Obbligo PEC per amministratori società: novità 2025
La legge di bilancio 2025 (Legge 207 del 30 dicembre 2024) estende l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agli amministratori di società di persone e di capitali, superando il limite delle sole imprese individuali. Ogni amministratore deve dotarsi di un indirizzo PEC e comunicarlo al Registro Imprese, sia per le nuove società costituite dal 1^ gennaio 2025, sia quelle esistenti, includendo gli amministratori in carica. Gli amministratori con PEC già attiva possono utilizzarla, purché comunicata al Registro Imprese come domicilio digitale ufficiale. Non è ancora definito se gli amministratori di più società devono dotarsi di una PEC per ogni incarico o se una sola sia sufficiente per tutti gli incarichi ricoperti. Non è stato stabilito un termine preciso per l’applicazione dell’obbligo; tuttavia in caso di mancata comunicazione al Registro Imprese, sono previste sanzioni e la pratica relativa alla società sarà sospesa per consentire la regolarizzazione entro un termine adeguato.
Nuove disposizioni per l’imposta di successione: novità 2025
Secondo le modifiche introdotte con il decreto legislativo 18 settembre 2024 n. 139, in materia di successioni e donazioni, i soggetti obbligati al pagamento devono autoliquidare le imposte in base alla dichiarazione di successione, ed eseguire il pagamento entro 90 giorni dalla dichiarazione stessa. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025, ha istituito e ridenominato i relativi codici tributo per il versamento delle somme dovute tramite modello F24. La risoluzione specifica anche l’uso dei tributi relativi all’imposta di successioni e fornisce le indicazioni per la compilazione del modello F24 con i nuovi codici. Le modifiche si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1^ gennaio 2025. Agenzia Entrate – risoluzione 2/E del 10 gennaio 2025
Estensione a due anni del termine per la vendita di immobili con benefici prima casa: novità 2025
Con la legge di bilancio 2025 (n. 207/2024 articolo 1 comma 116) è stato prolungato a due anni il termine per vendere un immobile acquistato con i benefici “prima casa”. Questa norma si applica per chi firma un atto di compravendita a partire dal 1^ gennaio 2025 ma anche a coloro che, avendo firmato la vendita nel 2024, si trovano al 31 dicembre 2024 ancora entro i 365 giorni successivi alla data del rogito, riferito quindi ad atti stipulati dal 2 gennaio 2024 in poi. Non possono usufruire di questa opportunità i contribuenti che, durante il 2024 hanno esaurito l’anno senza aver venduto l’immobile precedentemente posseduto. La possibilità di alienazione biennale riguarda esclusivamente il requisito di non possedere altre abitazioni acquistate con l’agevolazione “prima casa”, indipendentemente dalla loro ubicazione. Estensione a due anni del termine per la vendita di immobili con benefici prima casa Nuove disposizioni per l’imposta di successione: i codici tributo per l’autoliquidazione Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Caparre e acconti nella riforma dell’imposta di registro in vigore dal 1° gennaio 2025: novità 2025
La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 139/2024, all’art. 2 prevede “Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di registro” e tra queste sono particolarmente rilevanti quelle relative alla nota dell’articolo 10 della Tariffa parte I, del D.P.R. n. 131/1986, riguardanti la tassazione delle caparre confirmatorie e degli acconti pattuiti nei contratti preliminari. Il regime fiscale attuale applica una tassazione differenziata per le caparre confirmatorie, con aliquota dello 0,5%, e gli acconti sul prezzo pattuiti nei preliminari di contratti, con aliquota del 3%. Questa distinzione ha causato, nel tempo, numerose incertezze nella definizione delle somme dovute al fisco. Con l’obiettivo di semplificare il sistema fiscale e ridurre le controversie interpretative, la nuova normativa ha previsto di uniformare l’aliquota allo 0,5% per entrambe le casistiche o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. Quanto specificato vale per i contratti non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per i quali la normativa prevede condizioni specifiche.
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