Attività extralavorative, servizio mensa, condizioni di disabilità e domanda di concorso

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La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Attività extralavorative non autorizzate, i compensi illegittimamente percepiti vanno versati all’ente

«L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, (articolo 53, commi 7 e 7-bis del Dlgs n. 165/2001), si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili».
Pertanto, «Nei casi di incompatibilità assoluta (incarichi vietati e non autorizzabili), per i quali il legislatore pone un divieto assoluto e prevede altre e ben più gravi sanzioni, il compenso non è in radice dovuto e la prova del danno, riferibile alla violazione del dovere di esclusività e alla indebita percezione di emolumenti, può essere raggiunta anche avvalendosi di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dalle risultanze in atti».
È quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con la deliberazione n. 1/2025QM/PROC del 22 gennaio 2025.
La magistratura contabile ha osservato che:
– non sussistono possibili perplessità in ordine alla discriminazione che potrebbe derivare dalla non applicazione della disciplina del riversamento anche alle situazioni di incompatibilità assoluta, in quanto riferite a incarichi non autorizzabili, trattandosi di fattispecie decisamente diverse e come tali meritevoli di precipua disciplina;
– la particolare gravosità delle misure che possono essere disposte in seguito al giudizio di responsabilità (restituzione degli emolumenti percepiti per l’attività esclusiva, ivi compresa l’indennità a essa collegata), nonché di quelle decise in sede disciplinare, escludono che si possa parlare di una situazione di maggiore favore, sotto il profilo economico;
– non si pone come elemento di rilievo una maggiore difficoltà di realizzare un idoneo asse probatorio, sia perché essa non può costituire un elemento giuridicamente apprezzabile, sia per quanto si è detto in ordine alla presunzione, senza contare un elemento assolutamente pragmatico, quello della percezione del compenso per gli incarichi in discorso, la quale deve comunque essere acclarata e nel caso di non autorizzabilità dei medesimi, costituisce di per sé, una prova del mancato adempimento dell’obbligo di esclusività.

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Valore non contributivo del servizio mensa o suo sostitutivo

Nella newsletter n. 24 del 23 dicembre 2024, l’Aran ha segnalato l’ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 10 dicembre 2024, n. 31719, con la seguente sintesi:
«Nella disciplina dettata dall’articolo 6, comma 3, Dl 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione – nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura – da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto».

Istruzioni dell’Inps sulla valutazione delle condizioni di disabilità e invalidità

L’Inps ha predisposto il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, a oggetto «Modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, relativo alla valutazione di base della condizione di disabilità».

Domanda di partecipazione online al pubblico concorso 

il Consiglio di Stato, sezione VII, nella sentenza 23 gennaio 2025, n. 498, in riforma della pronuncia di primo grado, ha stabilito che l’amministrazione non può escludere automaticamente dalla procedura di concorso il candidato che abbia correttamente inserito nel form online la propria domanda di partecipazione caricando i documenti prescritti (e ottenendo riscontro dell’acquisizione da parte del sistema), perché non ha stampato alcuni documenti da sottoscrivere in forma autografa, come prescritto dal bando, documenti che sarebbero dovuti essere scansionati e ricaricati nel sistema.
Non essendovi dubbio sull’identità del presentatore e sulla avvenuta ricezione telematica della domanda, l’ente deve provvedere, mediante soccorso istruttorio, a consentire l’integrazione (come richiesta dalla lex specialis) al concorrente.



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