MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota del 22 gennaio 2025 – Indicazioni operative per la presentazione di istanza di richiesta del contributo agli enti privati gestori di attività formative ai sensi della Legge 14 febbraio 1987, n. 40 e in applicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 gennaio 2024, n. 8, recante “Criteri e modalità per la determinazione del contributo prevista dalla Legge 40/87 per l’anno 2024 e successive annualità”, a decorrere dall’annualità 2025 – Errata corrige

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MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota del 22 gennaio 2025

Indicazioni operative per la presentazione di istanza di richiesta del contributo agli enti privati gestori di attività formative ai sensi della Legge 14 febbraio 1987, n. 40 e in applicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 gennaio 2024, n. 8, recante “Criteri e modalità per la determinazione del contributo prevista dalla Legge 40/87 per l’anno 2024 e successive annualità”, a decorrere dall’annualità 2025 – Errata corrige

Ai fini della presentazione di istanza di richiesta del contributo agli enti privati gestori di attività formative ai sensi della  legge 14 febbraio 1987, n. 40 e in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 gennaio 2024, n. 8, a decorrere dall’annualità 2025, oltre alle FAQ del 18 marzo 2024 e alle FAQ del 22 novembre 2024, ai fini di una applicazione imparziale, omogenea, conforme e trasparente dei criteri e delle modalità per la determinazione del contributo, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. le attività formative svolte nell’esercizio del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, finanziate dalle Regioni e Province autonome e sotto qualsiasi forma erogate, non sono riconducibili in modo omogeneo e proporzionale alle tipologie e agli standard definiti all’articolo 3 commi 2 e 3 del decreto 29 gennaio 2024, n. 8 e, pertanto, non possono essere considerate ai fini del riparto né dichiarate negli allegati A.15a. Tale indicazione non si applica alle medesime attività formative finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali;

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2. le attività formative riconducibili alla tipologia di cui all’articolo 3 comma 2, lettera d) del decreto 29 gennaio 2024, n. 8 (cosiddetti percorsi finalizzati al conseguimento di una qualificazione regionale QNQR) possono essere dichiarati solo laddove l’Amministrazione finanziatrice e certificatrice sia la Regione o Provincia autonoma titolare della qualificazione stessa o relativa Provincia o Città metropolitana. Si precisa che, per tale tipologia di attività formativa, rientrante nella esclusiva competenza regionale, in mancanza di conferma da parte della Amministrazione finanziatrice e certificatrice circa la riconduzione del percorso ad una qualificazione effettivamente ricompresa nell’ambito del repertorio regionale adottato ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, le attività formative non potranno essere considerate ai fini del riparto;

3. ad integrazione della FAQ n. 2 del 18 marzo 2024, si precisa che non possono essere valorizzati i percorsi formativi realizzati in ATI/ATS laddove nel raggruppamento siano presenti, oltre all’Ente di coordinamento o un suo associato, uno o più Enti che hanno presentato altra istanza di richiesta del contributo per la medesima annualità tanto in qualità di ente coordinante che di ente coordinato;

4. per Ente coordinato attuatore si intende esclusivamente l’ente che ha svolto l’attività formativa, mentre non rileva l’aver percepito il finanziamento o l’aver posto in essere attività di altra natura, sia pur connessa;

5. i medesimi percorsi formativi, con edizioni svolte in più regioni, riportati in dettaglio negli allegati A.15a regionali, che nelle annualità precedenti venivano considerati come attività multiregionali, devono essere indicati nei relativi allegati A.15b riferiti a ciascuna regione dove si sono svolti i singoli corsi;

6. ad integrazione della FAQ n. 3 del 18 marzo 2024, si precisa che, il percorso formativo, ancorché finanziato in forma individuale, può essere inserito nell’allegato A.15a, solo se è stato erogato all’interno di un gruppo classe, a condizione che quest’ultimo sia verificabile dall’Amministrazione certificante.

Si invitano gli enti privati gestori di attività formative a rivolgersi alle Amministrazioni finanziatrici per una corretta indicazione, negli allegati A.15a, dei dati che meglio identificano i percorsi formativi al fine di consentire a queste ultime un’agevole attività di certificazione, anche con particolare riferimento ai requisiti di conclusione dell’attività formativa e di conseguente riconducibilità all’annualità per la quale si presenta l’istanza.

Di seguito si forniscono indicazioni operative per la corretta compilazione e trasmissione degli allegati A.15, A.15a e A.15b:

– alla scheda A.15 devono corrispondere tante schede A.15b “regionali” per ogni regione su cui sono riportate ore formative (indicare il nome della Regione sul rigo “Ambito territoriale regionale”);

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– le schede A.15a devono essere raggruppate in file distinti per amministrazione finanziatrice e inviati, in formato excel e firmati digitalmente in modalità PADES;

– i file delle schede A.15 e A.15b devono essere inviati tutti separatamente firmati digitalmente e in formato excel;

– le schede A.15a devono riportare il nome dell’ente che presenta l’istanza sul rigo “Ente di Coordinamento”, la regione dove l’attuatore svolge l’attività in “Ambito territoriale regionale”, la denominazione completa e specifica per direzioni/dipartimenti dell’amministrazione finanziatrice con i relativi indirizzi pec e-mail.



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