L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2025, ha fornito un chiarimento sulla trasmissione delle operazioni transfrontaliere, meglio conosciuta come esterometro, con particolare riferimento agli acquisti effettuati da fornitori comunitari.
Il principio stabilito è chiaro: il termine per l’invio dei dati decorre dalla data di ricezione della fattura, e non dalla registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione IVA.
Esterometro: quadro normativo e soggetti obbligati
L’esterometro è lo strumento con cui le imprese italiane comunicano all’Agenzia delle Entrate le operazioni con fornitori e clienti esteri.
📌 Chi è obbligato alla trasmissione?
Sono tenuti all’invio i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, che effettuano operazioni con fornitori o clienti non stabiliti nel territorio dello Stato.
📌 Quali operazioni devono essere comunicate?
Le imprese devono trasmettere i dati relativi a:
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soggetti esteri
- Acquisti di beni e servizi da fornitori non stabiliti in Italia
Non devono essere incluse nell’esterometro:
- Le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale
- Le operazioni già documentate con fattura elettronica tramite SDI
- Le operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia per importi inferiori a 5.000 euro
Termini di trasmissione dell’esterometro 2025
La normativa di riferimento è l’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs 127/2015, che stabilisce che:
- Le operazioni attive devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento
- Le operazioni passive devono essere trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla ricezione del documento comprovante l’operazione o alla sua effettuazione
📌 Nuovo criterio per le operazioni passive
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine per la trasmissione delle operazioni passive non si basa più sulla data di registrazione della fattura ai fini della liquidazione IVA, ma sulla data di ricezione del documento.
Differenza tra data di ricezione e registrazione della fattura
Nel provvedimento n. 89757/2018, relativo alla comunicazione transfrontaliera vigente fino al 30 giugno 2022, l’Agenzia consentiva di considerare come data di ricezione della fattura quella di registrazione ai fini della liquidazione IVA.
Dal 1° luglio 2022, con il nuovo esterometro trimestrale, questo principio è stato superato. La data di ricezione della fattura è ora quella in cui il documento viene effettivamente ricevuto dal contribuente, indipendentemente dalla data di registrazione.
📌 Implicazioni pratiche per le imprese
- L’obbligo di trasmissione dell’esterometro scatta dal momento in cui la fattura viene ricevuta
- La registrazione ai fini IVA può avvenire anche in un momento successivo
- È necessario adottare un sistema di controllo interno per registrare la data effettiva di ricezione delle fatture estere
Come trasmettere l’esterometro all’Agenzia delle Entrate
L’invio dei dati deve avvenire tramite Sistema di Interscambio (SDI) in formato XML, lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche.
📌 Informazioni richieste per l’invio
- Identificativo del soggetto estero (partita IVA o codice fiscale equivalente)
- Data e numero della fattura
- Importo dell’operazione
- Codice natura IVA (per specificare il trattamento IVA dell’operazione)
L’operazione si considera effettuata nel momento in cui viene trasmessa con esito positivo dall’SDI.
Sanzioni per omessa o tardiva comunicazione
Il mancato rispetto delle scadenze per l’esterometro comporta sanzioni amministrative:
- 2 euro per ogni fattura non comunicata, fino a un massimo di 400 euro a trimestre
- Se l’invio viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà (1 euro per fattura, fino a un massimo di 200 euro a trimestre)
Per evitare contestazioni e sanzioni, è consigliabile:
- Automatizzare il processo di ricezione e invio delle fatture estere
- Integrare la gestione dell’esterometro nei software contabili aziendali
- Programmare un controllo periodico delle operazioni transfrontaliere
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