Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità |

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TESTO NTA PRG 2008 TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA del 13.06.2023 TESTO ADOTTATO AC 11 12 24 Capo 3° Modalità̀ e strumenti di attuazione del Piano 
Art.16. Carta per la qualità  Capo 3° Modalità̀ e strumenti di attuazione del Piano Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità Capo 3° Modalità̀ e strumenti di attuazione del Piano 
Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità 1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel
connesso Sistema informativo messo a disposizione
dal Comune, sono individuati gli elementi che
presentano particolare valore urbanistico,
architettonico, archeologico e monumentale,
culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi
sono così articolati:
a) morfologie degli impianti urbani;
b) elementi degli spazi aperti;
c) edifici con tipologia edilizia speciale;
d) edifici e complessi edilizi moderni;
e) preesistenze archeologico monumentali;
f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo;
g) locali e attività di interesse storico, artistico,
culturale. 1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel
connesso Sistema informativo messo a disposizione
dal Roma Capitale, sono individuati gli elementi che
presentano particolare valore urbanistico,
architettonico, archeologico e monumentale,
culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi
sono così articolati:
a) morfologie degli impianti urbani;
b) elementi degli spazi aperti;
c) edifici con tipologia edilizia speciale;
d) edifici e complessi edilizi moderni;
e) preesistenze archeologico monumentali;
f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo;
g) locali e attività di interesse storico, artistico,
culturale. 1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel
connesso Sistema informativo messo a disposizione
dal Roma Capitale, sono individuati gli elementi che
presentano particolare valore urbanistico,
architettonico, archeologico e monumentale,
culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi
sono così articolati:
a) morfologie degli impianti urbani;
b) elementi degli spazi aperti;
c) edifici con tipologia edilizia speciale;
d) edifici e complessi edilizi moderni;
e) preesistenze archeologico monumentali;
f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo;
g) locali e attività di interesse storico, artistico,
culturale 2. Sono inseriti di diritto nella Carta per la qualità i
beni certi individuati nella “Carta dell’Agro” e riportati
nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di
posizionamento e le esclusioni di beni non
sussistenti, accertati in sede di formazione della
Carta per la qualità; sono altresì inseriti di diritto i beni
culturali immobili e i beni paesaggistici tutelati ai sensi
degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1,
lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004.
Il comma è abrogato in quanto è nella natura
intrinseca dei beni la classificazione in Carta per la
Qualità. 2. Abrogato 3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è
quella delle componenti di PRG nelle quali tali
elementi ricadono, nel rispetto di quanto previsto
nella Parte seconda e nella Parte terza dell’elaborato
G2. “Guida per la qualità degli interventi”.
3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è
quella delle componenti del PRG nelle quali tali
elementi ricadono, tenendo conto di quanto
previsto nell’elaborato G2. “Guida per la qualità
degli interventi”. L’elaborato G2 “Guida per la
qualità degli interventi” ha l’obiettivo di definire
un percorso conoscitivo e progettuale capace di
produrre un livello di qualità degli interventi –
diretti e indiretti- adeguato alle caratteristiche dei
contesti entro cui si inseriscono.
3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è
quella delle componenti del PRG nelle quali tali
elementi ricadono. La loro conservazione e
valorizzazione è conseguita nel rispetto delle
indicazioni relative alle sole modalità per la
conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari
e strutturanti contenute nella Parte Seconda e Terza
dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli
interventi”. Nel caso di contrasto tra le indicazioni
dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le
destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto,
prevalgono quest’ultime.
3bis. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett.
a), c) e d) gli interventi di nuova installazione,
sostituzione totale o modifica sostanziale, di impianti
solari e fotovoltaici ed eolici sono soggetti alle
seguenti indicazioni:
a. i pannelli, i supporti e le turbine non potranno
essere installati su spazi diversi dalle coperture
degli edifici, delle pertinenze degli edifici, delle
tettoie, delle pensiline, dei porticati, o delle
strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.
