Categorie scorporabili nei lavori pubblici: tutte le categorie SOA a qualificazione obbligatoria

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Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 


1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi
dell’art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie
individuate nell’allegato A del medesimo decreto con l’acronimo OG
o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS
12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.

2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si
applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella
categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o
nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo
quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le
lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è
in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni;

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b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in
possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se
privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di
invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’art. 108,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere
generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le
categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di
seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS
11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS
21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette
lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e
sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi
dell’art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’art. 170, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente
articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si
applica l’art. 92, comma 7, del predetto regolamento.

3. I commi 1 e 3 dell’art. 109 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono
soppressi l’ultimo periodo delle premesse dell’allegato A del
predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del
medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni
vigenti, all’art. 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si
intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo. Il richiamo, contenuto nell’art. 108, comma 1, ultimo
periodo, all’art. 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si
intende riferito al comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in
cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la
procedura prevista all’art. 5, comma 4, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni
regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107,
comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al
precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei
commi da 1 a 4.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014.

7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per
l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a
decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
cui al comma 6, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti
giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza
riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la
partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle
categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle
categorie di cui all’art. 37, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. All’art. 37 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il comma 13 è abrogato.

9. All’art. 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 è sostituito
dal seguente:

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per lavori di ristrutturazione

 

«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1,
lettera d), del codice, i consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,
lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere
posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura
minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono
essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai
requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con
riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,
fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa
autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle
imprese interessate».

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche
alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza
nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di
affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere
pubbliche, all’art. 357, comma 19, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le
parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque
anni».





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