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La procedura per l’iscrizione al collocamento mirato: chi può farlo
Le persone con disabilità che desiderano usufruire del collocamento mirato secondo la legge n. 68/99 devono avere almeno 16 anni e non aver raggiunto l’età pensionabile. Non c’è più il limite di 55 anni previsto da vecchie norme. Devono inoltre appartenere a una di queste categorie:
- Invalidi civili: persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o con handicap intellettivo e riconoscimento di invalidità superiore al 45%.
- Persone con riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo (percettori di assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222).
- Invalidi del lavoro con riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33%.
- Non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi.
- Sordi: persone colpite da sordità alla nascita o prima di aver imparato a parlare.
- Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla I all’VIII categoria nelle tabelle annesse al T.U. sulle pensioni di guerra.
La valutazione delle capacità lavorative
Non basta avere solo il riconoscimento di invalidità. Serve anche la valutazione delle capacità lavorative (relazione conclusiva o diagnosi funzionale) prevista dall’art. 1 – comma 4 della legge n. 68/99. Questo accertamento stabilisce se la persona può accedere al collocamento mirato.
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Come funzionano le liste speciali e la graduatoria
Chi vuole usufruire del collocamento mirato deve iscriversi nelle liste speciali del collocamento mirato. L’iscrizione in queste liste è indispensabile per avviare la procedura di inserimento lavorativo.
Le liste speciali sono elenchi pubblici, divisi in un’unica graduatoria che include tutti i tipi di disabilità. I criteri usati per formare la graduatoria sono:
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- Anzianità di iscrizione negli elenchi.
- Condizione economica.
- Carico familiare.
- Difficoltà di locomozione sul territorio.
Le Regioni possono aggiungere altri elementi secondo le esigenze locali.
Posizioni in graduatoria ed esclusioni
- I pagamenti per invalidità derivanti da perdita della capacità lavorativa (con carattere risarcitorio) non influiscono sulla graduatoria (art. 8 – comma 2, legge n. 68/99).
- Chi è licenziato per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo mantiene la posizione in graduatoria che aveva prima dell’assunzione (art. 8 – comma 5, legge 68/99).
Le altre persone che possono iscriversi al collocamento mirato
Alle liste speciali possono iscriversi anche:
- Lavoratori stranieri regolarmente presenti in Italia:
- Cittadini UE con requisiti e documenti validi in Italia.
- Cittadini extra UE con permesso di soggiorno valido per lavoro e requisiti previsti.
- Minori che hanno compiuto i 16 anni. Nel certificato di invalidità per i minori non viene assegnata una percentuale, quindi occorre chiedere esplicitamente la percentuale di invalidità quando si fa domanda.
- Invalidi totali (100% di invalidità, anche con indennità di accompagno). Possono iscriversi se la loro capacità lavorativa è valutata positivamente.
Stato di disoccupazione
Sono considerati disoccupati coloro che:
- Sono privi di impiego.
- Dichiarano online la disponibilità immediata al lavoro e la volontà di partecipare alle misure di politica attiva (art. 19, Decreto Legislativo n. 150/2015 e successive modifiche).
Secondo il Decreto Legge n. 4/2019 (art. 4 – comma 15), sono in stato di disoccupazione anche i lavoratori che guadagnano meno di una determinata soglia annuale:
Tipo di lavoro | Reddito annuo massimo |
---|---|
Lavoro dipendente | 8.500 € |
Lavoro autonomo | 5.500 € |
Questi importi sono calcolati sull’imposta lorda e sulle detrazioni fiscali spettanti (art. 13 del TUIR – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Dove iscriversi
Il centro per l’impiego di residenza è il riferimento principale per:
- Iscriversi nelle liste speciali del collocamento mirato.
- Chiedere l’avviamento al lavoro.
La normativa (Decreto Legislativo n. 150/2015, art. 18) dice che le regole sui servizi e sulle misure di politica attiva si applicano anche al collocamento dei disabili, se compatibili.
La persona con disabilità, senza lavoro, che si dichiara disponibile a lavorare e a seguire le misure di politica attiva, si iscrive all’elenco del collocamento mirato del centro per l’impiego della propria residenza o di un’altra zona d’Italia. Se sceglie un altro territorio, deve prima cancellarsi dall’elenco precedente.
L’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 151/2015 ha aggiornato l’art. 8 – comma 1 della legge n. 68/99: l’elenco delle persone con disabilità disoccupate e in cerca di lavoro è gestito dai servizi per il collocamento mirato del territorio di residenza, con facoltà di iscriversi altrove se lo si preferisce.
Requisiti per l’iscrizione al collocamento mirato
Per iscriversi occorre avere:
- Stato di disoccupazione.
- Stato invalidante (percentuale di invalidità richiesta).
- Diagnosi funzionale o relazione conclusiva sulle capacità residue di lavoro, se la commissione competente l’ha giudicata idonea per il collocamento mirato (art. 1 – comma 4, legge 68/99).
Dopo l’iscrizione, la persona firma il patto di servizio personalizzato (art. 20, Decreto Legislativo n. 150/2015). Ogni iscritto ha una scheda con le proprie capacità, competenze, abilità e inclinazioni, oltre a tipo e grado di disabilità. Il comitato tecnico analizza anche le caratteristiche dei posti di lavoro disponibili, per favorire il giusto incontro tra domanda e offerta.
L’iscrizione per non vedenti
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 151/2015 ha modificato la legge n. 113/1985. Oggi, le persone prive della vista si iscrivono nell’elenco del collocamento mirato del centro per l’impiego della loro residenza o di un altro servizio sul territorio nazionale, previa cancellazione dalla lista precedente.
In passato i non vedenti potevano iscriversi in più elenchi. Con le nuove regole, hanno avuto 36 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2015 per scegliere un solo elenco in cui mantenere l’iscrizione.
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