dunque, che attendere la pubblicazione del decreto attuativo per confermare l’adozione di coperture idonee a prevenire e gestire al meglio i rischi naturali, e proteggere così i beni aziendali assicurati.

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