Con l’introduzione del nuovo sgravio contributivo a favore di artigiani e commercianti che si iscrivono per la prima volta dal 2025 alle rispettive gestioni, si pone un problema di sceltra tra questo beneficio e quello già in vigore da alcuni anni, a favore degli stessi soggetti, della riduzione contributiva del 35% purchè sia stata scelto il regime fiscale dei forfettari o della flat tax di cui alla legge.
In attesa che la commissione dell’Unione europea autorizzi il nuovo sgravio del 50% vediamo di mettere a fuoco la novità e confrontarla con l’altra già in vigore.
La riduzione dei contributi del 50% potrà essere richiesta fino al 31 dicembre 2025 interessa chi si iscrive ad una delle due gestioni per la prima volta col chiaro intento di favorire l’avvio di nuove attività anche se la norma riguarda anche coloro che sono stati o sono iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Il problema principale è quello della possibile conflitto con l’altro beneficio contributivo derivante dal fatto che artigiani commercianti possono applicare il regime della flat tax che prevede, quale condizione per accedervi, il tetto massimo di reddito a 85.000 €.
Pertanto, coloro con un reddito annuo derivante dall’attività di impresa fino a 85.000 € possono, dal punto di vista contributivo, chiedere la riduzione dei contributi fino al 35%.
In quest’ultimo caso per chi si iscrive nella gestione artigiani commercianti da quest’anno ad esempio, non si deve trattare della prima iscrizione ad un ente previdenziale, potendo essere anche una successiva ad altre già intervenute in passato ed è agganciata al fatto che l’artigiano il commerciante sia aderente al regime della flat tax o dei forfettari. Invece, il nuovo beneficio della riduzione dei contributi al 50% prescinde dal regime fiscale della flat tax e non è legata alcun limite di reddito che può anche essere tranquillamente superiore agli 85.000 € annui.
Per quanto riguarda la durata, la nuova riduzione contributiva è pari a tre anni (36 mesi),  invece chi aderisce alla flat tax e alla riduzione del 35% dei contributi, potrà anche illimitatamente rimanere in questo tipo di riduzione fin quando deciderà il contrario, per aderire cioè un altro regime fiscale, oppure quando andrà a superare i limiti di reddito di 85.000. Perciò, dal punto di vista dell’ammontare è chiaro che è più favorevole il nuovo regime di riduzione contributiva che ha una durata certa di tre anni e comporta una riduzoine maggiore (50% contro il 35%) ma la durata di quest’ultimo è teoricamente illimitata. Dal punto di vista previdenziale cioè gli effetti sulla pensione, diciamo che non ci sono differenze dal punto di vista dell’impostazione teorica del calcolo nel senso che, in entrambi i casi, in presenza di un versamento di contributi ridotti, va verificato se quanto versato risulti superiore al minimale di reddito previsto per artigiani commercianti che quest’anno dovrebbe posizionarsi a 18.562 € (attendiamo conferme dall’Inps): quindi se dovesse superare questo valore all’interessato spetteranno 12 mesi di accredito contributivo ai fini della pensione cioè sarà coperto l’intero anno. Invece, se la riduzione contributiva dovesse collocarsi al di sotto di 18.562 € avremo un accredito di contributi ai fini del diritto alla pensione proporzionale al contributi versati quindi avremo un numero di mesi inferiori rispetto a appunto ai 12 mesi che danno e garantiscono una copertura completa, il tutto in attesa che l’unione europea dia l’autorizzazione al nuovo regime di riduzione contributiva che è soggetto appunto al regime del de minimis come aiuto di Stato e in attesa del fatto che il legislatore col decreto attuativo e l’Inps forniscano le coordinate e le precisazioni finali a questo nuova agevolazione.Dal punto di vista degli adempimenti individuazione contributiva prevede una comunicazione tempestiva nel cassetto previdenziale di ciascun interessato nell’ambito del profilo telematico dell’Inps del sito web dell’Inps.
La stessa procedura riguarda anche chi aderisce in quanto soggetto alla flat tax alla riduzione del 35% solo che in questo caso gli iscritti alla gestione art/comm dal 2025 in quanto nuovi beneficiari del regime della flat tax e del conseguente beneficio contributivo, occorre comunicare l’adesione alla riduzione contributiva del 35% entro il prossimo 28 Febbraio nell’ambito del profilo personale sul sito web dell’Inps (MyInps) tramite il cassetto previdenziale.
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