MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO PIANTEDOSI, CODICE DI CONDOTTA IN BAR E LOCALI 21 GENNAIO 2025

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Bar e discoteche, nuovo codice di condotta: telecamere e bodyguard contro la movida violenta.
Cos’è l’avventore modello, le regole del Decreto Piantedosi

È GIUSTO INFORMARE 

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO PIANTEDOSI, CODICE DI CONDOTTA IN BAR E LOCALI 21 GENNAIO 2025 

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Decreto Piantedosi, codice di condotta in bar e locali

Bar, locali, discoteche dovranno individuare un “responsabile della sicurezza” che sarà un punto di contatto con le forze di polizia; installare, a carico loro, sistemi di videosorveglianza; garantire un’adeguata illuminazione dell’area; definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l’adozione del “Codice di condotta” dell’avventore da affiggere nel locale che dovrà contenere una serie di misure tese a qualificare “l’avventore modello”

Lo prevedono le

“Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”

contenute in un decreto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

🔹

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MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 21 GENNAIO 2025 

Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici. (25A00562)

(GU Serie Generale n.20 del 25-01-2025)


IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’art. 21-bis del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e  immigrazione,  sicurezza   pubblica,   nonché   misure   per   la funzionalità del Ministero  dell’interno  e  l’organizzazione  e  il funzionamento  dell’Agenzia  nazionale  per  l’amministrazione  e  la destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità organizzata»;

Atteso che il suddetto art. 21-bis prevede, ai  fini  di  una  più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e  la  sicurezza  pubblica  all’interno  e  nelle  immediate vicinanze degli esercizi  pubblici, l’individuazione  di  specifiche misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia,  mediante  appositi  accordi  sottoscritti  tra  il prefetto  e  le  organizzazioni  maggiormente  rappresentative  degli esercenti, cui i gestori medesimi si assoggettano  con  le  modalità previste dagli stessi accordi;

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Atteso che i predetti accordi sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate d’intesa con le  organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita  la  Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 195  del  20 giugno-24 luglio 2019, con cui  è stata  dichiarata,  tra  l’altro, l’illegittimità costituzionale del secondo  comma  del  citato  art. 21-bis nella parte in cui  prevede  che  sia  sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in luogo della Conferenza  unificata Stato-regioni, città e autonomie locali;

D’intesa con le organizzazioni maggiormente  rappresentative  degli esercenti;

Visto il parere favorevole (rep. atti  n.  142/CU)  espresso  dalla Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie  locali  nella seduta del 28  novembre  2024,  nei  termini  di  cui  alla  relativa premessa;

Preso atto dell’emendamento di cui al suddetto parere;

Decreta:

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Sono adottate  le  «Linee  guida  per  la  prevenzione  degli  atti illegali e di situazioni di pericolo  per  l’ordine  e  la  sicurezza pubblica all’interno  e  nelle  immediate  vicinanze  degli  esercizi pubblici», di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 4  ottobre  2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018, n. 132, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2025

Il Ministro: Piantedosi


🔹
Allegato

Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno  e  nelle immediate vicinanze degli  esercizi  pubblici  ai  sensi dell’art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132

Premessa

Nell’ambito del variegato settore delle imprese dei servizi,  gli esercizi pubblici rappresentano un insieme  di  attività economiche accomunate, per i fini  che  qui  interessano,  dal  fatto  che  esse offrono al pubblico una serie di servizi individuati dall’art. 86 del

T.U.L.P.S. (1) e dall’art. 174 del relativo regolamento esecutivo (2)

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Si tratta di una macro-categoria che ricomprende il diversificato comparto dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano  servizi  para-alberghieri,  e  del  settore  delle  sale pubbliche dove si tengono giochi leciti.

A questi si aggiungono i locali dove vengono esercitate attività economiche miste: e’ il caso dei locali in  cui  vengono  offerti  al pubblico spettacoli o trattenimenti, congiuntamente alla possibilità di fruire di servizi di ristorazione o, comunque, di somministrazione di alimenti e bevande.

Alla ampiezza ed eterogeneità della  categoria  corrisponde  un altrettanto complesso  e  variegato  sistema  di  fonti  normative  e regolamentari,  che  è il  portato  del   riparto   di   competenze legislative  e   amministrative   previsto   dal   Titolo   V   della Costituzione, nonché dei principi del  decentramento  amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n. 616 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Tanto premesso, e’ in  ogni  caso  possibile  affermare  che,  se compete alla legislazione regionale disciplinare  i  requisiti  e  le condizioni in presenza dei quali  la  specifica  attivita’  economica può essere legittimamente esercitata  senza  recare  pregiudizio  ai soggetti, ai beni e  agli  interessi  giuridici  coinvolti  (3)  ,  i profili  di  tutela  dell’ordine  e  della  sicurezza  pubblica  sono

affidati  in  via  esclusiva  alla  legislazione  dello   Stato   (4)

(T.U.L.P.S.).

    Nel quadro  appena  descritto,  dunque,  l’elemento  comune  alle

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diverse discipline del settore dei pubblici  esercizi  e’  costituito

dalla legislazione di polizia e dai poteri  da  essa  riservati  alle

Autorita’, agli  ufficiali  ed  agli  agenti  di  pubblica  sicurezza

preposti a svolgere i dovuti ed opportuni controlli.

