Reporting di sostenibilità ad alto impatto sulle attività dell’organo di controllo

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Con il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 l’Italia ha recepito la direttiva europea sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Tale documento fornisce la cornice giuridica per la divulgazione, a stakeholder interni ed esterni, delle informazioni riguardanti la performance delle imprese rispetto all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, il cosiddetto Reporting di sostenibilità.

La CSRD prevede un’applicazione progressiva

Per l’esercizio 2024 saranno obbligate alla redazione del Reporting di sostenibilità gli enti di interesse pubblico, ossia le società quotate, banche e assicurazioni che hanno superato specifici limiti dimensionali. Dall’esercizio 2025 saranno tenute all’obbligo anche le grandi imprese che superano almeno due dei seguenti parametri: 250 occupati, ricavi netti pari ad ameno 40 milioni, stato patrimoniale pari ad almeno 20 milioni.

Dall’esercizio 2026 saranno tenute alla presentazione del reporting di sostenibilità anche le PMI quotate che soddisfano almeno due delle seguenti condizioni: stato patrimoniale totale compreso tra 450.000 e 25 milioni di euro, ricavi netti compresi tra 900.000 e 50 milioni di euro, numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio compreso tra 11 e 250. Tali società, hanno la possibilità di posticipare l’adempimento all’esercizio 2018, indicando nella relazione sulla gestione i motivi per cui non hanno presentato la rendicontazione di sostenibilità.

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La circolare del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel mese di ottobre 2024, ha pubblicato la circolare Informativa Reporting di Sostenibilità (IRS) n. 9 nella quale illustra l’ulteriore requisito informativo previsto dal DR GOV-5 riguardante l’approccio delle imprese alla gestione del rischio e il sistema dei controlli interni adottato. Sinteticamente, l’impresa deve illustrare il processo attraverso cui raccoglie, assembla e divulga le informazioni oggetto della rendicontazione, in particolare i presidi di controllo specifici sui quali basa la qualità (integrità, solidità e attendibilità) di tali informazioni, gestendo i rischi ad esse inerenti. Tra i benefici di tale divulgazione, la possibilità di veicolare, soprattutto agli stakeholder esterni all’organizzazione, il carattere di affidabilità e resilienza del sistema a ciò preposto.

L’obiettivo della circolare è quello di adattare i principi della CSRD al contesto italiano, caratterizzato da un sistema economico in cui è netta la prevalenza delle PMI che presentano dimensioni e complessità mediamente inferiori rispetto agli altri paesi industrializzati.

La circolare mette anche in evidenza la connessione di tale ulteriore informativa con il tema degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, di cui la gestione del rischio e il sistema dei controlli interni rappresenta un elemento strategico.

Il codice della crisi e l’introduzione all’articolo 2086 c.c. del comma 2 hanno rafforzato le disposizioni concernenti la predisposizione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, delineandone le concrete ricadute sulle attività degli organi di gestione e di controllo. In particolare, il collegio sindacale, nell’ambito della vigilanza circa il rispetto dei principi di corretta amministrazione, nelle organizzazioni in cui si applica la novella, dovrà altresì valutare l’adeguatezza degli assetti alle esigenze di informativa introdotte in materia di sostenibilità e, se necessario, invitare il CdA ad adottare le opportune modifiche.

L’evoluzione dell’informativa sulla sostenibilità porta con sé nuovi obblighi per i collegi sindacali i qiali dovranno valutare l’idoneità delle procedure, dei processi e delle strutture adottate dall’organizzazione alla raccolta e produzione delle informazioni utili alla redazione del report di sostenibilità e al perseguimento degli ESG strategici definiti dal CdA e, inoltre, verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia adeguato per l’effettuazione della diagnosi e gestione dei rischi ESG.

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