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Con la circolare 34 del 4 febbraio 2025 INPS ha adeguato il tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali , a seguito delle ultime decisioni della Banca centrale Europea che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema di un ulteriore 0,25%, portandolo al 2,90%.
In sintesi l’istituto comunica che dal 5 febbraio 2025:
- l’interesse di dilazione e di differimento da applicare ai contributi agli Enti di previdenza e assistenza obbligatorie, scende all’8,90%
- la misura delle sanzioni civili scende all’ 8,65%. ( con le eccezioni previste dal DL 19 2924 sotto specificate)
Va ricordato inoltre che dal 1 gennaio 2025 è variato il tasso di interesse legale e con la circolare 1 del 7 gennaio INPS ne ha chiarito le implicazioni
Di seguito tutti i dettagli forniti dall’Istituto .
4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che,
1) Tasso interesse INPS per dilazioni e rateazioni
INPS specifica nella circolare 34 2025 che:
- con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 5 febbraio 2025 si applica il tasso di interesse del l’8,9%.
- I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
- Nei casi di autorizzazione al differimento del termine il nuovo tasso è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.
2) Sanzioni civili INPS tasso e novità dopo il dl 19 2024
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti).
INPS ricorda che :
1- a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso:
- se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,9% annuo
- Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
2- L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:
- – come già previsto, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, entro dodici mesi dal termine stabilito le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,9% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- – ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni è pari al 10,40% in ragione d’anno (tasso del 2,9% maggiorato di 7,5 punti).
- Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali (vedi sotto le novità 2025).
3) Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali
in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno) a decorrere dal 5 febbraio 2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,90%
4) Tasso interesse legale 2025 gli effetti per INPS
Nella Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 sono chiariti gli effetti dell’aggiornamento del tasso di interesse legale, stabilito al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025 ( Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024). Essa dettaglia le implicazioni per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per ritardi nei versamenti contributivi e per gli interessi legali relativi a prestazioni previdenziali e pensionistiche INPS.
Di seguito, i punti principali evidenziati nella circolare:
- Implicazioni per somme aggiuntive sui contributi previdenziali
Riduzione delle sanzioni civili: come anticipato sopra, l’articolo 116, comma 15, della Legge 388/2000 prevede che le sanzioni per omissioni contributive siano ridotte al livello degli interessi legali, purché i contributi siano pagati integralmente.
- Applicazione del nuovo tasso: Il 2% sarà utilizzato per calcolare gli interessi relativi a contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2025. Per debiti precedenti, si applicano i tassi in vigore alle rispettive date di decorrenza. Qui le tabelle
- Controversie contributive: Dal 1° settembre 2024, per casi di mancato o ritardato versamento dovuti a incertezze giuridiche o amministrative, il tasso del 2% si applica se i contributi sono versati entro i termini fissati dall’INPS.
- Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il nuovo tasso del 2% interessa anche le somme pagate dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2025, incluse prestazioni pensionistiche, trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
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