Il soccorso istruttorio è ammissibile quando
l’OE, che ha dichiarato il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla SA,
abbia prodotto documentazione insufficiente o incompleta o errata,
comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e
dichiarato all’atto di presentazione della domanda di
partecipazione.
Questo perché il soccorso istruttorio può essere utilizzato
per colmare le carenze documentali riguardanti la
comprova dei requisiti generali e speciali: quanto la
disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come
una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli
operatori economici ed all’Amministrazione aggiudicatrice, ma deve
mirare ad appurare quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle
regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti
tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario.
Soccorso istruttorio: attivabile anche per dimostrare i
requisiti di partecipazione
A ricordare come il soccorso sitruttorio sia un istituto vocato
ai canoni di leale cooperazione e di
reciproco affidamento tra le Stazioni appaltanti o
gli enti concedenti e gli operatori economici è il TAR
Campania con la sentenza
del 31 gennaio 2025, n. 855, con cui ha respinto il
ricorso contro l’aggiudicazione in favore di un OE, ammesso con
riserva a una procedura aperta a seguito di attivazione del
soccorso istruttorio.
Secondo l’impresa ricorrente, le carenze della documentazione
allegata alla domanda dell’aggiudicataria, riguardanti il requisito
di capacità tecnica, non sarebbero state emendabili tramite
soccorso istruttorio, costituendo di fatto un’illegittima
integrazione dell’offerta.
Spiega il TAR che nella disciplina di gara era prevista la
possibilità per la stazione appaltante:
- di verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale
accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico
(FVOE); - di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di sanare
eventuali incompletezze della documentazione relativa alle
dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, con il
solo limite costituito dal divieto di integrare l’offerta tecnica e
quella economica.
Sulla base di questi presupposti, secondo il giudice campano, la
stazione appaltante risulta aver dato legittimamente corso al
soccorso istruttorio.
Nel caso in esame, infatti, la società aggiudicataria ha
dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara di essere in
possesso di fatturato globale almeno pari all’importo
richiesto.
Sebbene la documentazione a comprova fosse reperibile tramite il
fascicolo virtuale dell’impresa, la SA ha invece preferito
ricorrere al meccanismo del soccorso istruttorio, come pure
consentito dalla disciplina di gara trattandosi di una delle
ipotesi di integrazione testualmente previste dalla lex specialis,
senza incorrere in un’illegittima integrazione dell’offerta tecnica
o economica.
Soccorso istruttorio: i principi fondamentali
Sul punto, la giurisprudenza ha osservato che l’istituto del
soccorso istruttorio:
- obbedisce, per vocazione generale ad una fondamentale direttiva
antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici ed
equiparati; - si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le
rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si
risolvano in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità
delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del
risultato dell’attività amministrativa; - la SA pertanto deve verificare unicamente, alla luce dell’ampia
soccorribilità di carenze documentali in materia di contratti
pubblici, se quanto oggetto del soccorso istruttorio sia elemento
integrante il contenuto dell’offerta tecnica ed economica, uniche
ipotesi di soccorso vietato; - non si può escludere, in linea di principio, nel caso in cui,
dichiarato il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente
produca documentazione insufficiente o incompleta o errata,
comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e
dichiarato all’atto di presentazione della domanda di
partecipazione; - deve ritenersi ammissibile al fine di colmare le carenze
documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e
speciali, in quanto la disciplina della procedura di gara non deve
essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra
adempimenti formali imposti agli operatori economici ed
all’Amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad
appurare quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle
regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti
tecnici, economici, morali e professionali
dell’aggiudicatario; - tende ad evitare che irregolarità ed inadempimenti
meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori
economici più meritevoli, anche nell’interesse della stazione
appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il
concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente
emendabili; - rappresenta un canone di leale cooperazione e di reciproco
affidamento tra le Stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli
operatori economici che ha visto riconosciuta ed accresciuta la sua
centralità anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici, che
prevede espressamente il c.d. soccorso sanante
(all’art. 101, comma 1, lett. b, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36),
consentendo, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni,
inesattezze od irregolarità della documentazione
amministrativa.
Conclude il TAR che non solo a documentazione contrattuale
rilevante era reperibile e a disposizione della SA tramite accesso
al FVOE, ma anche che il ricorso al soccorso istruttorio non era
precluso.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la piena
ammissibilità del concorrente oltre che la conseguente legittimità
dell’aggiudicazione in suo favore.
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