Niente ristrutturazione dei debiti del consumatore per debiti misti

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per lavori di ristrutturazione

 


Con la procedura di ristrutturazione dei debiti, il consumatore, che si trova in uno stato di sovraindebitamento, può proporre ai propri creditori il soddisfacimento delle loro pretese, in qualsiasi forma e in una misura anche parziale e differenziata.

L’accesso è riservato al solo consumatore e, pertanto, i debiti che attraverso l’accordo si vogliono regolare devono necessariamente essere contratti in tale qualità.
Non può accedervi, invece, il debitore che intende porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento per debiti contratti in occasione dello svolgimento dell’attività imprenditoriale ovvero professionale potendo, diversamente, accedere alla procedura di concordato minore, sussistendone i presupposti.

Tale preclusione appare ancora più nitida alla luce della modifica recata dal DLgs. 136/2024 all’art. 2 comma 1 lett. e) del DLgs. 14/2019 ove è chiarito che il consumatore è la persona fisica che accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per i debiti contratti nella qualità di consumatore.
In tal modo, fugando ogni dubbio interpretativo, si esplicita il principio che con la ristrutturazione dei debiti possono essere risanati solo i debiti contratti al di fuori di un’attività produttiva o professionale (Relazione illustrativa al DLgs. 14/2019).

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La questione assume particolare rilevanza soprattutto con riferimento a situazioni ibride ossia relativamente alla possibilità che il debitore – consumatore intenda regolare debiti c.d. misti ossia di natura personale e anche derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa.

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore consiste in una proposta rivolta a tutti i creditori e, pertanto, destinata a regolare l’intera esposizione debitoria, la cui promiscuità esclude la caratteristica “consumeristica”, invece necessaria ai fini dell’ammissibilità.
In tal caso, l’unica circostanza che potrebbe consentire la qualificazione della ristrutturazione come afferente ai soli debiti del consumatore è rappresentata dal fatto che le obbligazioni non consumeristiche siano irrisorie, già accollate dal terzo e non più di pertinenza del debitore, ovvero vi sia l’immediato adempimento da parte del terzo.

Diversamente, la natura mista dell’indebitamento rende la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore inammissibile. In tal senso si è espresso il Tribunale di Bologna con decreto del 22 novembre 2024, aderendo alle modifiche recate dal DLgs. 136/2024.

In merito, prima dell’intervento di modifica recato dal DLgs. 136/2024, sebbene con motivazioni diverse, si sono contrapposti due principali orientamenti giurisprudenziali.
Un primo orientamento di minor favore per il debitore, ha negato l’ammissibilità alla procedura ritenendo che, per evitare condotte abusive dell’imprenditore ovvero del professionista, ove il debito sia promiscuo, è necessario che i creditori siano tutelati attraverso l’esercizio del diritto di voto (Corte App. Bologna 20 giugno 2023 e 16 giugno 2023). Non rileva, inoltre, che il debitore non svolga alcuna attività professionale o imprenditoriale (o sia in pensione) poiché necessaria è, esclusivamente, la natura consumeristica del debito (Trib. Ravenna 28 novembre 2024, Trib. Forlì 5 febbraio 2024, Trib. Mantova 11 ottobre 2023 e Trib. Modena 28 agosto 2023).

Analogamente non può accedere il socio di srl che abbia maturato debiti per garanzie prestate in favore della società, indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno amministrato la società (Trib. Torino 10 ottobre 2024). In tal caso, la garanzia si lega allo svolgimento di un’attività imprenditoriale verso cui il socio ha interesse, escludendo che il conseguente indebitamento abbia natura privatistica.

Un secondo e contrario orientamento si è espresso a favore dell’ammissibilità ritenendo, invece, che la natura consumeristica prevalga sia quando il debitore abbia cessato l’attività imprenditoriale (Trib. La Spezia 5 giugno 2024, Trib. Pesaro 20 settembre 2023, Trib. Trani 2 maggio 2023 e Trib. Reggio Emilia 13 febbraio 2023) sia quando il debito contratto nella qualità di consumatore “prevalga” rispetto a quello imprenditoriale (Trib. Rovigo 5 ottobre 2024).
La natura consumeristica deve riconoscersi anche al fideiussore che ha prestato garanzia a favore della società di famiglia, dalla cui attività è del tutto estraneo (Trib. Napoli Nord 24 luglio 2024, Trib. Ancona 28 dicembre 2023 e Trib. Cuneo 8 febbraio 2023).

La modifica introdotta dal DLgs. 136/2024, nonostante il chiarimento reso, non sembra dirimere, in maniera definitiva, i dubbi circa l’ammissibilità di una ristrutturazione per debiti promiscui, soprattutto quando il debito imprenditoriale sia meno rilevante (rispetto a quello consumeristico) ovvero quando il debitore abbia cessato l’attività imprenditoriale.
In quest’ultimo caso, in ragione dell’introduzione dell’art. 33 comma 1-bis del DLgs. 14/2019, operata dal DLgs. 136/2024, il debitore – imprenditore cessato – sebbene per debiti promiscui, potrebbe poter ricorrere alla sola liquidazione controllata.



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