b. in caso di coperture piane i pannelli, i serbatoi di
stoccaggio e le turbine non dovranno essere
visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di
vista panoramici;
c. in caso di coperture inclinate:
– i pannelli e le turbine non dovranno essere visibili
dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista
panoramici;
– i pannelli devono essere installati in modalità
parzialmente integrata, ovvero con la stessa
inclinazione della falda, o in modalità totalmente
integrata ovvero con il piano dei pannelli al di
sotto del piano tegole;
– i serbatoi di stoccaggio non possono essere
posizionati sulle coperture;
– i pannelli non possono essere posizionati in
maniera da compromettere il normale deflusso e
raccolta delle acque meteoriche dal tetto;
– il manto di copertura deve essere lasciato libero
per almeno 1 metro in corrispondenza del colmo,
della gronda e dei bordi laterali della falda del
tetto;
d. la realizzazione delle opere funzionali alla
connessione alla rete elettrica nei già menzionati
edifici o strutture e manufatti, nonché nelle
relative pertinenze, compresi gli eventuali
potenziamenti o adeguamenti della
rete interni alle aree dei medesimi edifici,
strutture e manufatti non dovranno essere visibili
dagli spazi pubblici esterni e dai punti di
vista panoramici o dovranno essere
opportunamente schermati.
4. In particolare, con riferimento alla classificazione di
cui al comma 1, dovranno essere osservate le
seguenti categorie d’intervento:
– elementi di cui alla lett. a): categorie d’intervento
ammesse dalle norme di tessuto e, ove presenti,
per i beni di cui al comma 1, lett. b), c) e d);
– elementi di cui alla lett. b): categorie d’intervento
di cui al precedente art. 10;
– elementi di cui alla lett. c): categorie d’intervento
ammesse dalle norme di tessuto per gli edifici di
interesse storico-architettonico, salvo interventi di
carattere più trasformativo su parti degli edifici
espressamente consentiti dall’Elaborato
G2.“Guida per la qualità degli interventi”;
– elementi di cui alla lett. d): categorie d’intervento
MO, MS, RC, RE1, come definite dall’art. 9, con le
specifiche di cui al paragrafo “Edifici e Complessi
edilizi moderni” dell’elaborato G2.“Guida per la
qualità degli interventi”;
– elementi di cui alla lett. e): categorie d’intervento
MO, MS, RC, nel rispetto delle prescrizioni stabilite
in appositi provvedimenti comunali;
– elementi di cui alla lett. f): categorie d’intervento
MO, MS, RC, ivi compresa l’asportazione a fini
conservativi ed espositivi, se richiesta dalla
competente Soprintendenza statale;
– elementi di cui alla lett. g): categorie d’intervento
MO, MS, RC, senza cambio di destinazione d’uso
e nel rispetto di prescrizioni stabilite in appositi
provvedimenti comunali.
Il comma è abrogato in quanto superato dalla
riscrittura del co.3. 4. Abrogato 5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e),
in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al
comma 6, si applicano le seguenti particolari
prescrizioni:
a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m.
50 misurati da ciascun lato del bene individuato e,
in caso di elementi areali, dal perimetro dell’area
individuata; analogamente dovrà essere riservata
una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse
dello speco di acquedotti antichi e medievali, o
comunque storici, già in origine sotterranei;
b) nelle fasce di rispetto, sugli edifici esistenti diversi
dagli elementi di cui al comma 1, sono
esclusivamente consentiti interventi di categoria
MO, MS, RC, RE; sugli spazi aperti sono
consentiti gli interventi di categoria ambientale di
cui all’art. 10 e gli interventi di sistemazione
superficiale previsti dalle norme di componente;
c) all’esterno delle fasce di rispetto, in coerenza con
quanto previsto dall’art. 45 del D.LGT n. 42/2004,
dovranno comunque essere salvaguardate le
visuali, la prospettiva e la luce dei beni dai
principali punti di vista, e non alterate le condizioni
di ambiente e decoro; dovranno essere altresì
salvaguardate o ripristinate le interrelazioni visive
e funzionali tra insiemi di beni collegati da comuni
vicende storiche e insediative;

d) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e
comunque di ogni intervento di categoria NC,
ricadenti, anche in parte, entro i 100 metri di
distanza dai beni tutelati per legge, sono
subordinati al parere favorevole delle competenti
Soprintendenze statali. 5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e),
in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al
comma 6, si applicano le seguenti particolari
prescrizioni:
a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m.
