La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 31642 depositata il 9 dicembre 2024, intervenendo in tema di riscossione dei tributi locali in pendenza di giudizio, ha statuito che per i tributi locali non trova applicazione l’articolo 15 del DPR 602/1973 per cui “anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, resta consentito all’ente impositore provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui il l’Agente della riscossione notificava una cartella di pagamento, dopo aver ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento per la TARSU eseguita dal Comune. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento. I giudici di prime cure annullava solo la cartella di pagamento. L’Agente della riscossione impugnava la decisione di primo grado. I giudici di appello riformavano la sentenza impugnata, confermando la validità della cartella di pagamento emessa per gli avvisi TARSU. Il contribuente, avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità accolgono il quarto motivo.
Per gli Ermellini la riscossione frazionata delle imposte trova applicazione solo quando espressamente stabilita dalla legge e non è prevista per le imposte amministrate dagli enti locali, come l’IMU.
In particolare, i giudici di piazza Cavour, per i tributi locali non trova applicazione la riscossione frazionata in pendenza di giudizio prevista dall’art. 68 del D.Lgs. 546/1992. Tale norma trova applicazione esclusivamente per le somme dovute dopo la sentenza di primo grado e per quei tributi per cui la legge prevede o impone espressamente tale modalità. (vedi anche Cass. ordinanza 5318 del 22 febbraio 2019)
La suddetta differenziazione in ordine alla riscossione non viene estesa alle sanzioni amministrative. L’art. 19 del D.Lgs. 472/1997 dispone che le sanzioni sono che “In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.” Per cui in pendenza di giudizio le sanzioni irrogate sono sottoposte a un regime di riscossione graduata, che considera l’esito delle pronunce giurisdizionali nei vari gradi di giudizio.
Si ricorda che il contribuente può disporre dei seguenti strumenti di tutela:
- sospensione amministrativa in autotutela: gli enti locali possono sospendere l’esecutività degli atti impositivi su propria iniziativa, qualora emergano elementi che ne dimostrino l’illegittimità o l’infondatezza. Questo potere, esercitabile dall’organo competente, consente la revisione degli atti attraverso l’annullamento, la revoca o la sospensione;
- sospensione giurisdizionale: il contribuente può richiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto impugnato, dimostrando la presenza di fumus boni iuris (validi motivi di contestazione) e periculum in mora (il rischio di un danno grave e irreparabile in caso di pagamento immediato).
In definitiva l’ente locale non è tenuto ad attendere che l’atto impositivo emanato diventi definitivo o che la sentenza passi in giudicato per la riscossione integrale dei tributi locali.
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