    In tale ambito, centrale risulta la previsione  di  cui  all’art.

100 T.U.L.P.S., che consente al Questore di disporre  la  sospensione

e, nei casi di recidiva, la revoca del provvedimento che abilita alla

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conduzione dell’esercizio pubblico, allorquando esso sia stato teatro

di tumulti, gravi disordini  o  altri  pericoli  per  l’ordine  e  la

sicurezza pubblica.

    Secondo la consolidata giurisprudenza si tratta di uno strumento,

ad ampio spettro applicativo, finalizzato a realizzare  un’azione  di

prevenzione generale dei fenomeni di illegalita’ e dei  pericoli  che

possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica, azionabile sulla

base   di    una    valutazione    discrezionale    e    indipendente

dall’accertamento   della   colpa    dell’esercente    rispetto    al

concretizzarsi di tali pericoli.

    Se questo e’ vero, non puo’  tuttavia  sottacersi  che  anche  il

ricorso a detto  istituto  soggiaccia  agli  altrettanto  consolidati

principi che informano l’azione amministrativa, tra cui: il principio

di proporzionalita’, che  impone  all’amministrazione  di  perseguire

l’interesse  pubblico  con  determinazioni  che  rechino   il   minor

sacrificio possibile al privato; la  sussidiarieta’  orizzontale,  da

attuarsi anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato;  la

valorizzazione della  cittadinanza  attiva.  Principi  che  risultano

ancor piu’ stringenti nella costruzione del bene sicurezza nella  sua

accezione di sicurezza urbana.

    E’ proprio in tale ottica che l’art. 21-bis del  decreto-legge  4

ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge 

dicembre 2018, n. 132,  ha  introdotto  un  sistema  di  cooperazione

operosa incentrato sulle presenti linee guida, da adottarsi a livello

nazionale, su proposta del Ministro dell’interno –  d’intesa  con  le

organizzazioni maggiormente rappresentative dei gestori  di  esercizi

pubblici di cui  all’art.  86  T.U.L.P.S.  e  sentita  la  Conferenza

unificata Stato-regioni, citta’ e autonomie  locali    destinate  ad

essere declinate in accordi  a  livello  provinciale,  stipulati  dai

prefetti con le predette associazioni, ai  quali  possono  aderire  i

singoli esercenti.

    Si tratta,  peraltro,  di  una  logica  che  mira  a  valorizzare

l’esperienza  maturata  a  seguito   dell’attuazione   delle   intese

collaborative gia’ concluse dalle Prefetture con le  associazioni  di

categoria delle imprese di pubblico trattenimento, discendenti  dalla

stipula  dell’Accordo  quadro  del  21  giugno  2016  e   dall’Intesa

programmatica  sottoscritta  il  12  luglio  2019  tra  il   Ministro

dell’interno  e  la  SILB-FIPE,  l’Assointrattenimento  e  la  FIEPET

Confesercenti.

    Viene cosi’ a delinearsi un sistema che persegue  l’obiettivo  di

innalzare  il  livello  di  prevenzione  dell’illegalita’   e   delle

situazioni  di  pericolo  per  l’ordine  e  la   sicurezza   pubblica

all’interno e nelle  immediate  vicinanze  degli  esercizi  pubblici,

attraverso il coinvolgimento  delle  associazioni  di  categoria  dei

gestori dei locali di pubblico trattenimento e la valorizzazione  dei

comportamenti   degli   esercenti   che   intendono   concorrere   al

mantenimento della legalita’.

    Come meglio si chiarira’ piu’ avanti, l’adesione agli accordi  di

cui al citato art. 21-bis, da concludersi in ambito provinciale sulla

scorta di quanto previsto dalle  presenti  linee  guida,  e  il  loro

puntuale e integrale rispetto da parte  dei  gestori  degli  esercizi

pubblici, sono valutati dal Questore anche ai fini dell’adozione  dei

provvedimenti di competenza, tra i quali quelli di cui  all’art.  100

del T.U.L.P.S., determinando l’applicazione di meccanismi premiali in

favore degli esercenti «virtuosi».

    Cio’ premesso, e’ quanto  mai  opportuno  che  i  sigg.  prefetti

assumano ogni utile iniziativa volta alla  stipula  delle  intese  in

argomento,  nel  rispetto  delle  presenti  linee   guida   e   nella

consapevolezza che i risultati attesi in termini di  prevenzione  dei

fenomeni illegali connessi alle attivita’ di intrattenimento, nonche’

gli effetti premiali a beneficio dei gestori, passano necessariamente

attraverso l’impegno delle associazioni rappresentative del  settore,

sugellato con la sottoscrizione degli strumenti pattizi  territoriali

ed il loro puntuale rispetto.

1. Ambito di applicazione soggettivo

    Il sistema di collaborazione pubblico-privato delineato dall’art.

21-bis si rivolge a tutte le associazioni che, sulla base  di  indici

consolidati, possono essere considerate maggiormente  rappresentative

delle diverse filiere di operatori economici che compongono il  genus

degli esercizi pubblici.

