Metalli preziosi: anche le cessioni di palladio soggette alle plusvalenze

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Le plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art 67, co. 1, lett. c-ter), del TUIR e sono, pertanto, da assoggettare all’imposta sostitutiva nella misura del 26%

È quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate in risposta alla consulenza giuridica avanzata da A.N.T.I.C.O. il 14 marzo 2024, resa pubblica lo scorso 3 febbraio.

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1) Metalli preziosi: anche le cessioni di palladio soggette alle plusvalenze

Il richiamato art. 67, co. 1, lett. c-ter, infatti, annovera nella categoria dei redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato; plusvalenze che, per effetto dell’articolo 3, comma 1 del D. L. n° 66/2014, sono assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 26%.

Sul tema specifico, inoltre, le disposizioni di prassi contenute nella Circolare del 24/06/1998 n° 165/E, forniscono ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo delle plusvalenze realizzate mediante cessioni di metalli preziosi, intendendo per tali l’oro, l’argento, o il platino allo stato grezzo o monetato come ad esempio, lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli.

Il tutto, escludendo i metalli preziosi lavorati come ad esempio i gioielli.

È di tutta evidenza che le richiamate disposizioni di prassi, non contemplano alcuna esplicita menzione al palladio che, invece, rientra nella definizione di metalli preziosi ai sensi della successiva disciplina in materia di titoli e marchi di cui al D.lgs 22 maggio 1999, n° 251 e annesso Regolamento di applicazione D.P.R. 22 n° 150/2022.

Da tanto, quindi, avrebbe potuto trovare fondamento un’interpretazione restrittiva delle disposizioni specifiche, orientata alla potenziale esclusione del palladio dal vigente regime di tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione di metalli preziosi. 

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A fronte di tutto ciò, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta specificando che, da un lato, il D.lgs n° 251/99 recante la disciplina “dei titoli e dei marchi” considera metalli preziosi il platino, il palladio, l’oro e l’argento e, dall’altro, la “Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi”, entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 2023, definisce parimenti metalli preziosi il platino, l’oro, il palladio e l’argento. 

In aggiunta la medesima Agenzia osserva che il riferimento all’oro, all’argento, o al platino contenuto nella Circolare n. 165/E/98, assume finalità esemplificative; conseguentemente ritiene che anche il palladio debba essere ricompreso nel perimetro della locuzione “metalli preziosi” di cui all’articolo 67, co. 1, lett. c-ter del TUIR.

Oltre a tutto quanto avanti rappresentato, risulta opportuno distinguere le due metodologie di calcolo della plusvalenza realizzata mediante cessione di metalli preziosi. Nel caso in cui il contribuente sia in possesso della documentazione attestante il costo originario di acquisto del metallo prezioso, la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo della vendita e il medesimo costo originario di acquisto; sul differenziale, sarà applicata a titolo di tassazione l’imposta del 26% (nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione; nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante). Diversamente, in mancanza della documentazione di acquisto attestante il costo originario del metallo, la citata imposta sostitutiva sarà applicata sull’intero corrispettivo della cessione; tanto per effetto delle nuove disposizioni in materia vigenti dal 1 gennaio 2024.

Quanto infine agli aspetti dichiarativi, si segnala il nuovo modello 730/2025, la cui versione aggiornata (in bozza) pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, reca l’introduzione del “quadro T” che consente alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione alle plusvalenze realizzate mediante cessione di metalli preziosi che prima dovevano transitare unicamente nel modello “Redditi”. Resta ben inteso che i soggetti che continueranno ad utilizzare il modello “Redditi”, dovranno indicare la plusvalenza in esame nel relativo quadro RT 

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