Transizione 5.0: piattaforma sospesa dal 3 al 5 febbraio

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Il Credito transizione 5.0 rientra tra le misure disciplinate dal Decreto 24 luglio 2024 pubblicato in GU n 183/2024, che reca le modalità attuative della disciplina di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0.

In particolare il decreto riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Il Piano Transizione 5.0 insieme al piano transizione 4.0, sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese mettendo a disposizione nel biennio 2024-2025 12,7 miliardi di euro.

Microcredito

per le aziende

 

La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha introdotto diverse novità a cui occorre adeguare le domande già presentate.

A tal fine, il portale di “Transizione 5.0sarà sospeso dalle ora 18 del 3 febbraio e fino alle ore 18 del 5 febbraio per consentire gli aggiornamenti in base alle novità normative.

Entro il 7 febbraio le imprese che hanno presentato progetti riceveranno un aggiornamento del beneficio fiscale spettante.

Vediamo ora cosa ha previsto la manovra 2025 su questo bonus.

1) Transizione 5.0: lavori in corso per implementarla

Con un comunicato del 13 dicembre il MIMIT il Ministro Urso evidenziava che, dopo ampia concertazione con le parti in causa, si è raggiunto “Un risultato importante e significativo nella direzione auspicata dalle imprese” riferendosi all’emendamento governativo alla Manovra 2025 economica depositato che rende più semplice e incentivante il Piano Transizione 5.0.

“Quattro sono le modifiche sostanziali sulle quali abbiamo ottenuto il consenso preventivo della Commissione Europea nel confronto sul merito durato alcune settimane Sono semplificate le procedure di calcolo dei consumi energetici; è prevista la possibilità di cumulo con altri incentivi nazionali ed europei; è inclusa una maggiorazione per i pannelli fotovoltaici realizzati in Europa ed è definita un’aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni. Un forte impulso al sostegno degli investimenti delle imprese sull’innovazione green”.

In dettaglio con i commi 427-429 dell’art 1 della Legge di Bilancio si modifica come segue la misura:

  • (a) il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
  • (b) per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta; (c, d, e) si eleva al 35 per cento del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15 per cento), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;
  • (f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
  • (g) viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0;
  • (h) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni; 
  • (i) si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
  • (l) si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Ricordiamo che la piattaforma del GSE per la prenotazione dei crediti d’imposta è operativa dal 12 settembre scorso (accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE).

Il principale problema evidenziato dalle imprese nel primo periodo di utilizzo è stato il divieto di cumulo con altri incentivi, sia nazionali che regionali.

Il ministero dopo gli incontri con le imprese ha deciso di rivedere a rialzo tetti e aliquote della agevolazione. Leggi anche Transizione 5.0: pronte le modalità attuative..

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