    Si evidenzia che, in assenza di indicazioni  normative,  tendenti

ad individuare specifici  requisiti  di  ammissione,  la  norma  deve

essere intesa nel senso di  favorire  la  piu’  ampia  partecipazione

all’iniziativa.

    In questo senso potranno essere individuati come  validi  partner

delle intese collaborative in questione non solo le associazioni  che

riuniscono le imprese appartenenti ad un determinato  segmento  delle

attivita’ menzionate nell’art. 86 T.U.L.P.S., ma  anche  quelle  che,

pur avendo una platea di riferimento piu’  ampia,  sono  esponenziali

anche delle categorie economiche in commento e abbiano i crismi della

maggiore rappresentativita’.

    Preme ancora evidenziare che l’art. 21-bis delinea un  meccanismo

in cui – sul modello dei contratti  per  adesione    la  conclusione

dell’accordo di livello provinciale tra il Prefetto e le associazioni

di categoria apre la  possibilita’  per  i  titolari  degli  esercizi

pubblici di aderire a questo sistema «aperto», accettando in toto  le

condizioni da esso previste, senza  possibilita’  di  richiederne  la

modifica (art. 21-bis, comma 1).

    Sono,  pertanto,  legittimati  ad  azionare  questa  clausola  di

adesione  tutti  gli  operatori  economici  che  svolgono   attivita’

riconducibili alle tipologie evocate dal citato art.  86  T.U.L.P.S.,

ancorche’ – come spesso accade per i locali di pubblico spettacolo  e

trattenimento – tali attivita’ siano esercitate unitamente  ad  altre

di diversa natura.

    Al riguardo, occorre evidenziare che l’adesione ai protocolli  in

questione implica un vantaggio reputazionale a favore dell’esercente,

che vede per cio’ stesso accresciuto il suo margine di  affidabilita’

sociale.

    A questo si aggiungono gli  ulteriori  benefici  che  l’operatore

economico  consegue  dall’ingresso  nel  sistema  di   collaborazione

pubblico-privato, configurato dalla stipula degli accordi di  livello

provinciale, con particolare riferimento al  meccanismo  premiale  di

cui al successivo paragrafo 4.

    Tali vantaggi, peraltro, si  sostanziano  nella  possibilita’  di

beneficiare di una riduzione del carico di responsabilita’ oggettiva,

alla stregua della quale verrebbe normalmente giudicata la  posizione

dell’esercente ai fini dell’applicazione del  provvedimento  ex  art.

100 T.U.L.P.S.

    Cio’  considerato  e  al  fine  di  non  vanificare  la   portata

innovativa del ricordato art. 21-bis, si ritiene che possano accedere

al meccanismo delineato dalla  norma  solo  operatori  economici  che

possano considerarsi virtuosi, in quanto non sono destinatari, o  non

lo sono stati in tempi recenti, di provvedimenti che  ne  mettono  in

discussione l’affidabilita’  ai  fini  di  pubblica  sicurezza  nella

gestione dell’attivita’ economica.

    In  tal  senso,  gli  accordi  di  livello  provinciale  dovranno

prevedere che possono aderire alle intese collaborative in  questione

esclusivamente i titolari delle autorizzazioni  e  degli  altri  atti

abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, i quali:

      a) non siano destinatari di misure di prevenzione, personali  o

patrimoniali,  indipendentemente  dal  fatto  che  il  Giudice  abbia

concesso o meno il beneficio di cui all’art. 67, comma 5, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

      b) non siano sottoposti al procedimento per  l’applicazione  di

una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, di cui al citato

decreto legislativo n. 159/2011;

      c) non risultino destinatari di un provvedimento in vigore  che

dispone il divieto di accesso agli  esercizi  pubblici  di  cui  agli

articoli 13 e 13-bis del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

      d) non siano stati destinatari, in qualita’ di  titolari  della

licenza o  dell’atto  abilitante  alla  conduzione  di  un  esercizio

pubblico,  di  provvedimenti  di  cui  all’art.  100  T.U.L.P.S.  nei

trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo  di

livello provinciale;

      e) non siano  destinatari  di  un  provvedimento  cautelare  di

chiusura dell’esercizio pubblico, disposto  ai  sensi  dell’art.  79,

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,

n. 309, per aver consentito che il locale  sia  adibito  a  luogo  di

convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti

o psicotrope;

      f) non siano stati destinatari di provvedimenti di  sospensione

o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di

un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata  dal

Prefetto  per  motivi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  ai  sensi

dell’art. 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio

1977, n. 616, ovvero ai sensi dell’art. 17, comma 4, della  legge  26

maggio 2001, n. 128, per finalita’  di  prevenzione  dei  delitti  di

ricettazione,  riciclaggio  o  reimpiego  dei  beni  di   provenienza

illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.

