Roma, 10 feb – Una Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) – la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 – ha fornito le prime indicazioni operative sulle modifiche, connesse alla legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Disposizioni in materia di lavoro), al decreto legislativo n. 81/2008 e alla normativa in materia di salute e sicurezza.
Come indicato nella Nota, una delle modifiche al D.Lgs. 81/2008, contenute nell’articolo 1 della legge 203/2024, ha riguardato in particolare l’articolo 304 comma 1 lett. b), “prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. n. 223/2006 (conv. dalla L. n. 248/2006), che introducevano l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato, nell’ambito dei cantieri edili, di apposita tessera di riconoscimento e quello, da parte dei lavoratori, di esporla trattandosi di obblighi sostanzialmente già previsti all’art. 26, comma 8 e all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008”. Si ricorda – continua la Nota – che “la violazione dei predetti obblighi è punita, rispettivamente, con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro e al dirigente indicata dall’art. 55, comma 5 lett. i) e, per l’ipotesi di cui all’art. 20, comma 3, cit., con la sanzione amministrativa in capo al lavoratore indicata all’art. 59, comma 1 lett. b)”.
Per evitare confusione riguardo al futuro dei tesserini di riconoscimento – importante strumento per attestare, nella diffusa pratica di esternalizzazione della manodopera, l’identità dei lavoratori e dei soggetti autorizzati ad accedere ai luoghi di lavoro – è recentemente intervenuta una nuova Nota dell’Ispettorato, la Nota n. 656 del 23 gennaio 2025 che ha in oggetto: “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”.
Per presentare la nuova Nota INL ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
Nota n. 656/2025 e tessera di riconoscimento: gli obblighi del decreto 81
La nuova Nota INL ribadisce che la legge 203/2024 ha modificato l’art. 304 del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico) aggiungendo all’abrogazione dei commi 1 e 2, già prevista, anche l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006 relativi all’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di “munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla”.
Si sottolinea, tuttavia, che “l’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti” dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008.
In particolare, si indica nella Nota, dalle seguenti disposizioni:
- D.lgs. n. 81/2008, articolo 26, comma 8: ‘Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro’;
- D.lgs. n. 81/2008, articolo 20, comma 3: ‘I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto’;
- D.lgs. n. 81/2008, articolo 21, comma 1, lett. c: ‘I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.
Nota n. 656/2025 e tessera di riconoscimento: le disposizioni e le sanzioni
Fatta questa premessa normativa la Nota conclude che, pertanto, “a seguito dell’abrogazione dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:
- il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008;
- il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008”.
Si indica anche che laddove il lavoratore autonomo “effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”, i medesimi obblighi gravano anche su di lui e “si applicano le seguenti disposizioni:
- il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008;
- il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008”.
Ricordiamo, in conclusione, che nel Testo Unico anche il comma 1, lett. u) dell’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) fa riferimento alla tessera di riconoscimento indicando che è necessario ‘nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro’.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa e i documenti citati:
LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 – Disposizioni in materia di lavoro.
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