Se i percettori di assegno unico non rinnovano l’Isee entro fine mese, da marzo riceveranno solo l’mporto minimo pari a 57,5 euro mensili per ciascun figlio a carico under 21.
Lo ha ricordato INPS con la circolare 33 2025 nella quale ha fornito le istruzioni e le tabelle aggiornate degli importi sull’assegno unico universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021, rivalutate con l’ultima variazione istat (+ 0,8%)
Viene raccomandato di fare richiesta prima possibile della DSU ai fini dell’aggiornamento ISEE perche si segnalano ritardi nella elaborazione da parte dell’INPS a causa delle numerose richieste per molte prestazioni sociali legate a questa certificazione .
Si ricorda che la DSU può essere inviata direttamente dal sito INPS, dall App INPS MOBILE oppure rivolgendosi a un patronato.
Assegno unico: obbligo di DSU aggiornata
Nella circolare viene specificato anche che coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia, NON sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo d’ufficio.
In assenza di variazioni segnalate da l’Assegno unico e universale verrà erogato alle condizioni già in essere fino a febbraio 2025 mentre da marzo farà fede il nuovo isee 2023 (v. sotto)
Come detto per tutti gli aventi diritto è necessario presentare una nuova DSU per l’anno 2025, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi spettanti dell’Assegno unico sulla base della propria situazione economica e
In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 l’importo dell’Assegno unico e universale sarà versato con gli importi minimi previsti.
Inoltre va tenuto presente che
- Se la DSU aggiornata viene presentata entro il 28 febbraio 2025, gli importi saranno adeguati già da marzo 2025
- Se la DSU aggiornata viene presentata entro il 30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno)
- in mancanza di aggiornamento dopo quella data si continuera a ricevere L’assegno con importo minimo
L’ ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE.
E’ consigliabile affrettarsi p
Assegno unico 2023: comunicazione delle variazioni
In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di
– la nascita di figli;
– la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
– le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
– i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
Nuova domanda Assegno unico per i nuovi beneficiari
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda risultata “Respinta” o “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale.
Possono essere utilizzati i seguenti canali
- portale web dell’Istituto, www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Si ricorda che:
- per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto dal mese di marzo dello stesso anno.
- se la presentazione avviene dopo il 30 giugno la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.
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