Con riferimento le bozze dei modelli REDDITI 2025 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, un elemento notevole è rappresentato dall’ampia “ristrutturazione” del quadro RT che riguarda le plusvalenze di natura finanziaria che rientrano tra i redditi diversi.
Tra le numerose novità, si segnala l’ingresso nel modello di una sezione (la nuova V-A) per le plusvalenze su cripto-attività prodotte da soggetti non imprenditori ex art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR.
Compilando questa sezione, dunque, vengono tassate con imposta sostitutiva del 26% le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività.
Per quanto riguarda la permuta, resta fermo che non costituisce evento fiscalmente rilevante quella tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
Secondo il comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR, le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse.
Quest’ultimo, da documentarsi a cura del contribuente, si deve basare su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo si considera pari a zero.
Le bozze delle istruzioni al quadro RT dei modelli REDDITI PF e SP ricordano anche che per il 2024 vale ancora la franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività.
La sua eliminazione è stata infatti prevista a partire dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025 da parte dell’art. 1 comma 25 lett. a) della L. 207/2024.
Come chiarito dalle bozze delle istruzioni al modello REDDITI 2025 SP, le plusvalenze in argomento subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione è stata effettuata; infatti, quelle realizzate al 31 dicembre 2024 concorrono alla formazione del reddito complessivo per importi non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, mentre le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2025 concorrono senza limiti d’importo alla formazione del reddito del contribuente.
Viene inoltre precisato che nemmeno per le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2025 rileva il predetto limite di 2.000 euro.
Sempre restando sulla bozza del modello REDDITI 2025 SP, si osserva che la sezione XI del quadro RT, di nuova introduzione, è finalizzata all’indicazione dei dati della rivalutazione delle cripto-attività prevista dall’art. 1 commi 26-29 della L. 207/2024 e che consente di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame al 1° gennaio 2025, assoggettandolo a una imposta sostitutiva del 18%.
Tale regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva è rappresentata dal valore normale delle medesime, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data del 1° gennaio 2025.
Come rilevato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2023 (§ 3.6), in assenza di un prezzo ufficiale occorre assumere:
– il valore al 1° gennaio 2025 rilevato sulla piattaforma dove era stata originariamente acquistata la cripto-attività;
– in assenza di tale dato, il valore al 1° gennaio 2025 rilevato su una “analoga piattaforma” in cui è negoziata la medesima cripto-attività o su siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato di tali asset.
L’imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:
– in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2025;
– oppure in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).
Considerato che si tratta di un’opzione da esercitarsi nel 2025, devono compilare la sezione XI del modello REDDITI 2025 SP le sole società semplici con periodo non solare che intendono esercitare tale opzione e che sono tenute a utilizzare il modello REDDITI 2025. Il caso potrebbe essere quello di una società semplice che si trasforma in srl nel 2025, la quale è tenuta a utilizzare il modello REDDITI 2025 SP per il periodo 2025 ante trasformazione.
Nel più comune caso di società “solari”, l’eventuale opzione dovrebbe invece essere esercitata nel modello REDDITI 2026.
Osservando i righi RT118-119 della bozza del modello, si nota che non risulta prevista la possibilità di scomputare dall’ammontare dovuto quanto pagato in sede della rivalutazione del 2023, come invece avviene per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni.
L’assenza di una previsione o di una prassi in tal senso aveva in passato generato un notevole contenzioso sfavorevole per l’Amministrazione finanziaria attinente alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Proprio a seguito dell’evoluzione di tale contenzioso, nel 2011 è stata introdotta la possibilità di scomputare l’imposta già versata in sede di una nuova opzione per la rivalutazione.
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