Contratto autonomo di garanzia, due recenti sentenze arricchiscono la discussione

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di Salvatore Magliocca

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Ritorniamo per l’ennesima volta sull’argomento del contratto autonomo di garanzia, in occasione di alcune recenti sentenze della Suprema Corte, per puntualizzare alcune conferme e novità. Vi sono due sentenze dello scorso ottobre che meritano una approfondita riflessione.
Una conferma l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che ritiene la rinuncia al 1944c.c. sufficiente a qualificare il contratto come garanzia autonoma. L’altra esclude la possibilità che il contratto autonomo possa essere contrario a norme imperative.
Riprendiamo il discorso ricordando che il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione, pur condividendo alcune caratteristiche, presentano differenze rilevanti. In Italia, l’assenza di una normativa specifica ha lasciato spazio alla giurisprudenza di merito per dare interpretazione alle due forme contrattuali.
Il contratto autonomo di garanzia, particolarmente diffuso in altri paesi, si distingue preminentemente per la sua indipendenza dall’obbligazione principale. Nel contratto autonomo il garante si impegna a effettuare il pagamento senza poter sollevare obiezioni legate al rapporto tra il debitore principale e il creditore. Spesso, tali contratti includono clausole come “a prima richiesta” o “a semplice richiesta”, che assicurano un pagamento più rapido e difficilmente contestabile.
Al contrario, la fideiussione è un contratto di natura accessoria, in cui il fideiussore può sollevare eccezioni relative all’obbligazione principale, incluse difese come il “solve et repete”. Questo tipo di contratto richiede quindi un maggiore coinvolgimento nelle dinamiche dell’obbligazione principale, rendendo più complicato il processo di funzionamento della garanzia.
La distinzione tra queste due forme diventa cruciale in situazioni in cui le clausole di pagamento e il livello di indipendenza del contratto incidono sugli obblighi del garante.
Il prevalente orientamento giurisprudenziale ha più volte confermato che la presenza di clausole come “a prima richiesta” può determinare la natura autonoma del contratto.
Questo scenario sottolinea quanto sia necessaria una regolamentazione più chiara da parte del legislatore.
A parte le recenti citate sentenze, diversi sono i pronunciamenti giurisprudenziali che hanno ribadito l’assenza del vincolo accessorio che caratterizza il contratto autonomo di garanzia.
La recentissima ordinanza Sez. 3 N. 26363/2024, che vede coinvolta la Compagnia inglese China Taiping Ltd conferma tale l’orientamento giurisprudenziale, chiarendo anche che queste attività non sono soggette a mediazione.
A questa conferma va ad aggiungersi anche il contenuto della sentenza n. 26380/2024 (Cassazione sez. I) che ribadisce: “nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative” (p. es. Cass. 31 marzo 2023, n. 9071).
La questione affrontata ricalca per analogia le precedenti. Il giudizio riguardava – allora come oggi – la natura di una polizza fideiussoria stipulata per garantire l’adempimento di un appaltatore.
Tuttavia, la Corte di cassazione è stata chiamata a stabilire se la polizza dovesse essere considerata una fideiussione classica o un contratto autonomo di garanzia.
La Cassazione, anche in questa occasione, esaminate e valutate le differenze tra queste due forme di garanzia, ha accolto la richiesta dell’ente pubblico, confermando la validità della richiesta di escussione qualificando il contratto come autonomo. Anzi, nell’ordinanza 26363/2024 Sez. 3 la suprema corte ha anche chiarito che “dopo aver qualificato il contratto in specie quale contratto autonomo di garanzia atipico, il Giudice di merito ha correttamente ritenuto quest’ultimo non annoverabile tra i contratti soggetti all’obbligo di preventivo tentativo di mediazione”.
Questa decisione è stata significativa, poiché ha stabilito un principio fondamentale sulle garanzie fideiussorie, chiarendo come la formulazione del contratto possa incidere sui diritti e sulle modalità di escussione del creditore.
La questione rimane centrale: le clausole “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” secondo il consolidato orientamento costituiscono un elemento chiave nel distinguere la natura autonoma del contratto. Le Sezioni Unite, per l’ennesima volta, hanno chiarito che tali clausole conferiscono al contratto una natura autonoma, rafforzando la posizione del creditore. Non solo: qualificando il contratto come “autonomo” questo si sottrae anche all’obbligo della disciplina sulla mediazione.
Va rilevato che questo approccio articola diversamente i ruoli delle parti coinvolte. Nella fideiussione tradizionale, il fideiussore si obbliga nei confronti del creditore, mentre nel contratto autonomo di garanzia il debitore partecipa attivamente, creando un rapporto a tre. Questa distinzione porta a una diversa gestione delle responsabilità e degli interessi delle parti.
Questa precisazione accompagna anche il ragionamento circa la differenziazione della garanzia contenuta nel contratto. La prestazione contenuta nella fideiussione tradizionale afferisce al rispetto dell’adempimento dell’obbligazione contenuta nel contratto principale. La fideiussione autonoma (atipica) invece, assume una natura essenzialmente indennitaria che tende esclusivamente al risarcimento in caso di inadempimento.
Da un punto di vista squisitamente pratico il carattere autonomo della garanzia, rispetto all’obbligazione principale, rappresenta un’evoluzione nella prassi contrattuale. Questa consente al creditore di evitare complicazioni legate all’inadempimento del debito ed offre a quest’ultimo una maggiore certezza e rapidità nel recupero del credito.
Per contro, diventa sempre più complicato per gli operatori valutare e rilasciare garanzie che si rivelano più onerose in vista di questo orientamento.
A questo punto è inevitabile il passaggio che attiene alle valutazioni circa i costi di queste garanzie. Le polizze fideiussorie atipiche, giustamente, sono più onerose in conseguenza della maggiore esposizione del fideiussore rispetto alle pretese del creditore. Di conseguenza hanno una valutazione diversa da parte dei soggetti abilitati a rilasciarle.

La sintesi
In definitiva, laddove ve ne fosse stato ancora bisogno, si conferma che l’inserimento di clausole come “a semplice richiesta e senza eccezioni” dimostra chiaramente che ci si trova di fronte a un contratto autonomo di garanzia.
Nel contratto autonomo, il garante si impegna a pagare su semplice richiesta del creditore, senza poter opporre eccezioni, come stabilito dall’art. 1944 c.c. Questa rinuncia – secondo le interpretazioni consolidate – elimina il vincolo di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
La ulteriore rinuncia alle protezioni offerte dagli articoli 1957 e 1939 del Codice civile rafforza ulteriormente l’indipendenza del garante rispetto all’obbligazione principale, generando una forma di contratto autonoma.
Si aggiunga, quale ulteriore elemento di completezza, che la qualificazione giuridica di “garanzia autonoma” esclude l’obbligo del ricorso alla mediazione. Rimane essenziale che ogni rinuncia sia comunque conforme ai principi di liceità e alle norme imperative.



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