2. Misure preventive dei fenomeni di illegalita’ e  di  pericolo  per

  l’ordine  pubblico  valide  per  tutte  le  tipologie  di  esercizi

  pubblici

    Il punto  nodale  del  sistema  delineato  dall’art.  21-bis  del

decreto-legge n. 113/2018, che le presenti linee guida sono  chiamate

a valorizzare, risiede nell’individuazione delle specifiche misure di

prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori  degli  esercizi

pubblici e le Forze di polizia, da inserire nei citati  accordi,  del

cui  rispetto  occorre  tener  conto  anche  in  sede  di   eventuale

applicazione da parte del Questore dei provvedimenti di cui  all’art.

100 del T.U.L.P.S.

    Si tratta, in particolare, di misure che, per la loro  duttilita’

e trasversalita’, scoraggiano il  compimento  di  azioni  illegali  e

mettono a disposizione delle Forze  di  polizia  strumenti  volti  ad

agevolare  l’attivita’  di  identificazione  e  di   rintraccio   dei

responsabili.

    Tanto premesso, appare opportuno  che  gli  accordi  stipulati  a

livello provinciale prevedano  l’impegno  a  carico  degli  operatori

economici di:

      Procedere all’installazione di sistemi di videosorveglianza

    Detti impianti saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi

tramite gli addetti  ai  servizi  di  controllo,  ovvero  affidati  a

istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme  stabilite  a

tutela della riservatezza.

    Tale  impegno  andra’  calibrato  in  ragione   della   tipologia

dell’esercizio pubblico,  valutando,  altresi’,  la  possibilita’  di

esonerare quelle attivita’ che possono considerarsi «di vicinato»  in

base ai limiti dimensionali stabiliti dalle vigenti  leggi  regionali

o, in assenza di queste ultime, dalle leggi dello Stato.

    Nella medesima direzione, potra’ essere valutata la  possibilita’

di escludere dal suddetto obbligo gli  esercizi,  diversi  da  quelli

alberghieri e simili, dove vengono  svolte  attivita’  economiche  di

carattere para-ricettivo su una scala ridotta.

    Di contro,  non  potranno  essere  esonerate  le  strutture  dove

vengono offerti al pubblico spettacoli e trattenimenti,  nonche’  gli

esercizi che sono autorizzati ex art. 88  del  T.U.L.P.S.  a  gestire

scommesse e altri giochi leciti.

    I  sistemi  di  videosorveglianza  dovranno   essere   installati

all’esterno dell’esercizio pubblico, assicurando la  possibilita’  di

riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale.

    Potra’ essere valorizzato, quale misura di prevenzione  posta  in

essere dall’esercente, anche il collegamento dei  predetti  apparati,

ove  esistenti  ed  ove  compatibili,  con   le   piattaforme   della

videosorveglianza comunale.

    Si dovra’ inoltre prevedere l’obbligo, a  carico  dell’esercente,

di:

      a)   conservare   i   filmati   ripresi   dagli   apparati   di

videosorveglianza per il periodo  massimo  consentito  dalle  vigenti

normative in materia di tutela dei dati personali e  dai  discendenti

indirizzi impartiti dalla competente Autorita’ garante;

      b) manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine

di evitare soluzioni di continuita’ nell’acquisizione delle  immagini

e nella relativa  messa  a  disposizione  a  favore  delle  Forze  di

polizia, allorche’ queste ne facciano richiesta  per  lo  svolgimento

dei compiti istituzionali;

      Garantire  un’adeguata  illuminazione   delle   aree   in   cui

l’attivita’   economica   viene   esercitata,   anche   in   aggiunta

all’illuminazione  pubblica  assicurata  nelle  aree   immediatamente

pertinenti al locale e  fermo  restando  quanto  gia’  oggi  previsto

dall’art. 185 del regio decreto n. 635/1940

      Assicurare  il  rispetto  delle  prescrizioni   normative   che

disciplinano ciascuna attivita’ economica, nonche’ della  disciplina,

anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico

      Rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione  e  il

consumo sul posto di alcolici nella fascia  oraria  dalle  ore  24,00

alle ore 7,00

      Assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia  di

esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande

    Si tratta – come e’ ovvio – di un  richiamo  d’attenzione  su  un

obbligo gia’ previsto dall’art. 14-bis della legge 30 marzo 2001,  n.

125, secondo cui, durante la fascia oraria dalle ore 24,00  alle  ore

7,00, la somministrazione e il consumo sul posto di alcolici  possono

avvenire solo negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi  dell’art.

86 del T.U.L.P.S. e, comunque, esclusivamente all’interno dei  locali

dell’esercizio e delle relative pertinenze.

      Definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale  e

nelle  immediate  vicinanze,  mediante  l’adozione  del  «Codice   di

condotta» dell’avventore

    Il documento, da affiggere in modo ben visibile  all’interno  del

locale e da pubblicizzare anche sui siti web degli  stessi  esercizi,

dovra’ contenere una serie di misure tese a qualificare  «l’avventore

modello» e in particolare:

      a) l’impegno a non introdurre armi improprie e, laddove non  vi

sia un  giustificato  motivo,  strumenti  atti  ad  offendere,  ferma

restando la disciplina sulle armi;

      b) il divieto di utilizzare all’interno del locale strumenti in

grado di nebulizzare sostanze irritanti al capsicum;

      c) il divieto di introdurre nel locale sostanze stupefacenti;

      d) il divieto di introdurre nel locale sostanze  alcoliche  che

non siano state somministrate all’interno del medesimo locale;

      e) l’impegno a non utilizzare in maniera impropria o comunque a

danneggiare i dispositivi antincendi e, piu’ in generale, gli  arredi

e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;

      f)  l’obbligo  a  non  impedire  o  rendere   difficoltosa   la

fruibilita’ delle uscite di sicurezza;

      g) l’impegno a non abbandonare nelle  aree  di  pertinenza  del

locale e in  quelle  immediatamente  circostanti  residui,  anche  in

vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;

      h) l’impegno a evitare  comportamenti  molesti  o  che  possano

disturbare la quiete pubblica.

    La  misura  potra’  essere  utilmente  completata   anche   dalla

previsione secondo cui la violazione delle predette regole  da  parte

dell’avventore potra’ integrare  un  motivo  legittimo  che  consente

all’esercente di rifiutare la prestazione richiesta, sulla scorta  di

quanto previsto  dall’art.  187  del  regolamento  di  esecuzione  al

T.U.L.P.S. (5) .

      Adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare

riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e  di

accesso agli apparecchi di intrattenimento

    Le intese dovranno richiamare l’attenzione sulla  necessita’  che

gli esercenti osservino i  vigenti  divieti  di  somministrazione  di

bevande alcoliche ai minori ed  esercitino  la  necessaria  vigilanza

onde evitare che i minori possano accedere agli apparecchi automatici

da gioco  oggetto  dei  divieti  posti  dall’art.  7,  comma  8,  del

decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

    Inoltre, dovra’ sottolinearsi l’assoluta necessita’ che i gestori

dei locali osservino  gli  obblighi  di  identificazione  dei  minori

mediante la richiesta di esibizione del documento di identita’ e  che

vengano  osservate  le  previsioni  di  cui  all’art.  9-quater   del

decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

    Tale disposizione prevede, tra l’altro, che, a decorrere  dal 

gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei  ad  impedire

ai minori di eta’ l’accesso al gioco siano rimossi dall’esercizio.

    In questo contesto, gli accordi di livello  provinciale  potranno

prevedere anche un’ulteriore misura, gia’ messa in pratica nei locali

da ballo di alcune aree del territorio nazionale, in base alla  quale

l’esercente o i suoi dipendenti applicano su una parte  ben  visibile

del corpo un timbro ad  inchiostro  lavabile  capace  di  individuare

l’avventore minorenne.

    Tale soluzione consentira’, infatti, di evitare  che  il  minore,

allorquando si veda negato l’accesso a prestazioni non consentite, si

rivolga altrove, cercando – come spesso accade  nella  pratica    di

eludere il controllo dell’esercente virtuoso.

      Segnalare tempestivamente alle Forze di polizia  situazioni  di

illegalita’ o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica

    Ferme  restando  le  misure  di  raccordo  che  potranno   essere

concordate a  livello  locale,  e’,  comunque,  necessario  prevedere

l’impegno a carico dell’esercente di segnalare  tempestivamente  alle

Forze di polizia:

      ogni situazione che possa comportare  un  ingente  afflusso  di

persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;

      ogni circostanza che possa  determinare  turbative  o  riflessi

negativi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

    E’ necessario, altresi’, assicurare ogni  fattiva  collaborazione

con le Forze di polizia,  soprattutto  in  occasione  di  particolari

eventi che  presentano  accentuati  profili  di  rischio,  ovvero  in

presenza  di  situazioni   sospette   o   potenzialmente   pericolose

all’interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

    La capacita’ di  gestire  tali  situazioni  critiche  e  la  loro

tempestiva segnalazione alle  Forze  di  polizia  possono,  peraltro,

avere ricadute positive anche sul bene della sicurezza stradale.

    Potra’ essere valorizzata, ai fini dell’applicazione  del  citato

art. 21-bis, anche la collaborazione operosa dei gestori con i  Corpi

di Polizia locale, che si svolga in un contesto diretto e  coordinato

dalle Autorita’ di pubblica sicurezza.

3. Altre misure riguardanti esercizi  pubblici  in  cui  si  svolgono

  pubblici spettacoli o trattenimenti

    Gli accordi di livello provinciale stipulati ai  sensi  dell’art.

21-bis del decreto-legge n.  113/2018  dovranno  tenere  conto  della

particolarita’ di alcune tipologie di  attivita’  riconducibili  alla

macro-categoria descritta dall’art. 86 del T.U.L.P.S.

    Una  specifica  attenzione  andra’,  ad  esempio,  dedicata  agli

esercizi pubblici nei quali viene autorizzato dal  Comune,  ai  sensi

degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., lo svolgimento di spettacoli o

intrattenimenti.

    Per queste ipotesi, gli accordi dovranno  prevedere  l’impegno  a

carico degli esercenti di:

      Incentivare  l’impiego,  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di

controllo, delle figure previste dall’art. 3, commi da 7 a 13,  della

legge 15 luglio 2009, n. 94

    In direzione analoga, le intese potranno prevedere  l’impegno  ad

implementare il ricorso a specifiche figure  previste  dalle  singole

normative regionali (referenti per la  sicurezza  che  contribuiscono

alla prevenzione dei rischi,  alla  mediazione  dei  conflitti  nello

spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali  si

svolgono gli eventi).