50 misurati da ciascun lato del bene individuato
e, in caso di elementi areali, dal perimetro
dell’area individuata; analogamente dovrà
essere riservata una fascia di rispetto di m. 15
per lato dall’asse dello speco di acquedotti
antichi e medievali, o comunque storici, già in già
in origine sotterranei;
b) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e
comunque di ogni intervento di categoria Nuova
costruzione, ricadenti, anche in parte, entro i 100
metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono
subordinati al parere favorevole delle competenti
Soprintendenze statali. 5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e),
in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al
comma 6, si applicano le seguenti particolari
prescrizioni:
a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m.
50 misurati da ciascun lato del bene individuato
e, in caso di elementi areali, dal perimetro
dell’area individuata; analogamente dovrà
essere riservata una fascia di rispetto di m. 15
per lato dall’asse dello speco di acquedotti
antichi e medievali, o comunque storici, già in già
in origine sotterranei;
b) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e
comunque di ogni intervento di categoria Nuova
costruzione, ricadenti, anche in parte, entro i 100
metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono
subordinati al parere favorevole delle competenti
Soprintendenze statali. 6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. c), d), e), f)
possono essere oggetto di un Progetto di
sistemazione, di iniziativa pubblica o privata,
finalizzato alla conservazione, valorizzazione e
fruizione di tali beni; se funzionali a tali obiettivi, non
sono preclusi, nell’ambito del Progetto di
sistemazione, gli interventi di realizzazione di nuovi
manufatti o di trasformazione di quelli esistenti, non
individuati nella Carta per la qualità
. Il progetto di
sistemazione è redatto sulla base di indagini
preliminari indirizzate e sorvegliate dalle
Soprintendenze statali o dalla “Sovrintendenza
comunale ai Beni culturali”, in base alle rispettive
competenze, e di apposita Relazione scientifica che
individua l’estensione più idonea dell’ambito di
intervento.
6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. e) f)
possono essere oggetto di un Progetto di
sistemazione di iniziativa pubblica o privata, esteso
all’intero contesto individuato dal citato
elaborato G1, finalizzato alla valorizzazione e
fruizione di tali beni. Il progetto di sistemazione è
redatto sulla base di indagini preliminari indirizzate e
sorvegliate dalla Soprintendenza statale o dalla
Sovrintendenza capitolina. Qualora tali beni
ricadano in aree del PRG soggette a intervento
indiretto, ai sensi dell’art.12, comma 3, il Progetto
di sistemazione diventa parte integrantedello
strumento urbanistico esecutivo e ne segue l’iter
di approvazione. In caso di intervento diretto, il
progetto edilizio di richiesta del titolo abilitativo,
corredato comunque dagli esiti delle indagini
preliminari e dalla Relazione scientifica, deve
prevedere interventi e misure di tutela dei beni
concordati con la Soprintendenza archeologica e
dalla Sovrintendenza
Capitolina. 6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. e) ed f)
possono essere oggetto di un Progetto di
sistemazione di iniziativa pubblica o privata, esteso
all’intero contesto individuato dal citato elaborato G1,
finalizzato alla valorizzazione e fruizione di tali beni.
Il progetto di sistemazione è redatto sulla base di
indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalla
Soprintendenza statale o dalla Sovrintendenza
capitolina. Qualora tali beni ricadano in aree del PRG
soggette a intervento indiretto, ai sensi dell’art.12,
comma 3, il Progetto di sistemazione diventa parte
integrante dello strumento urbanistico esecutivo e ne
segue l’iter di approvazione. In caso di intervento
diretto, il progetto edilizio di richiesta del titolo
abilitativo, corredato comunque dagli esiti delle
indagini preliminari e dalla Relazione scientifica,
deve prevedere interventi e misure di tutela dei beni
concordati con la Soprintendenza Speciale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma 7. Se i beni di cui al comma 1, lett. c), d), e), f),
ricadono in ambiti ad intervento indiretto, lo
strumento urbanistico esecutivo, o il Progetto urbano
o il Programma integrato o il PAMA, devono essere
corredati dal Progetto di sistemazione di cui al
comma 6. Se i beni ricadono nella superficie fondiaria
di interventi diretti di categoria RE e NC, effettuati su
altri immobili, o in aree della stessa proprietà
ricadenti nelle zone di rispetto di cui al comma 5, lett.
a), i progetti edilizi redatti per l’acquisizione del titolo
abilitativo devono essere corredati dal Progetto di
sistemazione di cui al comma 6. Se i beni ricadono
all’esterno delle aree oggetto di intervento indiretto o
diretto, i Piani urbanistici o i Progetti edilizi devono
contenere un’accurata ricognizione e valutazione dei
beni in un più ampio contesto, in modo da assicurare
il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, lett. c).
