Nella giornata di ieri è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9) con modifiche rilevanti che discendono dalle recenti novità legislative.
Volendo sintetizzare, i principali aggiornamenti – che saranno applicabili dal 1° aprile 2025 – riguardano:
– l’introduzione del codice “Tipo Documento” “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione, con conseguente modifica della descrizione (e del relativo utilizzo) del codice “TD20”;
– l’introduzione del codice “Regime Fiscale” “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
– l’eliminazione della soglia massima di 400 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10 maggio 2019), nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al testé menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Con riguardo al primo punto trova così soluzione – almeno dal 1° aprile 2025 – la questione relativa alle modalità con le quali va presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
Attualmente, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. DLgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di “denuncia” prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare” (non è più richiesto il versamento dell’imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
Lo stesso art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.
Stando alla nuova versione delle specifiche tecniche, si apprende, dunque, che detto strumento sarà rappresentato dal Sistema di Interscambio a cui il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice “TD29”, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario committente, infatti, il file verrebbe scartato).
Codice “TD20” ancora utilizzabile
Il codice “TD20”, per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia” non viene accantonato, restando ancora utilizzabile:
– in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);
– nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando a fronte di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (si veda la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024).
Non sono state modificate, infatti, le modalità di regolarizzazione delle violazioni testé descritte.
In assenza di indicazioni sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, la circostanza che le nuove specifiche tecniche entrino in vigore dal prossimo 1° aprile 2025, lascia qualche dubbio in ordine al corretto comportamento da utilizzare fino a quella data.
Potrebbe dedursi, infatti, che l’Amministrazione finanziaria abbia implicitamente inteso suggerire di continuare a utilizzare il codice “TD20”, che, fino al 31 marzo 2025, potrebbe ancora riferirsi alle ipotesi di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
Tale soluzione, tuttavia, parrebbe ammissibile solo laddove la trasmissione del file avesse la mera finalità di comunicazione dell’omissione o irregolarità e non comportasse, invece, l’attribuzione al cessionario o committente dell’onere del versamento dell’imposta, come veniva richiesto dalla norma previgente (si veda “Dubbi sulle modalità di regolarizzazione del cessionario” dell’11 dicembre 2024).
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link