Decontribuzione Sud PMI 2025

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Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 


Decontribuzione Sud PMI 2025

Fornite indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. da 406 a 412), limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese (INPS – circolare 30 gennaio 2025 n. 32)

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Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

La misura Decontribuzione Sud PMI spetta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti.
Per espressa previsione di legge sono esclusi dall’ambito di applicazione della misura in argomento i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico o contratti di apprendistato, nonché i datori di lavoro operanti nel settore agricolo o rientranti in una delle categorie espressamente escluse dall’articolo 1, co. 409, della legge di Bilancio 2025.
Nello specifico, l’agevolazione non si applica ai seguenti datori di lavoro:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
Infine, tenuto conto che la misura è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’agevolazione i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al medesimo regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco di un triennio.

Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Attribuzione del codice autorizzazione “0L”

Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale ubicata in regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle citate regioni del Mezzogiorno, è necessario che la Struttura territorialmente competente dell’INPS, a seguito di specifica richiesta da parte dello stesso datore di lavoro interessato e dopo avere effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
Pertanto, le Strutture territoriali dell’Istituto, dopo avere verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa riguarda un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si svolge in una sede di lavoro ubicata in una delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”, possono attribuire o prorogare il codice di autorizzazione “0L” con data inizio validità dal 1° gennaio 2025 e con fine validità 31 dicembre 2029.

Somministrazione di lavoro

In considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud PMI, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione, a condizione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia di somministrazione sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.
Pertanto, ai fini del rispetto del requisito temporale di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché della relativa tipologia, occorre fare riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra il lavoratore somministrato e l’Agenzia di somministrazione.
Diversamente, qualora il lavoratore sia dipendente a tempo indeterminato di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in una regione del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una regione differente, il beneficio non può essere riconosciuto.

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è riconosciuto:
– per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

– per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

– per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

– per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

– per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La durata dell’agevolazione, per espressa previsione di legge, è pari, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, a dodici mensilità.
Pertanto, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025).

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Natura dell’esonero e condizioni di spettanza

Per l’anno 2025, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
Parimenti, per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.
Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31, DLgs n. 150/2015, il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, co. 1175, della L n. 296/2006, ossia:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3, L 12 marzo 1999, n. 68.
Ne deriva che il mancato assolvimento dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, nel rispetto delle quote indicate dal citato art. 3, costituisce condizione ostativa per l’accesso all’esonero contributivo.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

La Decontribuzione Sud PMI può, inoltre, trovare applicazione per i rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura. Sebbene, infatti, la legge di Bilancio 2025 si riferisca espressamente a “ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre”, la portata applicativa della previsione deve estendersi anche ai rapporti di lavoro instaurati a tempo determinato ma trasformati a tempo indeterminato entro la medesima scadenza, in quanto ciò che rileva è che la tipologia di rapporto interessato dalla Decontribuzione Sud PMI sia, alla predetta scadenza, a tempo indeterminato.

Ai fini del rispetto delle suddette condizioni, inoltre, in caso di trasferimento del lavoratore titolare del rapporto a tempo indeterminato o in caso di cessione del medesimo contratto, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione nei confronti del datore di lavoro cessionario, purché quest’ultimo rispetti il requisito geografico di ubicazione della sede di lavoro.

Infine, nel novero dei lavoratori a tempo indeterminato per i quali si può accedere alla misura non rientrano i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Coordinamento con altri incentivi

In ragione dell’entità dello sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
In particolare, l’esonero non è cumulabile con gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, bonus Giovani, bonus Donne e bonus ZES unica.
Con riferimento alle misure compatibili con l’esonero, la suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).
Ai fini della valutazione in merito alla concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud PMI con altri regimi agevolati, compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, è possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud PMI, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro, nonché gli specifici importi massimi, su base mensile, previsti con riferimento alla stessa misura.

Modalità di esposizione nel flusso Uniemens

Per potere esporre l’agevolazione contributiva, dal mese di competenza febbraio 2025 devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “DPMI”, avente il significato di “Agevolazione contributiva Art.1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;

– nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, vengono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L588”, avente il significato di “Conguaglio Agevolazione contributiva Art.1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI”;

– con il codice “L589”, avente il significato di “Arretrati Agevolazione contributiva Art.1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI”.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alla mensilità di gennaio 2025 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio, marzo e aprile 2025.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica, per usufruire dell’esonero a partire dal periodo di competenza di febbraio 2025, devono esporre nel flusso Uniemens sezione “ListaPosPA” i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le seguenti modalità:

Prestito personale

Delibera veloce

 

– nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

– nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

– nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “65”, avente il significato di “Agevolazione contributiva Art.1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.”;

– nell’elemento <Importo>deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Il recupero dell’agevolazione relativa al mese di gennaio 2025 può essere effettuato ed esposto esclusivamente nei flussi Uniemens-ListaPosPA dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa



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