Corte Ue: Agenda 10-16 febbraio (diritto d’autore ed equo compenso, contratto di credito ai consumatori, parità di trattamento per l’accesso all’alloggio, accordo sugli scambi e cooperazione tra Ue e Regno Unito)

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(AGENPARL) – Roma, 7 Febbraio 2025

[cid:image001.png@01DB7971.83DA78C0] Corte di giustizia dell’Unione europea Agenda Dal 10 al 16 febbraio 2025 Contattateci: Sofia Riesino Seguiteci @EUCourtPress Scaricate la nostra app [cid:image012.png@01D1A625.7B3337D0] [cid:image013.png@01D1A625.7B3337D0] Non dimenticate di controllare anche il Calendario sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause. Martedì 10 febbraio 2025 – h. 14:30 Udienza nella causa C-797/23 Meta Platforms Ireland (equo compenso) (IT) (Diritto d’autore e diritti connessi – Equo compenso – Negoziati con gli editori – Poteri dell’AGCOM) Meta Platforms,società madre di Facebook,contesta la delibera adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nel gennaio 2024,che stabilisce i criteri per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni giornalistiche. La delibera introduce anche un meccanismo di risoluzione delle controversie: se le parti non trovano un accordo sulla remunerazione,possono rivolgersi all’AGCOM affinché determini l’importo. Secondo Meta,l’obbligo di negoziare un equo compenso non sarebbe previsto dalla direttiva Copyright e limiterebbe la libertà contrattuale degli operatori economici. Il TAR del Lazio chiede quindi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di valutare se la normativa italiana sul diritto d’autore e la delibera dell’AGCOM siano compatibili con la direttiva UE in materia e con i principi di libertà di impresa,concorrenza e proporzionalità. Talune udienze di discussione della Corte di giustizia,come questa di oggi,sono oggetto di trasmissione in differita in questa pagina web. Si tratta,in linea di principio,delle udienze nelle cause attribuite alla seduta plenaria,alla grande sezione o,in via eccezionale,qualora l’interesse della causa lo giustifichi,a una sezione di cinque giudici. La registrazione video di tali udienze rimane disponibile su questo sito per un periodo massimo di un mese dopo la chiusura dell’udienza. Giovedì 13 febbraio 2025 – h. 09:30 Sentenza nella causa C-472/23 Lexitor (PL) (Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Informazioni e diritti relativi ai contratti di credito – Obbligo di fornire informazioni – Tasso annuo effettivo globale – Modifica delle spese e delle commissioni – Sanzione per la violazione di tale obbligo – Rispetto del principio di proporzionalità) Lexitor è una società polacca di recupero crediti a cui un consumatore ha ceduto i propri diritti derivanti da un contratto di credito stipulato con una banca. La società sostiene che la banca non abbia adempiuto all’obbligo di informare il consumatore al momento della conclusione del contratto. Essa ha intentato un’azione legale presso un tribunale polacco per ottenere dalla banca il pagamento di una somma di denaro corrispondente agli interessi e ai costi pagati dal consumatore. A sostegno della sua richiesta,Lexitor ritiene,in primo luogo,che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) sia stato sopravvalutato; a suo avviso,una delle clausole del contratto utilizzate per calcolare tale tasso dovrebbe essere dichiarata abusiva e,di conseguenza,non vincolante per il consumatore. In secondo luogo,il contratto non specificava chiaramente le ragioni e le procedure per l’aumento dei costi associati alla sua esecuzione. Secondo Lexitor,queste carenze dovrebbero far scattare la sanzione prevista dalla legge polacca e,di conseguenza,rendere il credito esente dagli interessi e dalle spese stabilite nel contratto. Volendo sapere se la banca ha violato l’obbligo informativo ai sensi del diritto dell’Unione e se la privazione del diritto agli interessi e alle spese è compatibile con il diritto dell’Unione,il tribunale polacco ha deferito la questione alla Corte di giustizia. Giovedì 13 febbraio 2025 – h. 09:30 Conclusioni nella causa C-417/23 Slagelse Almennyttige Boligselskab,Afdeling Schackenborgvænge (DA) (Parità di trattamento per quanto riguarda l’accesso all’alloggio – Parità di trattamento tra le persone a prescindere dalla razza o dall’origine etnica – Riduzione della percentuale di alloggi sociali per le famiglie che vivono in determinate aree – Tasso di migranti e discendenti di migranti provenienti da paesi non occidentali) La legislazione danese sull’edilizia popolare distingue diversi tipi di quartieri con situazioni socio-economiche sfavorevoli in termini di livelli di disoccupazione,criminalità,istruzione e reddito. Le aree in cui,oltre a una situazione socio-economica sfavorevole,la percentuale di immigrati provenienti da Paesi non occidentali e