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E’ stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge presentata dall’onorevole Zinzi il 17 ottobre per tracciare
“Criteri di priorità per l’esecuzione e la sospensione delle procedure di demolizione di immobili abusivi”, al fine di “razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti a illeciti edilizi, fissando dei criteri di priorità nell’ipotesi in cui sia necessario eseguire una pluralità di procedure di demolizione”.
“Il fenomeno delle demolizioni conseguenti ad abusi edilizi – esordisce nelle premesse lo stesso Zinzi – sta assumendo in alcune regioni d’Italia, come la Campania, il carattere di una vera e propria emergenza sociale. La Campania, infatti, è una regione ad alta densità abitativa che vive una situazione particolarmente delicata a seguito della mancata fruizione, come nel resto d’Italia, del condono edilizio di cui al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003.
La presente proposta di legge interviene sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, allo scopo di razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti a illeciti edilizi, fissando dei criteri di priorità nell’ipotesi in cui sia necessario
eseguire una pluralità di procedure di demolizione.
In particolare, l’articolo 1 della presente proposta di legge introduce nel citato testo unico il nuovo articolo 44-bis che individua, per l’esecuzione delle sentenze di condanna per i reati di cui all’articolo 44 del medesimo testo unico, sei criteri di priorità a cui il pubblico ministero competente deve attenersi, da applicare secondo l’ordine di elencazione enunciato. Nell’individuazione delle procedure di demolizione da attivare in via
prioritaria, il pubblico ministero deve quindi considerare, nell’ordine, se l’immobile:
- rappresenti un pericolo per la pubblica o privata incolumità;
b) sia di rilevante impatto ambientale (cosiddetto «ecomostro») ovvero costruito su area demaniale o in zona soggetta a a vincolo ambientale e paesaggistico o a rischio idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
c) sia nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero di soggetti colpiti da misure di prevenzione, purché non acquisibili al patrimonio dello Stato; d) sia oggetto di speculazione edilizia;
e) sia adibito ad attività imprenditoriale illecita;
f) non rientri nelle tipologie indicate alle lettere da a) a e).
Con l’articolo 2 si prevede una sospensione di dodici mesi delle demolizioni giudiziali degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in difformità o eseguiti in assenza di autorizzazione o in difformità da essa su beni paesaggistici nelle more di una completa
ricognizione da parte dei comuni degli insediamenti abusivi esistenti nel proprio territorio.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l’articolo 44 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, è inserito il seguente:
« Art. 44-bis. – (Criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di demolizione)
– 1. Il pubblico ministero competente ai
sensi degli articoli 655 e seguenti del codice
di procedura penale per l’esecuzione delle
procedure di demolizione delle opere abusive
disposte, ai sensi dell’articolo 31, comma
9, del presente testo unico con la sentenza
di condanna di cui all’articolo 44 del medesimo
testo unico, in caso di pluralità di
procedure, osserva i seguenti criteri di priorità,
secondo l’ordine indicato:
a) immobili che, per condizioni strutturali,
caratteristiche o modalità costruttive
ovvero per qualunque altro motivo,
costituiscono un pericolo, anche se non
urgente, già accertato dalle autorità amministrative
preposte per la pubblica e privata
incolumità, anche nel caso in cui l’immobile
sia abitato o comunque utilizzato;
b) immobili di rilevante impatto ambientale
o costruiti su area demaniale o in
zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico
o a rischio idrogeologico o a
vincolo archeologico o storico-artistico;
c) immobili di qualsiasi valore e dimensione,
anche se abitati dai componenti
della famiglia, che sono nella disponibilità
di soggetti condannati per i reati di cui
all’articolo 416-bis del codice penale o per
i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da
misure di prevenzione irrevocabili ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del
codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non
siano acquisibili al patrimonio dello Stato;
d) immobili oggetto di speculazione
edilizia o immobili in corso di costruzione
o allo stato grezzo o non ultimati o non
stabilmente abitati o oggetto di lottizzazione
abusiva;
e) immobili adibiti ad attività imprenditoriale
illecita;
f) altri immobili non compresi tra
quelli indicati alle lettere da a) ad e).
2. Nell’ambito di ciascuna tipologia di
cui alle lettere da a) a f) del comma 1,
determinata con provvedimento del pubblico
ministero competente tenendo conto
dei criteri di cui alle medesime lettere e
delle specificità del territorio di competenza,
la priorità è attribuita, di regola, agli
immobili in corso di costruzione o comunque
non ultimati alla data della sentenza di
condanna di primo grado e agli immobili
non stabilmente abitati ».
Art. 2.
1. Nelle more della completa ricognizione
da parte dei comuni degli insediamenti
abusivi esistenti nel proprio territorio
per finalità di recupero, rigenerazione
urbana e riduzione del consumo di suolo,
sono sospese per dodici mesi, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le demolizioni giudiziali disposte
ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 181 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Ai fini di cui al primo periodo, non
è consentita la disapplicazione nel giudizio
penale dei permessi in sanatoria a qualsiasi
titolo rilasciati.
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