    In  ogni  caso,  gli  accordi  in  questione  dovranno  stabilire

l’aliquota del personale addetto ai servizi di controllo non iscritto

nell’elenco di cui all’art.  3,  comma  8,  della  cennata  legge  n.

94/2009, che non potra’ comunque  superare  il  25%  del  totale  del

personale impiegato nei servizi in argomento.

      Individuare un «referente della sicurezza per il locale»

    Tale figura, il cui nominativo andra’ tempestivamente  comunicato

alle Autorita’ provinciali di pubblica sicurezza, dovra’  fungere  da

privilegiato punto di contatto con le Forze di  polizia,  soprattutto

per l’adempimento degli oneri informativi «attivi» e «passivi».

    Sotto il primo profilo, sara’ cura del referente comunicare,  tra

l’altro, l’organizzazione di eventi particolari, in cui e’ previsto o

prevedibile un  rilevante  afflusso  di  persone  che  puo’  incidere

sull’ordinario svolgimento dell’attivita’ del locale.

    Sotto  il  secondo  profilo,  gli  organi  di  polizia   potranno

rivolgersi direttamente al  referente  per  acquisire  ogni  elemento

informativo di rilievo ai  fini  della  prevenzione  delle  turbative

dell’ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati.

    Sempre nell’ottica di valorizzare quanto piu’ possibile il flusso

informativo  tra  gestori  dei  locali  di  pubblico   spettacolo   e

trattenimento e Forze di polizia, potra’  essere  utile  dedicare  un

indirizzo PEC a questa tipologia di  comunicazioni,  avendo  cura  di

indicarlo nei protocolli.

    Nella medesima direzione, e’ auspicabile che i  gestori    anche

tramite le  segnalazioni  ad  hoc  dei  referenti    agiscano  quali

«sentinelle» delle situazioni di «abusivismo», tenuto  conto  che  la

messa in atto di spettacoli o eventi non  autorizzati,  aggirando  le

procedure di vigilanza, e’ potenzialmente pericolosa per  i  fruitori

e, al contempo, pregiudizievole per gli imprenditori rispettosi delle

regole che la subiscono come concorrenza sleale.

4. Meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi»

    L’art. 21-bis del decreto-legge  n.  113/2018  prescrive  che  il

Questore tenga  conto  dell’adesione,  da  parte  dei  gestori  degli

esercizi pubblici, agli accordi stipulati in ambito provinciale e del

loro integrale e puntuale rispetto anche ai  fini  dell’adozione  dei

provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti in  relazione

all’eventuale applicazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

    Come e’ noto, quest’ultima disposizione ha vocazione cautelare  e

preventiva, essendo finalizzata a evitare la consumazione di reati  e

turbative dell’ordine pubblico, senza implicazioni sanzionatorie  nei

confronti del titolare dell’esercizio.

    E’, dunque,  una  misura  che  non  presuppone  alcuna  forma  di

«colpevolezza» del  destinatario  ma  si  propone  di  neutralizzare,

almeno   temporaneamente,   un   luogo   di   ritrovo   di   soggetti

controindicati, con effetti dissuasivi rispetto a potenziali condotte

antidoverose.

    La norma ancora il suo ambito di  applicazione  oggettivo  a  tre

distinte fattispecie, ossia ai casi in cui:

      1) all’interno  dell’esercizio  pubblico  si  siano  verificati

tumulti o gravi disordini;

      2) il locale sia abituale ritrovo  di  persone  pregiudicate  o

pericolose;

      3) l’esercizio pubblico costituisca un  pericolo  per  l’ordine

pubblico, per la moralita’ e il  buon  costume  o  la  sicurezza  dei

cittadini.

    Dal punto di vista soggettivo, invece,  l’istituto  in  questione

trova applicazione per le attivita’ economiche individuate  dall’art.

86 del T.U.L.P.S. (6) , oltre a trovare applicazione, per effetto  di

un’interpolazione attuata dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14,

agli «esercizi di vicinato» (7) , per tali intendendosi gli esercizi,

aventi le caratteristiche  stabilite  dalle  leggi  regionali  o,  in

assenza di previsioni sul punto, dall’art. 4, comma  1,  lettera  d),

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dove viene  effettuata

la vendita per asporto di alcolici.

    Laddove ricorra taluna delle ipotesi individuate dalla norma,  il

Questore puo’ sospendere e,  nelle  situazioni  di  reiterazione  dei

fatti, revocare la licenza per la gestione  degli  esercizi  pubblici

interessati.