Il comma è abrogato in quanto assorbito nei contenuti
al comma 6. 7. Abrogato 8. La definizione progettuale degli interventi di
categoria NC e NIU, o di qualsiasi intervento che
comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è
subordinata all’effettuazione di indagini
archeologiche preventive, a cura e spese del
soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla
Soprintendenza statale competente. In caso di
ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto
di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n.
42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma
5, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o
valorizzazione, che la Soprintendenza statale
dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire
nella progettazione o variazione progettuale degli
interventi trasformativi, la cui approvazione rimane
subordinata al parere favorevole della competente
Soprintendenza statale. Se le prescrizioni di tutela
applicate vietano la riedificazione di un edificio
appena demolito, si applicano gli incentivi urbanistici
di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti
nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che
interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici,
viene data comunicazione di inizio lavori alla
competente Soprintendenza statale 8. La definizione progettuale degli interventi di
categoria NC e NIU,
o di qualsiasi intervento che
comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è
subordinata all’effettuazione di indagini
archeologiche preventive, a cura e spese del
soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla
Soprintendenza statale competente. In caso di
ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto
di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n.
42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma
5, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o
valorizzazione, che la Soprintendenza statale
dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire
nella progettazione o variazione progettuale degli
interventi trasformativi, la cui approvazione rimane
subordinata al parere favorevole della competente
Soprintendenza statale. Se le prescrizioni di tutela
applicate vietano la riedificazione di un edificio
appena demolito, si applicano gli incentivi urbanistici
di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti
nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che
interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici,
viene data comunicazione di inizio lavori alla
competente Soprintendenza statale. 8. La definizione progettuale di qualsiasi intervento
che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è
subordinata all’effettuazione di indagini
archeologiche preventive indirette, a cura e spese del
soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla
Soprintendenza statale competente. Indagini di tipo
diretto dovranno essere effettuate solo a riscontro dei
risultati delle indagini indirette.
In caso di ritrovamenti
di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto
previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004,
si applicano le disposizioni di cui al comma 6, ovvero
le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione,
che la Soprintendenza statale dispone a carico del
soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione
o variazione progettuale degli interventi trasformativi,
la cui approvazione rimane subordinata al parere
favorevole della competente Soprintendenza statale.
Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la
riedificazione di un edificio appena demolito, si
applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21,
comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città
storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i
piani cantinati e i piani-terra degli edifici, viene data
comunicazione di inizio lavori alla competente
Soprintendenza statale. 9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità
sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi
progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al
comma 5,
è subordinata al parere favorevole delle
Soprintendenze statali competenti o della Regione,
secondo le rispettive competenze. 9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità
sono tutelati per legge ovvero ricadono all’interno
di aree tutelata dalla legge, l’approvazione dei
relativi progetti è subordinata all’autorizzazione e/o
atto di assenso comunque denominato delle
Soprintendenze statali competenti o della Regione
secondo le rispettive competenze. 9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità
sono tutelati per legge ovvero ricadono all’interno di
aree tutelata dalla legge, l’approvazione dei relativi
progetti è subordinata alla sola autorizzazione e/o
atto di assenso comunque denominato, fatti salvi casi di esclusione dall’autorizzazione, delle
Soprintendenze statali competenti o della Regione
ovvero dell’Ente subdelegato secondo le rispettive
competenze. In detti casi non è necessario acquisire
il parere della Sovrintendenza Capitolina
. Nel caso in
cui il bene risulti censito in Carta per la qualità e
tutelato per legge è necessario acquisire i pareri
nell’ambito delle rispettive competenze.
10. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità
non sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi
progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al
comma 5, è subordinata al parere favorevole della
Sovrintendenza comunale, che si esprime entro 60
giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del
procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da
abilitarsi tramite DIA, il parere della Sovrintendenza
comunale è acquisito dal soggetto attuatore
preventivamente alla presentazione della DIA e ne
correda gli elaborati.
