Responsabilità Civile del Chirurgo Estetico: quando il paziente ha diritto al risarcimento
La chirurgia estetica è una pratica sempre più diffusa nella società moderna, spinta dal desiderio di migliorare l’aspetto fisico e, talvolta, dall’aspettativa di ottenere una maggiore autostima e benessere psicologico.
Tuttavia, non sempre gli interventi portano ai risultati sperati e, in alcuni casi, possono addirittura provocare danni fisici ed estetici permanenti.
Quando ciò accade, il paziente ha diritto a chiedere un risarcimento per i danni subiti.
In questo approfondimento analizzeremo nel dettaglio la responsabilità del chirurgo estetico, il ruolo fondamentale del consenso informato e i criteri che permettono di ottenere un indennizzo, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e utili a chi si trova in una situazione di difficoltà a seguito di un intervento estetico non riuscito.
Il Quadro Normativo: Brevi Cenni
La responsabilità medica, compresa quella che riguarda i chirurghi estetici può configurarsi in diversi modi.
Da un lato, vi è la responsabilità contrattuale, disciplinata dall’articolo 1218 Cod. Civ., che si applica quando il medico non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti del paziente.
Dall’altro, l’articolo 2043 Cod. Civ. disciplina la responsabilità extracontrattuale, applicabile nei casi in cui il danno sia derivato da una colpa.
Ruolo centrale nella regolamentazione della responsabilità sanitaria ha la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che ha introdotto norme specifiche per garantire la sicurezza del paziente e migliorare la trasparenza nel settore sanitario.
Nel caso specifico della chirurgia estetica, la giurisprudenza ha spesso evidenziato una peculiarità fondamentale: a differenza di altre branche della medicina, che hanno come finalità primaria la cura di una patologia, la chirurgia estetica persegue un obiettivo prettamente migliorativo da un punto di vista estetico (e non funzionale).
Questo aspetto ha un impatto significativo sulla valutazione della responsabilità del chirurgo con maggiori possibilità di ottenere un risarcimento in caso di risultati insoddisfacenti o dannosi.
La Responsabilità del Chirurgo Estetico: quando si può chiedere un risarcimento ?
Uno degli aspetti più discussi in tema di responsabilità del chirurgo estetico riguarda la natura della sua obbligazione nei confronti del paziente.
In linea generale, si distingue tra:
- Obbligazione di mezzi: il chirurgo è tenuto a eseguire l’intervento con la massima diligenza e competenza professionale, ma non può garantire il raggiungimento di un risultato specifico.
- Obbligazione di risultato: in alcuni casi, soprattutto quando l’intervento estetico ha finalità esclusivamente migliorative, il chirurgo è chiamato a garantire un determinato esito. Se il risultato promesso non viene raggiunto, si configura una responsabilità contrattuale.
La responsabilità del chirurgo estetico si può manifestare sotto plurimi aspetti, tra cui:
- errori tecnici nell’esecuzione dell’intervento;
- mancata informazione sui rischi e sulle reali possibilità di successo;
- utilizzo di materiali scadenti o tecniche obsolete;
- inadeguata gestione del decorso post-operatorio.
Quando si verifica una di queste condizioni, il paziente ha diritto a chiedere un risarcimento per i danni subiti.
Per ottenere un esito positivo, è cruciale riuscire a dimostrare il nesso di causalità tra l’errore medico e il danno riportato.
Il Consenso Informato: un elemento chiave nella tutela del paziente
Il “consenso informato” è uno degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione per valutare la prestazione del chirurgo estetico e la sussistenza di una sua responsabilità risarcitoria.
Prima di sottoporsi a un intervento, il paziente deve, infatti, essere adeguatamente informato su tutti gli aspetti rilevanti della procedura chirurgica a cui si sta per sottoporre, quali:
- i rischi e le possibili complicanze;
- le realistiche aspettative di raggiungere i risultati avuti di mira;
- le alternative terapeutiche disponibili, specie laddove meno invasive.
Affinché il consenso sia valido, l’informativa deve essere data dal medico in modo esaustivo, comprensibile e specifico.
Se il chirurgo non fornisce un’informazione esaustiva, obiettiva e dettagliata, il paziente potrà agire legalmente per il risarcimento dei danni e ciò (si badi) anche in assenza di un errore tecnico, basandosi sulla violazione del diritto all’autodeterminazione consapevole.
Numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno sottolineato che l’assenza di un “consenso informato” adeguato rappresenta una grave mancanza da parte del medico, tale da giustificare il riconoscimento di un risarcimento anche quando l’intervento è stato eseguito correttamente dal punto di vista tecnico.
Il Danno Estetico e il Danno Biologico: Come Ottenere un Risarcimento
Quando un intervento di chirurgia estetica non va come previsto, possono insorgere diversi tipi di danno:
- Danno estetico: si verifica quando il risultato ottenuto è peggiore rispetto a quello preesistente o comunque insoddisfacente rispetto alle aspettative create.
- Danno biologico: comprende tutte le conseguenze fisiche e psichiche derivanti dall’intervento (come cicatrici permanenti, infezioni o complicanze gravi..).
- Danno morale e psicologico: una modifica non riuscita dell’aspetto fisico può avere ripercussioni significative sulla qualità della vita e sul benessere emotivo del paziente.
Per ottenere un risarcimento, è necessario dimostrare il danno subito attraverso una perizia medico-legale che certifichi l’errore medico e il nesso di causalità tra l’intervento e le conseguenze negative riportate.
Giurisprudenza Rilevante e Casi Pratici
La giurisprudenza italiana ha affrontato numerosi casi di responsabilità del chirurgo estetico, stabilendo principi fondamentali per la tutela dei pazienti, quali:
- sussiste la responsabilità del chirurgo quando il risultato ottenuto è difforme da quello atteso, prospettato e garantito.
- il danno estetico è risarcibile anche in assenza di conseguenze funzionali.
- un “consenso informato” inadeguato costituisce di per sé una violazione del diritto del paziente.
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