    Come anticipato nelle premesse delle presenti linee guida e  come

evidenziato anche dalla piu’ recente  giurisprudenza  amministrativa,

preme richiamare l’attenzione sulla  necessita’  che  le  valutazioni

prodromiche all’adozione dei provvedimenti di cui  all’art.  100  del

T.U.L.P.S. siano svolte in ossequio al principio di proporzionalita’,

specificamente rilevante in tema di  provvedimenti  limitativi  della

liberta’ economica. In base a tale principio,  l’Autorita’  non  puo’

imporre obblighi e restrizioni alla  sfera  giuridica  amministrativa

del cittadino in misura superiore,  cioe’  sproporzionata,  a  quella

strettamente  necessaria  per   il   soddisfacimento   del   pubblico

interesse.

    Alla luce di quanto precede, il provvedimento di cui all’art. 100

del T.U.L.P.S. dovrebbe uniformarsi ai seguenti parametri:

      idoneita’,  cioe’  il  provvedimento   deve   essere   adeguato

all’obiettivo da perseguire;

      necessita’, nel senso che non deve  essere  disponibile  nessun

altro strumento ugualmente efficace ma  meno  incidente  sulla  sfera

giuridica dell’interessato.

    Ebbene, nei casi in cui l’esercente  abbia  preso  parte  a  quel

percorso di cooperazione operosa che l’art. 21-bis del  decreto-legge

n. 113/2018 intende stimolare e premiare,  il  Questore,  nell’ambito

delle valutazioni sottostanti l’adozione  del  provvedimento  di  cui

all’art. 100  del  T.U.L.P.S.,  dovra’  valorizzare  i  comportamenti

«virtuosi» dei gestori che si pongono in una logica di collaborazione

operosa con le Autorita’ di pubblica sicurezza e le Forze di polizia.

    In particolare – a titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo 

dovra’  tenersi  conto  del  positivo  adempimento,  da  parte  degli

esercenti, dei seguenti oneri:

      aver    provveduto    all’installazione    di    sistemi     di

videosorveglianza adeguati rispetto all’attivita’ commerciale;

      aver garantito un’adeguata  illuminazione  delle  aree  in  cui

l’attivita’  economica  viene  esercitata,  nonche’  degli  eventuali

parcheggi privati annessi ai luoghi di intrattenimento;

      aver rispettato le previsioni relative alla somministrazione  e

al consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore  24,00

alle ore 7,00;

      aver  regolamentato  e  fatto  rispettare  i  criteri  relativi

all’accesso  e  alla  permanenza  all’interno  dei  locali  e   nelle

immediate vicinanze, rendendoli noti alla clientela;

      aver osservato le vigenti disposizioni di legge  a  tutela  dei

minori, con particolare riferimento al divieto di somministrazione di

bevande alcoliche;

      aver segnalato tempestivamente alle Forze di polizia situazioni

di illegalita’ o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica  ed

aver garantito la massima collaborazione;

      aver incentivato l’impiego, per lo svolgimento dei  servizi  di

controllo, delle figure previste dall’art. 3, commi da 7 a 13,  della

legge 15 luglio 2009, n. 94;

      aver individuato un «referente per la sicurezza»;

      aver favorito la formazione  del  personale  addetto,  per  una

maggiore   professionalizzazione   degli   stessi   operatori,    con

particolare  riferimento  a  quelli   impiegati   nell’attivita’   di

somministrazione di bevande alcoliche, anche al  fine  di  prevenirne

l’abuso.

    Il positivo riscontro di tali  indici  comportamentali  induce  a

ritenere che il gestore abbia  contribuito,  secondo  quanto  in  suo

potere, a scongiurare il  verificarsi  di  situazioni  di  disordine,

tumulto o pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Di  talche’,

nei predetti casi, ai fini dell’adozione  dei  provvedimenti  di  cui

all’art. 100 del T.U.L.P.S., ricorre in capo al Questore  un  obbligo

di motivazione rafforzato che, per  essere  correttamente  adempiuto,

richiede di esplicitare:

      i presupposti di fatto e di diritto che legittimano il  ricorso

al potere ex art. 100 del T.U.L.P.S. nonostante  l’avvenuta  verifica

dell’adempimento degli oneri di cui sopra e  di  eventuali  ulteriori

misure preventive e cautelative;

      le ulteriori particolari esigenze di tutela dell’ordine e della

sicurezza pubblica che rendono necessario adottare il  provvedimento,

nonostante l’adempimento, da parte  del  gestore  del  locale,  degli

oneri posti a suo carico dall’accordo sottoscritto.

5. Impegni delle organizzazioni di categoria

    Ai fini della migliore applicazione delle  indicazioni  contenute

nelle presenti linee guida, un ruolo fondamentale puo’ essere  svolto

dalle organizzazioni di categoria attraverso iniziative  destinate  a

svilupparsi sia in ambito nazionale che in ambito provinciale.

    Sotto tale profilo, mettendo a sistema le best practices  attuate

sulla base dell’Accordo quadro e dell’Intesa programmatica richiamati

in premessa, le associazioni in parola potranno  assumersi  l’impegno

di sensibilizzare, informare e stimolare  un’ampia  collaborazione  e

partecipazione da parte degli operatori del settore.

    Sul punto, gia’ la citata Intesa programmatica prevede il fattivo

contributo dei gestori allo  scopo  di  favorire  la  formazione  del

personale  addetto,  per  una  maggiore  professionalizzazione  degli

stessi operatori, con  particolare  riferimento  a  quelli  impiegati

nell’attivita’ di somministrazione di  bevande  alcoliche,  anche  al

fine di prevenirne l’abuso.

