Dal 6 febbraio possibile comunicare con il modello F24 i dati aggiuntivi sulle ritenute

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Attuando le disposizioni contenute nell’art. 16 del DLgs. 1/2024, con il provv. n. 25978/2025 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di comunicazione dei dati aggiuntivi che i sostituti d’imposta possono trasmettere unitamente al modello F24, a partire dal 6 febbraio 2025, in alternativa alla presentazione del modello 770.

Si ricorda che la norma in esame ha introdotto, dal periodo d’imposta 2025, una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, utilizzabile dai datori di lavoro (sostituti d’imposta) con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque. In particolare, in alternativa alla presentazione del modello 770, il sostituto d’imposta può comunicare specifici dati individuati con il provvedimento in commento in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite il modello F24.

Per quanto concerne l’ambito applicativo, la nuova procedura può essere utilizzata dai soggetti che:
– corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
– sono obbligati a operare ritenute/trattenute alla fonte;
– effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
– al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

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Nello specifico, la nuova procedura si applica alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite il modello F24, identificati dai relativi codici tributo elencati nell’allegato 1 al provvedimento (ad esempio, il codice tributo 1001, relativo alle ritenute sulle retribuzioni, o 1040 per le ritenute sui compensi professionali).

I suddetti soggetti possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (nonché la Regione o il Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF) e la presenza delle fattispecie elencate nell’allegato 2 al provvedimento nel campo “Note” (come, ad esempio, se il versamento si riferisce al conguaglio fiscale o alla “cassa allargata”).

Inoltre, ai fini del versamento con F24, i suddetti soggetti indicano anche:
– l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
– l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
– i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
– ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
– il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

I dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 – attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite intermediario – dovranno essere esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”.

Come accennato, le comunicazioni dei suddetti dati ai sensi del provvedimento in commento sono equiparate, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/73 (restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d’imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti).
In caso di omesso versamento delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all’anno di riferimento.

Invece, i sostituti d’imposta che non si avvalgono della nuova modalità di comunicazione dei dati dovranno presentare il modello 770, per l’intero anno di riferimento. La presentazione del modello 770 equivale alla scelta di non avvalersi della nuova modalità.

Relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze, ma trasmettere i dati aggiuntivi entro il 30 aprile 2025.



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