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Sicurezza sul lavoro: comunicazione locali chiusi sotterranei o semisotterranei

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni sulle modalità e i termini della comunicazione per lo svolgimento di attività lavorative all’interno di locali chiusi sotterranei o semisotterranei (INL – nota 29 gennaio 2025 n. 811)

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In deroga al divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, a decorrere dal 12 gennaio 2025 è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti agibilità, abitabilità e destinazione d’uso, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

A tal fine il datore di lavoro deve comunicare tramite PEC al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso di tali locali allegando adeguata documentazione, che dimostri il rispetto dei requisiti.

I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

La previsione è stata introdotta dal collegato Lavoro (art. 1, co 1, lett. e), L 13 dicembre 2024 n. 203) che ha modificato il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 65, DLgs 09 aprile 2008 n. 81).

La norma attribuisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali.

Il legislatore ha esteso, inoltre, l’obbligo della comunicazione preventiva anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono particolari esigenze tecniche.

Modalità di comunicazione

La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la comunicazione stessa. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite PEC, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali.

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La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti previsti dal Testo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Allegato IV, DLgs 09 aprile 2008 n. 81).

Alla comunicazione deve essere allegata, inoltre, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, inerente a:

a) conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;

b) agibilità dei locali;

c) rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica);

d) rispetto delle seguenti norme di sicurezza:

– sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;

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– sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali;

– sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;

– conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.);

Divieti

La comunicazione non può essere presentata, e pertanto l’attività di lavoro è vietata, se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi, come ad esempio (elenco non esaustivo):

– verniciatura;

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– processi di saldatura;

– uso di minerali a spruzzo;

– uso di solventi e collanti non ad acqua;

– ricarica di batterie;

– lavorazione di materie plastiche a caldo;

– officine con prova motori;

– falegnamerie;

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– tinto-lavanderie;

– sviluppo e stampa;

– tipografia;

– etc.

La comunicazione non può essere presentata anche nel caso in cui non siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, DLgs 09 aprile 2008 n. 81, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

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Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon (art. 17, co. 1, lett. a), DLgs 31 luglio 2020 n. 101).

Inoltre, devono essere effettuate le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, DLgs 31 luglio 2020 n. 101, che rilasciano una relazione tecnica che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio.

Si ricorda che la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, DLgs 09 aprile 2008 n. 81).

Volture

La comunicazione rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, è sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa.

Modifiche ai locali autorizzati

La comunicazione va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.

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In tal caso, l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi 30 giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni.

Locali con particolari esigenze tecniche

La disciplina previgente non prevedeva alcuna richiesta all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano particolari esigenze tecniche.

La nuova disciplina si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dal 12 gennaio 2025 debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non devono presentare alcuna comunicazione.

Istanze presentate alle ASL

Le richieste di deroga trasmesse prima del 12 gennaio 2025 restano di competenza delle ASL.

In relazione a tali richieste, l’ASL provvede secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta, in ragione del principio “tempus regit actionem”, prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell’istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali.

Ulteriori informazioni

L’Ispettorato del Lavoro competente per territorio può richiedere “ulteriori informazioni”.

La suddetta richiesta è avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione.

L’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

Diniego

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio comunica al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INL – nota 29 gennaio 2025 n. 811



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