Immobiliare News | Le Garanzie Bancarie autonome: suggerimenti pratici per gli operatori immobiliari

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Le garanzie bancarie autonome (a prima richiesta e senza eccezioni) rappresentano senz’altro uno degli strumenti più rilevanti nel panorama delle operazioni immobiliari.

Esse offrono un’importante forma di protezione ai contraenti, assicurando che il beneficiario – salvo opposizioni, come di seguito meglio precisato – possa ottenere il pagamento di un determinato importo in tempi rapidi e, auspicabilmente, senza dover affrontare un contenzioso, da parte di un soggetto terzo (spesso una banca o un istituto assicurativo), senza che sia necessario accertare il merito del credito o la veridicità della causa sottostante.

Visto l’utile fine di questo strumento e prendendo spunto dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 31105 del 13 dicembre 2024, appare opportuno esaminare: (i) la natura; (ii) le caratteristiche; (iii) gli effetti giuridici, nonché (iv) i precisi confini applicativi delle garanzie autonome, le quali, pur essendo contratti atipici, sono ormai universalmente riconosciute come legittime dalla giurisprudenza.  

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Le caratteristiche distintive di dette garanzie autonome possono essere così riassunte:

-autonomia: l’impegno del garante (banca o istituto assicurativo) è separato dal contratto esistente tra il beneficiario e il debitore principale, cosicché il garante non può sollevare obiezioni legate al rapporto sottostante;

-irrevocabilità: questa garanzia è generalmente irrevocabile fino allo scadere di un determinato termine;

-mancanza di solidarietà: il garante e il debitore principale non assumono una obbligazione solidale;

-liquidità: il beneficiario della garanzia ha diritto di ottenere il pagamento immediato della somma garantita (entro un determinato numero di giorni previsto all’interno della garanzia stessa) senza necessità di dimostrare il motivo della richiesta, differenziando così tali garanzie dalle fideiussioni.

I garanti sono obbligati a eseguire il pagamento senza poter sollevare alcuna contestazione legata all’inadempimento del debitore, purché la richiesta:

-sia conforme alle condizioni della garanzia: ciò sia in relazione alla presentazione di determinati documenti sia a forme particolari per la richiesta (come una dichiarazione scritta o una dichiarazione notarile);

-non sia pacificamente abusiva: il garante ha il diritto di opporsi all’escussione della garanzia quando la pretesa del creditore si fonda su un titolo illecito o manifesta una condotta fraudolenta o abusiva, se la garanzia è utilizzata per raggiungere un risultato vietato dalla legge, o se la nullità del contratto principale si estende a quello della garanzia. 

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Ciò posto, pur in presenza di clausole “a prima richiesta”, nella prassi molto spesso non è semplice distinguere tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia (a prima richiesta e senza eccezioni), specie in casi in cui, come quello affrontato nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 31105 del 13 dicembre 2024, si prevede che il fideiussore abbia l’obbligo di “pagare immediatamente al beneficiario, a semplice richiesta scritta, anche in caso d’opposizione del creditore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. 

Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte la previsione di dover provvedere al pagamento immediato (a prima richiesta) non è sufficiente a configurare la garanzia come contratto autonomo con deroga al principio di accessorietà tipico della fideiussione espresso dall’art. 1957 c.c. (che farebbe venir meno il concetto di “a prima richiesta”) in quanto manca l’esplicita rinuncia a sollevare eccezioni, non emergendo tale scenario nemmeno dall’intero dettato contrattuale.

Quanto al principio di accessorietà, infatti:

-nel contratto autonomo di garanzia (essendo assente l’elemento dell’accessorietà) non si ha identità tra la prestazione del debitore principale e quella del garante, essendo quella del garante autonoma; viceversa 

-nella fideiussione (ricorrendo l’elemento dell’accessorietà) è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione a cui è tenuto il debitore principale, motivo per cui quest’ultimo può chiedere al garante di opporre al garantito tutte le eccezioni nascenti dal rapporto contrattuale.

Per evitare il rischio di riqualificazione della garanzia in semplice fideiussione occorre porre molta attenzione nella redazione delle clausole contrattuali, evitando delle formule standard e verificando puntualmente all’interno delle garanzie rilasciate che vi sia esplicito riferimento alla deroga al principio di accessorietà al fine di evitare di incorrere in ciò che il rilascio di queste garanzie ha l’obiettivo di scongiurare, ossia il rischio di possibili contenziosi.

In questo senso, si consiglia in particolare di verificare la presenza: (i) di un’espressa denominazione del contratto quale “garanzia autonoma”; (ii) dell’esclusione per il garante, ai sensi dell’art. 1944 c.c., del potere di sollevare qualsivoglia eccezione a fronte della richiesta del beneficiario e (iii) dell’esclusione espressa dall’applicazione degli articoli del Codice Civile applicabili alle fideiussioni, ed in particolare degli articoli 1939, 1941, 1945, 1955, 1956 e 1957 del Codice Civile.

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