Rottamazione quater, scadenza VII rata il 28 febbraio

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Si avvicina un’importante scadenza per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater: il 28 febbraio 2025 è il termine fissato per il versamento della settima rata del piano agevolato di pagamento dei debiti fiscali. Tuttavia, la normativa prevede un periodo di tolleranza di cinque giorni, consentendo di effettuare il pagamento entro il 5 marzo 2025 senza perdere i benefici della misura.

La Rottamazione-quater è una misura di definizione agevolata dei debiti fiscali prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Consente ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, pagando solo l’importo del capitale dovuto e le spese per le procedure esecutive e di notifica, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.

Mentre i contribuenti si preparano a rispettare questa scadenza, resta ancora incertezza su un’eventuale nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Sarà il legislatore, nei prossimi mesi, a decidere se introdurre una nuova versione della definizione agevolata, ampliando le possibilità di regolarizzazione per chi non ha aderito o per coloro che sono decaduti dalle precedenti edizioni.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Nel frattempo, è essenziale rispettare le scadenze previste per evitare di perdere i vantaggi della Rottamazione-quater. Vediamo nel dettaglio cosa comporta il mancato pagamento, le modalità di versamento e le alternative possibili.

Cosa succede se non si paga entro il termine?

Il mancato pagamento della settima rata della Rottamazione-quater entro la scadenza del 28 febbraio 2025 (o, considerando il periodo di tolleranza, entro il 5 marzo 2025) comporta la perdita immediata di tutti i benefici della definizione agevolata. Questo significa che il contribuente non potrà più usufruire dell’esclusione di sanzioni e interessi di mora, venendo nuovamente assoggettato alle condizioni ordinarie di riscossione.

NOTA BENE: In pratica, qualsiasi importo già versato fino a quel momento verrà considerato come acconto sul debito complessivo e non sarà più possibile accedere alle agevolazioni previste dalla misura. Di conseguenza, il contribuente sarà tenuto a pagare l’intero importo originario, comprensivo di sanzioni, interessi e aggio, come se non avesse mai aderito alla Rottamazione-quater.

Inoltre, la decadenza dal piano agevolato potrebbe avere conseguenze sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per imprese e lavoratori autonomi, e comportare la ripresa delle azioni esecutive da parte dell’Agente della Riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Possibilità di rateizzazione alternativa

Per chi si trova in questa situazione, tuttavia, resta la possibilità di accedere a un piano di rateizzazione ordinaria per il pagamento del debito residuo, che dal 1° gennaio 2025 potrà arrivare fino a 120 rate mensili (10 anni). Tuttavia, questa soluzione non consente di recuperare i benefici della definizione agevolata e prevede condizioni meno vantaggiose rispetto alla Rottamazione-quater.

Per richiedere la rateizzazione, è possibile presentare la domanda direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo all’area riservata, oppure recarsi presso gli sportelli territoriali previo appuntamento.

Modalità di pagamento

Il versamento della settima rata della Rottamazione-quater può essere effettuato attraverso diverse modalità, permettendo ai contribuenti di scegliere la soluzione più comoda e accessibile:

  • Online: è possibile pagare direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando il servizio “Paga online”. Questo sistema consente di effettuare il versamento in modo rapido e sicuro.
  • Tramite istituti finanziari e canali autorizzati: il pagamento può essere eseguito presso banche, Poste Italiane o qualsiasi altro Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al circuito PagoPA.
  • Con i moduli di pagamento allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”: i contribuenti possono recarsi presso sportelli bancari, ricevitorie e tabaccai abilitati, presentando i bollettini ricevuti dall’AdER.
  • Presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: il pagamento può essere effettuato direttamente presso gli sportelli territoriali, prenotando un appuntamento sul portale AdER.
  • Tramite domiciliazione bancaria: è possibile attivare l’addebito diretto sul conto corrente accedendo al portale AdER nella sezione “Definizione agevolata” e compilando la richiesta.

Queste modalità di pagamento garantiscono ai contribuenti la possibilità di rispettare la scadenza in modo agevole, evitando ritardi che potrebbero comportare la perdita dei benefici della Rottamazione-quater.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Richiesta di domiciliazione bancaria per l’addebito diretto

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, a pochi giorni dalla scadenza della rata, ricorda ai contribuenti che desiderano semplificare il pagamento delle rate della Rottamazione-quater che possono attivare la domiciliazione bancaria con addebito diretto sul conto corrente (SDD – Sepa Direct Debit). La richiesta può essere presentata direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), accedendo alla sezione “Definizione agevolata” e selezionando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata”.

Per completare la procedura online, il contribuente deve comunicare:

  • Il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare del piano di pagamento.
  • Il codice IBAN del conto corrente su cui verranno effettuati gli addebiti.
  • Se il titolare del conto corrente è diverso dal contribuente, deve essere allegata una Dichiarazione di consenso all’addebito firmata dal titolare del conto, oltre alla copia di un documento di riconoscimento.

Dopo aver inviato la richiesta, il sistema genera una conferma di presa in carico, che viene inviata alla casella di posta elettronica indicata dal contribuente. Tuttavia, questa comunicazione non rappresenta l’attivazione definitiva della domiciliazione. L’esito della richiesta viene successivamente notificato via e-mail con l’indicazione della prima rata che sarà addebitata automaticamente.

È importante verificare nella conferma ricevuta quale sarà la prima rata effettivamente addebitata. Se l’addebito automatico non parte dalla rata imminente, il contribuente deve provvedere al pagamento manuale della scadenza più vicina utilizzando i bollettini allegati alla Comunicazione delle somme dovute.

Attivando la domiciliazione bancaria, il contribuente evita il rischio di dimenticare una scadenza, riducendo il rischio di perdere i benefici della Rottamazione-quater per un mancato pagamento.

Rottamazione-quater: le rate rimanenti per il 2025

Dopo la scadenza della settima rata, prevista per il 28 febbraio 2025 (con tolleranza fino al 5 marzo 2025), i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater dovranno ancora versare quattro rate nel corso dello stesso anno. Secondo il calendario stabilito dal piano di definizione agevolata, le prossime scadenze saranno:

  • 31 maggio 2025
  • 31 luglio 2025
  • 30 novembre 2025

Questi pagamenti rientrano nella programmazione della rateizzazione agevolata e dovranno essere rispettati per mantenere i benefici della misura. Il mancato o tardivo pagamento anche di una sola di queste rate comporterebbe la decadenza dal piano agevolato, con la conseguente perdita della riduzione di sanzioni e interessi e l’obbligo di saldare l’intero debito residuo secondo le condizioni ordinarie di riscossione.

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Assistenza e contatti

Per eventuali dubbi o necessità di assistenza, i contribuenti possono:

  • Contattare il contact center dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Consultare il sito ufficiale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
  • Recarsi presso gli sportelli territoriali dell’AdER previo appuntamento.
  • Rivolgersi a un commercialista o CAF per una consulenza sulle opzioni di pagamento e rateizzazione.



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