Proroga gratuita per gli impatriati con cittadinanza extra Ue – La lente sul fisco

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In vigenza della vecchia normativa degli impatriati l’opzione, prevista dall’art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019, per l’estensione del beneficio per un ulteriore quinquennio andava attentamente valutata alla luce del requisito della cittadinanza comunitaria richiesto dal dettato normativo. Tale requisito non sembra più necessario per beneficiare dell’estensione automatica in presenza delle condizioni di cui all’art. 16 comma 3-bis del DLgs. 147/2015, valida per le persone che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019.

L’art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019, nel disporre il beneficio della proroga per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia fino al 29 aprile 2019, individua come interessati gli iscritti all’AIRE o, alternativamente, “i cittadini di Stati membri dell’Unione europea”. La stessa formulazione è impiegata dal provv. Agenzia delle Entrate 3 marzo 2021 n. 60353 (art. 1.1).

Stando al riportato dettato normativo, per i soggetti trasferitisi fino al 29 aprile 2019, il beneficio dell’estensione sarebbe, quindi, precluso ai cittadini non comunitari (anche se beneficiari del regime ordinario; cfr. risposte a interpello nn. 703/2021 e 172/2022).
Considerata la durata di cinque periodi di imposta del regime ordinario, la facoltà di prolungare, in base alle predette regole, la durata dell’agevolazione era, da ultimo, esercitabile nel 2024 (al fine di fruire del beneficio per ulteriori cinque periodi, fino al 2028) dai soggetti trasferiti in Italia nei primi quattro mesi del 2019; la stessa deve quindi ritenersi esaurita.

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Nell’illustrato contesto normativo, una possibile apertura, non confermata dalla prassi se non per il singolo caso dei cittadini inglesi (risposta a interpello n. 172/2022), poteva poggiare sul principio di non discriminazione dei soggetti sulla base della nazionalità, contenuto non solo nell’art. 12 dell’Accordo Brexit, ma anche nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dagli Stati. Infatti, il principio di non discriminazione vieta che due residenti dello stesso Stato siano trattati in modo diverso in virtù della diversa nazionalità (Commentario all’art. 24 del modello OCSE).

Il problema sembra però superato per i soggetti che si sono trasferiti in Italia dal 30 aprile 2019; è il caso, ad esempio, degli ingressi avvenuti nella seconda metà del 2019, per i quali il beneficio può essere esteso al termine del primo quinquennio agevolato 2020-2024, con decorrenza dal 2025. Opera, per tali soggetti, l’art. 16 comma 3-bis del DLgs. 147/2015, il quale non individua il requisito della cittadinanza comunitaria, limitandosi a stabilire che le disposizioni dello stesso articolo art. 16 si applicano per ulteriori cinque periodi, al ricorrere delle condizioni legate ai figli minorenni e alla proprietà di almeno un immobile residenziale in Italia.

Stante il richiamo, da parte della disposizione di proroga, agli altri commi dell’art. 16, occorre indagare se questi ultimi prescrivano la cittadinanza comunitaria ai fini dell’accesso al regime di durata ordinaria.
Mentre il comma 1 non pone alcun tipo di limitazione legata alla cittadinanza, il comma 2 stabilisce che il regime degli impatriati in possesso di laurea disciplinato dallo stesso “si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale”; in altre parole, il comma 2 esclude dal beneficio i cittadini di Paesi con i quali non siano state stipulate dall’Italia Convenzioni contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi o accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (circ. Agenzia delle Entrate 17/2017, Parte III, § 3.2).

La circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2020, § 7.12, ha precisato che la mancata previsione di specifiche limitazioni sulla cittadinanza nel comma 1 deve essere interpretata nel senso che “tutti i lavoratori che rispondono alle caratteristiche delineate dalla norma, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame”. Peraltro, va evidenziato come il comma 1 abbia un’applicazione generalizzata anche in considerazione del fatto che non richiede titoli di studio (richiesti invece dall’immutato comma 2) o particolari qualifiche professionali (richieste invece dalla formulazione del comma 1 valida per i trasferimenti avvenuti fino al 29 aprile 2019).

La prospettata concatenazione di norme conduce quindi a ritenere che l’estensione del beneficio applicabile ai trasferimenti avvenuti dal 30 aprile 2019 non sia agganciata, a differenza di quanto previsto in precedenza, a particolari requisiti di cittadinanza; ne deriva che i cittadini extracomunitari che si siano ad esempio trasferiti in Italia nel secondo semestre 2019, una volta ultimato il primo quinquennio agevolato (2020-2024), dovrebbero poter avvalersi, verificate le condizioni oggettive di legge, della detassazione prevista per l’ulteriore quinquennio 2025-2029.
Va da ultimo ricordato che tali soggetti non sono tenuti al versamento della fee di ingresso, trattandosi di un’estensione gratuita, al ricorrere delle condizioni di legge.





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