I vincitori del concorso PNRR 1 non abilitati sono tenuti, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, a completare il percorso di formazione attraverso i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA e 36 CFU/CFA.
La ricognizione effettuata sui percorsi già accreditati nell’a.a. 2023/2024 e su quelli in fase di accreditamento per l’a.a. 2024/2025 ha evidenziato che non tutte le classi di concorso richieste risultano disponibili in maniera uniforme sul territorio nazionale . Ciò comporta che diversi docenti, “obbligati” al completamento per poter perfezionare l’iter dell’immissione in ruolo, sarebbero costretti a frequentare i percorsi presso istituzioni difficilmente raggiungibili dalla sede di servizio.
La soluzione proposta dal MIM per agevolare i docenti consiste in una sorta di convenzione tra atenei/istituzioni AFAM per consentire l’iscrizione al percorso di formazione presso l’istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e di svolgere il percorso formativo in collaborazione con l’istituzione più prossima alla sede di servizio.
Tale soluzione è resa possibile dal fatto che la struttura dei percorsi abilitanti consta di una parte generale e di una parte specifica relativa alle metodologie delle discipline di riferimento. In questo modo, considerato che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche nella misura del 50%, i docenti interessati, qualora i corsi non siano attivati nelle sedi più vicine, potranno svolgere la quota di formazione specifica con modalità telematiche sincrone presso la sede di iscrizione e la parte generale presso un’istituzione più prossima alla sede di servizio.
Gli Uffici Scolastico Regionali dovranno comunicare al MUR per ciascun docente tenuto al completamento:
- Provincia di insegnamento;
- Percorso di completamento da svolgere ai fini dell’abilitazione (da 30 CFU/CFA o 36 CFU/CFA).
Per individuare la tipologia di percorso abilitante di completamento sarà valutata la situazione in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso.
Una volta attivate le convenzioni l’istituzione universitaria o AFAM vicina alla sede di servizio del docente erogherà in presenza la parte generale della formazione, mentre l’istituzione accreditata per la classe di concorso di interesse, con la quale è stata attivata la collaborazione, svolgerà la parte relativa alla didattica e alle metodologie specifiche con modalità telematica sincrona.
In tal caso, il titolo abilitante sarà rilasciato dall’istituzione che eroga la didattica a distanza, presso la quale lo studente è anche formalmente iscritto.
Osservazioni della FLC CGIL
È stata accolta la nostra richiesta di aggiornare lo status dei docenti vincitori rispetto al momento di iscrizione al concorso per individuare la tipologia di corso che allo stato attuale è per loro la più agevole per conseguire l’abilitazione (esempio: un docente che ha partecipato al concorso con laurea + 24 CFU/CFA che nel frattempo abbia maturato i 3 anni di servizio potrà conseguire l’abilitazione con il corso da 30 CFU/CFA) .
Positivo che l’amministrazione, dopo i nostri numerosi solleciti, abbia finalmente trovato una soluzione per facilitare la frequenza dei percorsi attivati in sedi troppo distanti dalla sede lavorativa del docente vincitore di concorso tenuto a completare il percorso abilitante.
Rimangono due importanti criticità che abbiamo ribadito ai due Ministeri coinvolti:
- il costo troppo alto dei percorsi;
- l’incongruenza delle tempistiche: è necessario che le attività dei percorsi siano allineate ai tempi della scuola, sia per consentire lo svolgimento con tempi distesi e la conclusione in tempo utile per l’iscrizione/aggiornamento delle graduatorie per le supplenze sia per poter presentare istanza di fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
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