Incentivi alle rinnovabili mature: pronto il decreto “Fer X transitorio”

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È stato diffuso lo schema di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica cosiddetto “Fer X transitorio”, che ha ottenuto nel dicembre scorso il via libera della Commissione europea in quanto misura conforme alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

Incentivi agli impianti di produzione da fonti rinnovabili mature

Il provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.

Per il perseguimento delle suddette finalità, il decreto (in allegato) stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:
a) impianti solari fotovoltaici;
b) impianti eolici;
c) impianti idroelettrici;
d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Il decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2025 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 2, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025.

Il GSE comunica tempestivamente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il raggiungimento della data di cui al comma 3, provvedendo al contempo a darne notizia sul proprio sito internet. Per il calcolo del raggiungimento del contingente di potenza, il GSE tiene conto delle comunicazioni di avvio lavori di cui all’articolo 3, comma 1.

Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione sarà data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Regime di aiuti di Stato da 9,7 miliardi

Ricordiamo che il regime di aiuti di Stato italiano approvato da Bruxelles ha una dotazione stimata di 9,7 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica rinnovabile per promuovere la transizione a un’economia a zero emissioni nette.

Contingente massimo disponibile ipotizzato pari a 17,65 GW di nuova capacità

La misura sosterrà la costruzione di nuovi impianti di eolico onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione, che secondo le previsioni immetteranno un totale di 17,65 GW di capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui 3 relativi a impianti fino a 1 megawatt e la restante parte relativa a quelli di potenza superiore.

Gli impianti dovranno entrare in funzione entro 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto.

Procedura di gara trasparente e non discriminatoria

Gli aiuti saranno concessi mediante una procedura di gara trasparente e non discriminatoria, in cui i beneficiari presenteranno un’offerta relativa alla tariffa incentivante necessaria per realizzare ogni singolo progetto.

Contratto bidirezionale e tariffa incentivante versata su un periodo di 20 anni

L’aiuto assumerà la forma di pagamento variabile nell’ambito di un contratto bidirezionale per differenza per ogni kWh di energia elettrica prodotta e immessa nella rete. La tariffa incentivante sarà versata su un periodo di 20 anni.

Microcredito

per le aziende

 

Nei casi in cui gli impianti debbano ridurre la produzione in base a ordini di spedizione o in caso di prezzi dell’energia elettrica nulli o negativi sul mercato del giorno prima, la tariffa incentivante sarà concessa per la produzione potenziale di energia elettrica invece che per quella effettiva. Il contratto bidirezionale per differenza sosterrà solo il 95% dell’energia elettrica prodotta da ciascun beneficiario, lasciando il restante 5% esposto al rischio di mercato.

Accesso diretto per gli impianti con capacità sotto 1 MW

Gli impianti con capacità inferiore a 1 MW possono accedere direttamente al sistema. In questo caso il prezzo di esercizio è fissato amministrativamente dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). L’importo dell’aiuto sarà calcolato confrontando il un prezzo di esercizio con il prezzo di mercato dell’energia elettrica. Quando il prezzo di esercizio supera il prezzo di mercato di riferimento, la differenza (maggiorazione di prezzo) è versata dallo Stato italiano al beneficiario in aggiunta al prezzo di mercato. Di contro, quando il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio, i beneficiari dovranno invece versare la differenza alle autorità italiane.

La dotazione di 9,7 miliardi di € indicata per il regime si basa su stime dei prezzi di mercato e il sostegno netto effettivo può essere notevolmente inferiore in caso di prezzi di mercato superiori al previsto.



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