Trattenimenti, legittima la convalida alle Corti di appello ma la motivazione è rafforzata

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È una legittima scelta della politica affidare alle Corte di appello, togliendola dunque alle Sezioni civili specializzate, la competenza in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei confronti dei migranti. L’attrazione della competenza in materia di libertà personale nell’area penale, ha tuttavia come effetto quello di richiedere una motivazione adeguata da parte del Collegio che dispone la conferma o la proroga delle restrizioni. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 2967 depositata oggi, salvando il cd “Decreto flussi” (Dl 145/2024 convertito dalla legge 187/2024) ma contemporaneamente accogliendo il ricorso di un cittadino marocchino perché la motivazione della Corte era inesistente.

Tale scelta normativa, si legge nella sentenza, “attiene alla materia processuale, che, come ha ribadito in più occasioni la Corte costituzionale, è di esclusiva spettanza del legislatore e si caratterizza per la più ampia discrezionalità, sempre che non siano ravvisabili profili di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà”. Da qui, prosegue la Corte, “l’inconcludenza, ai fini della prospettazione di vizi processuali o di legittimità costituzionale, dei richiami difensivi alle precedenti scelte legislative (frutto di un diverso e del pari insindacabile esercizio della discrezionalità riservata al decisore politico), che hanno caratterizzato la disciplina previgente con l’opzione preferenziale per le sezioni specializzate in materia di immigrazione”.

Tale nuovo assetto, spiega la decisione, “sospinge maggiormente nell’area penale la materia del trattenimento” e “trova coerenza in una più elevata attenzione alla necessità di un pronto controllo giurisdizionale sulle limitazioni della libertà personale”. Rispetto alle quali, così come accade nella materia cautelare penale, per un verso, si giustificano termini assai brevi per la proposizione di istanze e ricorsi e per l’adozione delle decisioni e, per altro verso, si impongono scelte organizzative e modalità esecutive che garantiscano pronta attuazione dei provvedimenti delle autorità amministrative.

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In particolare, con riguardo alla decisione sulla convalida della proroga del trattenimento, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 14, comma 5, Dlgs n. 286/1998, e cioè “deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento, già ritenuto necessario, tale sia ancora, e quali prospettive i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine possono offrire rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, tenendo altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro i quali le proroghe possono essere concesse e conseguentemente i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti”.

Mentre il provvedimento impugnato contiene unicamente “giudizi di infondatezza assertivi sulle questioni processuali e sulle questioni di legittimità costituzionale”; ritiene irrilevante la questione della sicurezza del Marocco perché non erano emersi elementi di rischio, e sostiene la pretestuosità della domanda di protezione, semplicemente rinviando “senza null’altro aggiungere” al provvedimento del trattenimento del Questore. In altri termini, “non contiene alcuna valutazione in ordine alle ragioni per le quali può giustificarsi la proroga del trattenimento”.

In definitiva, il decreto è “graficamente mancante di alcun apporto motivazionale relativo al tema centrale del controllo giurisdizionale demandato al giudice nel procedimento di convalida, promosso con la richiesta di convalida della disposta proroga del trattenimento”.

E, poiché, conclude la Cassazione, non può considerarsi valida una motivazione che sia totalmente manchevole di un’indicazione di ragionata condivisione delle valutazioni che hanno indotto il Questore a disporre la proroga, la decisione deve essere annullata affinché il giudizio di convalida venga completato con la verifica – in relazione al caso concreto – delle condizioni previste dall’articolo 6 Dlgs n. 142/2015.



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