Il personale docente scolastico ha diritto ai cosiddetti permessi retribuiti, uno strumento che permette loro di assentarsi dal servizio pur ricevendo la retribuzione prevista. Anche gli insegnanti a tempo determinato possono usufruirne, rispettando determinati requisiti.
Vediamo in quali occasioni è possibile richiedere i permessi retribuiti e come si presenta la richiesta.
Cosa sono i permessi retribuiti per i docenti?
Per sapere cosa siano i permessi retribuiti per i docenti bisogna attingere al CCNL 2007, cioè al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola, precisamente all’articolo 15, comma 2:
“Il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”.
Il permesso retribuito, quindi, consiste in uno strumento che consente ai docenti di assentarsi da scuola per motivi personali o familiari senza perdere la retribuzione spettante. Come sottolineato dallo stesso CCNL, i permessi retribuiti sono 3 e possono essere richiesti nel corso di un anno scolastico; tuttavia, il personale docente con contratto a tempo indeterminato può usufruire di ulteriori permessi retribuiti:
- 8 giorni per partecipare a esami o concorsi;
- 3 giorni di permessi per lutto;
- 15 giorni per matrimonio, di cui è possibile fruire da una settimana prima fino a due mesi dopo la data effettiva delle nozze.
Il discorso cambia per il personale docente con contratto a tempo determinato, che ha a disposizione solo 3 giorni di permessi retribuiti per lutto e 15 giorni per matrimonio. Nonostante ciò, può comunque richiedere fino a 6 giorni di permessi non retribuiti per motivi personali e 8 giorni per partecipare a concorsi o esami.
La differenza tra permessi retribuiti e non retribuiti
A disciplinare i permessi, le ferie e le assenze del personale scolastico a tempo determinato è l’articolo 19 del CCNL 2007, che fa riferimento anche a eventuali permessi non retribuiti. Questi ultimi permettono ai docenti a tempo determinato di assentarsi da scuola per un massimo di 8 giorni per partecipare a esami o concorsi e per un massimo di 6 giorni per motivi personali o familiari senza, tuttavia, ricevere alcun compenso.
E qui si evince la netta differenza con i colleghi a tempo indeterminato, per i quali i permessi sono tutti retribuiti. Ma non solo, perché sempre l’articolo 19, al comma 8, specifica che:
“I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”.
In sostanza, i permessi non retribuiti interrompono la maturazione della retribuzione, dei contributi previdenziali e dell’anzianità di servizio, direttamente correlata ai fini della ricostruzione di carriera, della mobilità e dell’inserimento nelle varie graduatorie.
Più in particolare, i permessi non retribuiti – interrompendo il servizio – non sono utili al raggiungimento della soglia dei 180 giorni richiesti per far sì che un periodo di servizio possa essere definito “anno scolastico” a tutti gli effetti. Di conseguenza, se i docenti che superano i 180 giorni non riscontrano alcun problema, lo stesso non si può dire per chi non riesce a raggiungere la soglia proprio a causa dei permessi non retribuiti.
A tal proposito, è opportuno ricordare che per poter accedere alla mobilità e alla ricostruzione di carriera bisogna prestare servizio per almeno 180 giorni, anche non continuativi, oppure dal 1° febbraio fino agli scrutini finali. Per le graduatorie di istituto, invece, occorrono almeno 166 giorni di servizio, anche non continuativi.
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I docenti a tempo determinato hanno diritto ai permessi retribuiti?
Sì, i docenti a tempo determinato hanno diritto ai permessi retribuiti, così come si legge all’articolo 35, comma 12, del CCNL 2019/21:
“Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari)”.
I 3 giorni possono essere richiesti dal 1° settembre, o dal giorno di assunzione, fino al 30 giugno o al 31 agosto, quindi nel corso dell’anno scolastico. I docenti a tempo determinato possono richiederli singolarmente o in un’unica soluzione e sono uguali per tutti i dipendenti, a prescindere dalle ore di supplenza.
Permessi retribuiti e requisiti per i docenti a tempo determinato
Come indicato dal CCNL 2019/21, i docenti a tempo determinato possono richiedere 3 giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali. Rientrano, quindi, tutte quelle situazioni inerenti al benessere psico-fisico del dipendente o della sua famiglia che non si possono gestire al di fuori dell’orario scolastico.
Teoricamente, la richiesta di permesso retribuito da parte di un docente a tempo determinato potrebbe essere respinta a causa di motivazioni “non sufficientemente valide”; tuttavia, la normativa vigente non fa alcun riferimento alla gravità dei motivi per cui è possibile presentare richiesta, quindi è altamente probabile che questa situazione si verifichi.
Tra l’altro, neanche il dirigente scolastico può esprimersi in merito. Di conseguenza, basta semplicemente accompagnare la richiesta con un’autocertificazione.
Come si richiedono?
Per ottenere uno o più permessi retribuiti, il docente deve presentare alla dirigenza scolastica un’autocertificazione o una specifica documentazione che attesti i motivi della richiesta.
Sulle tempistiche, spesso gioca un ruolo fondamentale il regolamento di istituto, diverso per ogni scuola, che può contenere indicazioni specifiche sul preavviso minimo per la presentazione della richiesta. In genere, comunque, si richiedono almeno 4-5 giorni di preavviso, in modo da consentire alla scuola di organizzarsi adeguatamente per coprire l’assenza dell’insegnante.
Al contempo, sempre il regolamento di istituto potrebbe prevedere un numero massimo di richieste di permessi al giorno, per evitare che troppi insegnanti si assentino contemporaneamente interferendo, quindi, con la continuità didattica.
Discorso a parte deve essere fatto per le urgenze, di fronte alle quali viene meno il requisito di preavviso per la richiesta e non si tiene conto di eventuali tetti massimi.
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