L’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
– il ravvedimento operoso può essere parziale quand’anche sia stato ormai notificato lo schema di atto;
– le riduzioni da ravvedimento disposte dal DLgs. 87/2024 operano per le violazioni commesse dallo scorso 1° settembre 2024.
Si tratta di chiarimenti resi nel corso del Videoforum di ieri e assolutamente in linea con il dato normativo, relativi a una fattispecie che può verificarsi frequentemente nella pratica.
Rammentiamo che l’art. 13 del DLgs. 472/97 come riformato dal DLgs. 87/2024, sancisce che se il ravvedimento avviene:
– dopo lo schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000 non preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo (lett. b-ter);
– dopo il PVC senza che sia inviata la comunicazione di adesione ai sensi dell’art. 5-quater del DLgs. 218/97 e comunque prima dello schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000, la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo (lett. b-quater);
– dopo lo schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000 preceduto dal PVC e senza domanda di adesione ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97, la riduzione della sanzione è a 1/4 del minimo (lett. b-quinquies).
Lo schema di atto viene notificato ai sensi dell’art. 6-bis della L. 212/2000 nei casi in cui il contraddittorio è obbligatorio, e, di norma, è successivo o a questionari/richieste di chiarimenti (nelle c.d. indagini a tavolino) oppure al processo verbale di constatazione.
Nel Videoforum si conferma non solo che, in questo caso, il ravvedimento può essere parziale, ma altresì che “la «sanzione base» cui applicare la percentuale prevista per il ravvedimento, deve essere calcolata nella sua «misura minima», indipendentemente dalla possibile diversa proposta di quantificazione operata dagli organi di controllo, eventualmente comprensiva di aumenti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in applicazione del «principio di proporzionalità (personalità e recidiva)»”.
Ciò in quanto il contribuente, dal punto di vista tecnico, non definisce lo schema di atto ma si ravvede, potendo come anticipato sanare solo alcune violazioni, e non tutte.
Sebbene di questo non se ne sia parlato nel Videoforum, può essere opportuna la comunicazione agli uffici dei rilievi ravveduti, in modo che la procedura segua il proprio corso solo per gli altri (circ. Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015 n. 6, § 10.3 sia pure in merito al ravvedimento in costanza di PVC).
Inoltre, si è specificato che le nuove riduzioni delle sanzioni prima indicate operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in base alla regola generale dell’art. 5 del DLgs. 87/2024.
Può sembrare una precisazione scontata, tuttavia è sempre bene tornare sul tema in quanto è facile cadere in errore.
Opportuna una memoria agli uffici
Dal punto di vista operativo, rileviamo che:
– se a settembre 2025 viene notificato uno schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. 212/2000 relativo a un modello REDDITI 2022 infedele ma preceduto da un PVC, la riduzione della sanzione, se ci si vuole ravvedere, sarà a 1/5 del minimo (operando l’art. 13 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97 ante DLgs. 87/2024, ravvedimento in presenza di PVC);
– se a settembre 2025 viene notificato uno schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. 212/2000 relativo a un modello REDDITI 2022 infedele non preceduto da un PVC ma da questionari o da accessi degli uffici, la riduzione della sanzione, se ci si vuole ravvedere, sarà a 1/6 del minimo (operando l’art. 13 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97 ante DLgs. 87/2024, ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione).
In altre parole, per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024 la presenza dello schema di atto è, ai fini del ravvedimento, del tutto irrilevante.
Solo nella misura in cui il PVC o lo schema di atto riguardino violazioni commesse da settembre 2024 ci saranno le “nuove” riduzioni delle sanzioni a 1/6, 1/5 oppure 1/4 del minimo.
Insomma, bisogna aspettare ancora un po’ di tempo per queste fattispecie.
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