Veicoli disabili: chiarimenti sulla detrazione nella rivendita dell’usato

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Con Risoluzione n 11 del 7 febbraio le Entrate replicano su acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un veicolo usato (Articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR).

L’Istante dichiara di aver acquistato nel 2023 un’autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico e che, in tale occasione, ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui ”valore”, evidenziato nel «contratto di ordine di acquisto dell’auto», è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto per l’acquisto del nuovo veicolo che è stato saldato con bonifico bancario.
Ciò posto, l‘Istante chiede se, ai fini della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), spettante per le spese sostenute per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al ”valore” del veicolo «concesso in ”permuta” al concessionario in occasione dell’acquisto», scomputato dal
prezzo di acquisto della nuova autovettura.

Vediamo la replica delle entrate.

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1) Veicoli disabili: chiarimenti sulla detrazione nella rivendita dell’usato

Le Entrate replicano ricordando innanzitutto che l’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.
La detrazione pari al 19 per cento è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). 

Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso a detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

A partire dal 2020 anche ai fini della detrazione delle spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante «versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ossia «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero […] altri sistemi di pagamento».

Ciò premesso, si esamina ora l’ipotesi in cui, in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un ”valore” e che l’importo corrispondente a tale ”valore” sia utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo per l’acquisto del nuovo veicolo.

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In tal caso, dunque, poiché il pagamento per l’acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ”vendita” del veicolo usato, ”compensando”, in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.

Quanto al requisito della tracciabilità del pagamento e dell’esatta identificazione del suo autore, si ritiene che lo stesso sia soddisfatto qualora il beneficiario della detrazione sia in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il ”valore” dell’autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l’atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il ”valore” compensato).

Qualora sia in possesso della predetta documentazione, l’acquirente potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR calcolata sull’intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo considerando, non solo l’importo versato mediante sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma anche l’ammontare corrispondente al ”valore” di cessione del veicolo usato.

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