dei loro discendenti ha superato il 50% negli ultimi cinque anni sono state classificate come “aree di trasformazione” (precedentemente note come “aree a forte ghettizzazione”). La legge prevede che le cooperative edilizie proprietarie di tali aree redigano un piano di sviluppo in cui sia indicato come ridurre al 40% la proporzione di alloggi popolari nelle aree di trasformazione entro il 1° gennaio 2030. Ciò può includere la vendita di proprietà a sviluppatori privati,la demolizione o la conversione di alloggi familiari in alloggi per giovani. In questi casi,il contratto di locazione degli inquilini precedenti deve essere risolto. Gli inquilini che si sono trovati in questa situazione in due aree di trasformazione – la zona residenziale di Schackenborgvænge a Slagelse e di Mjølnerparken a Copenaghen – contestano in tribunale la legalità dei piani di sviluppo adottati sulla base della legislazione danese sull’edilizia popolare. La Corte regionale orientale danese nutre dubbi sulla compatibilità della legislazione danese con la direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. Giovedì 13 febbraio 2025 – h. 09:30 Conclusioni nella causa C-743/24 Alchaster II (EN) (Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito- Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto) Per la seconda volta in sei mesi,il giudice del rinvio si rivolge alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nello stesso caso pendente a livello nazionale: le autorità irlandesi nutrono dubbi sulla possibilità di consegnare al Regno Unito (UK) una persona sospettata di aver commesso una serie di reati,ai sensi delle disposizioni pertinenti dell’Accordo di Commercio e Cooperazione (TCA). La richiesta di pronuncia pregiudiziale è stata originariamente presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione,in Irlanda,di quattro mandati d’arresto emessi dal giudice distrettuale dei Magistrates’ Courts dell’Irlanda del Nord (UK) nei confronti di MA,sulla base dell’Accordo di Commercio e Cooperazione tra l’Unione Europea e la Comunità Europea dell’Energia Atomica (da un lato) e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (dall’altro). Il TCA disciplina le relazioni tra l’UE e il Regno Unito dopo la Brexit e prevede,tra le altre cose,un meccanismo di cooperazione giudiziaria in materia penale basato sulla consegna in base ad un mandato d’arresto. La presente richiesta è stata avanzata nell’ambito della stessa controversia principale che ha portato alla sentenza del 29 luglio 2024 (Alchaster,C-202/24) e riguarda l’interpretazione dell’articolo 49(1) della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Un giudice distrettuale dei Magistrates’ Courts dell’Irlanda del Nord (UK) ha emesso quattro mandati d’arresto nei confronti di un individuo sospettato di aver commesso reati di terrorismo. Nel suo ricorso dinanzi alla Corte Suprema d’Irlanda,il ricorrente ha sostenuto che la sua consegna sarebbe incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene,a causa di una modifica sfavorevole delle norme sulla libertà condizionale adottata dal Regno Unito dopo la presunta commissione dei reati in questione. La Corte Suprema d’Irlanda osserva che la Corte Suprema del Regno Unito ha già stabilito che tali norme sono compatibili con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e che,in tale contesto,la Corte Suprema irlandese ha già respinto l’argomento del ricorrente relativo a un rischio di violazione della CEDU. Nella sua prima risposta,la Corte di Giustizia dell’UE aveva invitato il giudice del rinvio a esaminare se la modifica delle condizioni di libertà condizionale costituisse un rischio prima di eseguire un mandato d’arresto. Con la sua seconda richiesta,la Corte Suprema irlandese chiede ora se la Carta debba essere interpretata nel senso che il concetto di “pena più grave” contenuto in tale disposizione comprenda una situazione in cui il regime di libertà condizionale sia stato modificato in senso peggiorativo,come nel caso in esame. Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni,con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine. Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione,di carattere non ufficiale e non esaustivo,che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea Corte di giustizia dell’Unione europea Lussemburgo L-2925 » curia.europa.eu Sofia Riesino Unità Stampa e Informazione – Sezione IT Direzione della comunicazione [cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0] Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg curia.europa.eu [cid:image007.png@01DA4AF1.B73EC950] [cid:image008.png@01DA4AF1.B73EC950] [cid:image017.png@01DA4568.2C631FE0] [youtube_on] [cid:image013.png@01DA4AF1.B73EC950] [cid:image014.png@01DA4AF1.B73EC950]

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