L’effetto farfalla in Cassazione (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA

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Dal momento che lo chiede con tanta buona grazia, giovanotto, io le dico: con le disgrazie basta incominciare. E quando sono incominciate, non c’è niente che le faccia fermare, si estendono, si sviluppano, come una merce a buon mercato e di largo consumo”. 

È l’inizio di Teresa Batista stanca di guerra di Jorge Amado.

Una sorta di effetto farfalla: succede qualcosa di sbagliato e la cosa, anziché fermarsi che già basterebbe e avanzerebbe, continua e produce sfighe sempre più estese.

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Vale la pena aggiungere, a fini di rigore definitorio, che per effetto farfalla si intende l’estrema sensibilità alle condizioni iniziali esibita dai sistemi dinamici non lineari. In altri termini, infinitesime variazioni nelle condizioni iniziali producono variazioni grandi e crescenti nel comportamento successivo dei suddetti sistemi.

Ecco un esempio di sistema dinamico non lineare.

È la storia dello sfortunato destino di IS e del suo ricorso per cassazione.

Cosa sappiamo del caso? In realtà non molto perché la nostra unica fonte di informazione è Cassazione penale, Sez. 6^, ordinanza n. 49236/2023, udienza del 29 novembre 2023 (allegata alla fine del post).

Il documento è breve, solo due pagine, ma il suo contenuto, per quanto sintetico, è la storia di un dramma.

Apprendiamo dunque che IS, evidentemente scontento di una sentenza emessa nei suoi confronti da una Corte di appello, l’ha impugnata per cassazione.

Riportiamo adesso integralmente la decisione della Suprema Corte.

Prima pagina

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ORDINANZA

sul ricorso proposto da IS, nato a (qui ci si aspetterebbe la località di nascita ma non c’è) il (segue la data di nascita) a (segue la località recuperata in extremis) avverso la sentenza del (segue la data) della Corte di appello di (segue la sede);

visti gli atti e la sentenza impugnata;

esaminati i motivi del ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere (seguono le generalità)

OSSERVA

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: la rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena implicano una limitazione della cognizione devoluta, discendendone l’inammissibilità di motivi di ricorso” (qui finisce la prima pagina).

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Seconda pagina

OSSERVA

Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Note minime di commento

Ci pare di poter dire, prima di ogni altra cosa, che al collegio della sesta sezione penale piace osservare: ne traiamo precisa conferma dal fatto che la motivazione ha fatto cenno due volte e a distanza ravvicinata a questa attività.

La reiterata osservazione non sembra tuttavia avere prodotto il risultato sperato che, trattandosi della Suprema Corte, ciò dell’ufficio giudiziario che ama definirsi “cattedra nomofilattica”, dovrebbe consistere in un’analisi addirittura sofisticata del caso giuridico posto alla sua attenzione.

Ed infatti, la prima osservazione accenna ad un concordato che implica l’accettazione del suo contenuto e preclude eventuali e future censure contro ciò che si è accettato, la seconda sposta completamente la prospettive e porta alla dannazione del ricorrente per avere proposto e sottoscritto lui stesso l’impugnazione “anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.

Pensiamo quindi di poter affermare che nel caso in esame c’è stato un eccesso di osservazione e, come si sa, ogni eccesso è difetto.

Una lancia riteniamo però di spezzarla a favore della cattedra nomofilattica: date le due distinte osservazioni e le altrettante cause di inammissibilità, ben avrebbe potuto il collegio raddoppiare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non quindi il solito importo di 3.000 euro ma il doppio, cioè 6.000.

E invece no, 3.000 sono rimasti: c’è ancora del buono al Palazzaccio.

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