L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con il Parere di Precontenzioso n. 14 del 14 gennaio 2025, ha deliberato che in una procedura di gara di appalto, il giudizio finale di non equivalenza del CCNL offerto dall’operatore con il CCNL indicato nel bando, è rimesso alla discrezionalità della Stazione appaltante ed è sindacabile dall’Autorità solo per vizi di macroscopica irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti e di conseguenza non conformità alla normativa di settore.
Nel caso sottoposto all’esame dell’ANAC, un’impresa era stata esclusa dal bando di gara poiché la stazione appaltante aveva ritenuto non equivalente il CCNL applicato dall’azienda rispetto a quello indicato nel bando.
L’impresa ha contestato l’esclusione sostenendo che la non equivalenza dei due CCNL ritenuta dalla stazione appaltante, sia stata decisa, non a causa di differenze sostanziali delle “componenti fisse della retribuzione globale annua” o per le “componenti normative” degli stessi, bensì per un’erronea valutazione di alcuni elementi specifici (monte orario, maggiorazione per orario notturno e straordinario, costo del lavoro maggiorato).
L’azienda invece ha ritenuto che entrambi i CCNL possano essere applicati allo specifico servizio oggetto di gara (servizio di vigilanza antincendio per l’eliporto ospedaliero sopraelevato), in conformità alle indicazioni dell’ANAC, di cui alla Relazione illustrativa al Bando tipo ANAC n.1/2023 (“ambito di applicazione”), confermate dalle indicazioni dell’INL di cui alla Circolare n.2 del 28.07.2020.
Infatti, la citata Relazione illustrativa, nel caso di utilizzo di un diverso CCNL, prevede che in base all’articolo 11, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici, gli operatori economici che applicano un diverso CCNL lo indicano nella loro offerta, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante. In tali casi, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
Secondo l’ANAC sono rari i casi in cui due contratti presentano esattamente lo stesso articolato. Pertanto, l’Autorità ritiene che, la dichiarazione di equivalenza debba dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele equiparabili. La valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile.
Richiamando le indicazioni della Relazione illustrativa, l’ANAC ricorda che, a tal fine, deve prima essere effettuata la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.
Successivamente, continua l’ANAC, deve essere effettuata la valutazione delle tutele normative i cui parametri di riferimento sono relativi a: la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time, la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l’avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250 (lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività), la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali, la durata del periodo di prova, la durata del periodo di preavviso, durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio, malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità, maternità ed eventuale riconoscimento di un’integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa, monte ore di permessi retribuiti, bilateralità, previdenza integrativa e sanità integrativa.
La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri. Sul punto, l’ANAC evidenzia che la richiamata Circolare dell’INL n. 2 del 28.07.2020, individua un primo elenco di nove istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi, ritenendo ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro.
Secondo l’Autorità, considerato che l’elenco previsto dalla Relazione illustrativa sopra citata è più ampio, ritiene ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri.
Nel caso sottoposto all’esame dell’ANAC l’equivalenza tra i due CCNL non sussiste, poiché è stato superato il limite dello scostamento massimo di due voci. L’Autorità ha quindi ritenuto corretta la decisione della stazione appaltante di escludere l’azienda dal bando di gara.
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