Ragioneria Generale Dello Stato: due nuovi principi per la rendicontazione sostenibilità – Fiscal Focus

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Ruolo chiave dei commercialisti per la rendicontazione della sostenibilità nelle loro funzioni di revisori legali. In questo settore l’attestazione della conformità della rendicontazione sarà una esclusiva dei dottori commercialisti. La finalità di tale incarico sarà quello di garantire che le aziende siano davvero allineate agli obiettivi “ESG”.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con le informative nn. 11/2025 e 12/2025 comunica che, con due diverse Determine prot. n. RR 12 e RR 13 della Ragioneria generale dello Stato (RGS) dello scorso 30 gennaio, sono stati adottati il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e quello di attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità.

Primo standard (RR12) –Il principio in oggetto, pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/ entra in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

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Il Principio italiano di etica e indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità è stato elaborato da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, unitamente al MEF e alla Consob, sulla base delle convenzioni già in essere ed estende al revisore della sostenibilità, in via transitoria e con alcune specificazioni, le previsioni dettate per il revisore legale nell’esercizio dell’attività di revisione del bilancio dal Codice italiano di etica e indipendenza adottato con determina della RGS del 23 marzo 2023.

Nell’elaborazione del Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, i soggetti ammessi alla Convenzione hanno tenuto conto del quadro normativo di riferimento in tema di etica e indipendenza applicabile nello svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al D. Lgs. 39/2010, come modificato dal Decreto CSRD.

Il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità trova applicazione con riguardo a tutti gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al D. Lgs. 39/2010, come modificato dal Decreto CSRD, ivi inclusi gli incarichi conferiti da EIP e ESRI.

Seconda standard (RR13) Il Principio Nazionale di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità, elaborato anch’esso da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, con MEF e Consob, descrive le procedure per lo svolgimento degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità conferiti ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 che ha recepito nel nostro Paese la direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSRD).

Il principio consentirà al revisore della sostenibilità di esprimere le proprie conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme ed ai principi che ne disciplinano i criteri di redazione nonché agli obblighi di informativa previsti dal regolamento tassonomia (Regolamento UE 2020/852).

Anche le regole e le linee guida dettate dal principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità entrano in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità ha la responsabilità di esprimere le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità non deve svolgere verifiche sulle informazioni contenute nel bilancio ai sensi del quadro sull’informativa finanziaria applicabile, sui dati contabili utilizzati per la redazione del bilancio stesso o sui dati gestionali di natura contabile, che siano anche riportati nella rendicontazione di sostenibilità, compresa la sezione della tassonomia.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità deve leggere il bilancio e le sezioni della relazione sulla gestione diverse dalla rendicontazione di sostenibilità per identificare eventuali incoerenze significative rispetto alle informazioni presentate nella rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, il revisore della rendicontazione di sostenibilità deve effettuare il riscontro delle informazioni riportate nella rendicontazione di sostenibilità, escluse quelle presenti nella sezione della tassonomia, con le informazioni contenute nel bilancio ai sensi del quadro sull’informativa finanziaria applicabile o con i dati contabili utilizzati per la redazione del bilancio stesso o con i dati gestionali di natura contabile.





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