10. Se gli elementi segnalati nella Carta per la qualità
non sono tutelati per legge, ovvero non ricadenti all’interno di aree tutelate dalla legge,
l’approvazione dei relativi progetti è subordinata
al parere finalizzato al
miglioramento/riconoscimento della qualità
formale compositiva ed architettonica degli
interventi – urbanistici ed edilizi- ed al loro
inserimento nel contesto urbano, paesaggistico
ed ambientale
, della Sovrintendenza Capitolina,
che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta
formulata, decorsi infruttuosamente si formalizza
il silenzio assenso.
In caso di procedura edilizia che presuppone il
rilascio del titolo abilitativo, la richiesta di parere
è formalizzata dal Responsabile del
Procedimento dell’Ufficio Capitolino competente;
qualora, invece, si tratta di procedura edilizia
semplificata
che non presuppone il rilascio del
titolo abilitativo, il parere è acquisito direttamente
dal soggetto attuatore preventivamente, ovvero
dimostrando l’avvenuta richiesta e il trascorrere
dei 60 giorni della relativa formalizzazione del
silenzio assenso. 10. Se gli elementi segnalati nella Carta per la qualità
non sono tutelati per legge, ovvero non ricadenti
all’interno di aree tutelate dalla legge, l’approvazione
dei relativi progetti, fatto salvo quanto riguarda gli interventi di cui al comma 3 bis, è subordinata al
parere
della Sovrintendenza Capitolina, che si
esprime con riferimento alle sole modalità degli
interventi e nei limiti di cui al comma 3.
Il parere è
espresso entro 60 giorni dalla richiesta formulata,
decorsi infruttuosamente si formalizza il silenzio
assenso.
In caso di procedura edilizia che presuppone il
rilascio del titolo abilitativo, la richiesta di parere è
formalizzata dal Responsabile del Procedimento
dell’Ufficio Capitolino competente; qualora, invece, si
tratta di procedure edilizie comunicative e/o
segnalative
che non presuppongono il rilascio del
titolo abilitativo, il parere è acquisito direttamente dal
soggetto attuatore preventivamente, ovvero
dimostrando l’avvenuta richiesta e il trascorrere dei
60 giorni della relativa formalizzazione del silenzio
assenso. 11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è
approvato dalla Sovrintendenza comunale, con la
eventuale previa acquisizione del parere delle
Soprintendenze statali o della Regione Lazio, in base
alle rispettive competenze, ove siano interessati beni
tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è
parte del Piano urbanistico o del Progetto edilizio
l’approvazione o abilitazione degli stessi avviene
previa acquisizione del parere della Sovrintendenza
comunale, nonché dell’eventuale parere delle
Soprintendenze statali e della Regione, in base alle
rispettive competenze, ove siano interessati beni
tutelati per legge; nel caso di Piani o Programmi
urbanistici, l’acquisizione dei predetti pareri avviene
preferibilmente mediante conferenza di servizi, ai
sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990.
11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è
con la
eventuale previa acquisizione del parere delle
Soprintendenze statali o della Regione Lazio, in base
alle rispettive competenze, ove siano interessati beni
tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è
parte del Piano o Programma urbanistico o de
Progetto edilizio, l’approvazione o abilitazione degli
stessi avviene previa acquisizione del parere della
Sovrintendenza comunale, nonché dell’eventuale
Sovrintendenza capitolina
parere delle Soprintendenze statali e della Regione,
in base alle rispettive competenze, ove siano
interessati beni tutelati per legge. 11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è
approvato dalla Sovrintendenza capitolina, con la
eventuale previa acquisizione del parere delle
Soprintendenze statali o della Regione Lazio, in base
alle rispettive competenze, ove siano interessati beni
tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è
parte del Piano o Programma urbanistico o del
Progetto edilizio, l’approvazione o abilitazione degli
stessi avviene previa acquisizione del parere della
Sovrintendenza capitolina, nonché dell’eventuale
parere delle Soprintendenze statali e della Regione,
in base alle rispettive competenze, ove siano
interessati beni tutelati per legge. 12. La Carta per la qualità è soggetta ad
aggiornamenti periodici, di norma biennali, da
approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5
e 6. 12. La Carta per la qualità è soggetta ad
aggiornamenti periodici, quantomeno biennale, da
approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5
e 6. 12. La Carta per la qualità è soggetta ad
aggiornamenti periodici, quantomeno biennale, da
approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5
e 6.





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