    Si rende, pertanto, necessario rimarcare l’importanza di porre in

essere  concrete  iniziative  volte  a  creare  un  ambiente  sicuro,

principalmente attraverso la selezione e la formazione  di  tutto  il

personale  impiegato,  non  solo  di  quello  addetto  a  controllare

l’afflusso del pubblico all’ingresso del locale ma anche delle  altre

figure che interagiscono con gli avventori,  in  primis,  le  persone

adibite alla somministrazione di alimenti e bevande. In questo  caso,

infatti, sono diverse le criticita’ che si puo’  essere  chiamati  ad

affrontare: dal minore cui negare le bevande alcoliche al soggetto in

stato di alterazione psicofisica.

    Sempre nell’ottica di collaborazione  con  le  Istituzioni,  come

gia’ anticipato, ogni gestore avra’ cura di individuare un  referente

per la sicurezza, da comunicare alla Prefettura e  alla  Questura  di

riferimento.

    Potranno, poi, essere organizzati convegni informativi e campagne

divulgative diretti sia ai gestori dei locali, sia alla clientela, in

particolare quella delle fasce sociali piu’ deboli o fragili.

    Tali interventi, che potranno essere realizzati anche  attraverso

ricorso  ai  social   media   ovvero   con   la   partecipazione   di

rappresentanti  delle  Forze  di  polizia,   saranno   funzionali   a

richiamare l’attenzione sulla  necessita’  di  prevenire  i  fenomeni

criminali e, al contempo, di stimolare stili di vita e  comportamenti

virtuosi.

    Inoltre, come nel passato, queste  iniziative  potranno  assumere

anche la veste di appositi corsi di formazione destinati  ai  gestori

dei locali e al loro personale, al fine di innalzare  il  livello  di

professionalizzazione nella somministrazione di alimenti  e  bevande,

contribuendo in tal modo a  diffondere  una  cultura  di  prevenzione

dell’abuso delle sostanze alcoliche.

6. Monitoraggio

    Gli accordi che, una volta stipulati, dovranno essere trasmessi a

cura delle Prefetture al Gabinetto del  Ministro  e  al  Dipartimento

della pubblica  sicurezza,  dovranno  altresi’  prevedere  specifiche

modalita’ di monitoraggio sull’attuazione degli  impegni  assunti  in

via pattizia e sui risultati effettivamente conseguiti.

    A tal fine, sara’ onere delle Prefetture trasmettere  annualmente

ai citati Uffici centrali  una  sintetica  relazione  concernente  lo

stato  di  attuazione  degli  accordi,  nonche’  la  descrizione   di

eventuali best practices messe in atto a livello locale,  allo  scopo

di consentire, a livello centrale, un  confronto  costante  sui  temi

oggetto delle presenti  linee  guida,  monitorandone  l’attuazione  e

valutando eventuali esigenze di modifica o  aggiornamento  funzionali

al migliore perseguimento degli  obiettivi  condivisi  e,  a  livello

locale, fornendo le informazioni ai Sindaci interessati anche in sede

di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

(1) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  regio  decreto  18

    giugno 1931, n. 773.

(2) Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

(3) Fatta eccezione per l’esercizio  dei  giochi  e  delle  scommesse

    leciti disciplinati dagli articoli 88 e 110 T.U.L.P.S.

(4) Come chiarito dalla Corte costituzionale con le  sentenze  n.  77

    del 1987 e n. 129 del 2009.

(5) Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 187,  secondo  cui,  ad

    eccezione delle ipotesi contemplate  dagli  articoli  689  e  691

    c.p., l’esercente non puo’ rifiutare le proprie prestazioni senza

    un giustificato motivo.

(6) Oltre alle ipotesi di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.

(7) Decreto-legge  20  febbraio  2017,   n.   14,   convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48

Il ministro Matteo Piantedosi nel corso del question time al Senato, Roma 23 gennaio 2025

#ègiustoinformare

Norme per l’avventore modello nei locali, “ma facoltative”

Decreto Piantedosi su esercizi pubblici, Confesercenti protesta

Non porta armi o droga nel locale; neanche spray al peperoncino; si impegna ad evitare comportamenti molesti ed a non abbandonare bottiglie di vetro in giro. E’ “l’avventore modello” immaginato dal “Codice di condotta” che sarà affisso in bar e discoteche, alberghi e stabilimenti balneari, sale giochi e intrattenimento.

Il Codice è previsto dalle “Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”, contenute in un decreto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le linee guida, precisano però fonti del Viminale, “forniscono indirizzi per la stipula di accordi in sede territoriale cui è possibile aderire su base volontaria, senza alcun obbligo e senza quindi nuovi costi per gli operatori”. Il Viminale, infatti, vuole avviare “un sistema di cooperazione operosa” con le associazioni di categoria che stipuleranno accordi a livello provinciale con i prefetti, cui possono aderire i singoli esercenti. L’obiettivo è “innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze” dei locali, valorizzando “i comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità”.

Così, chi adotta il Codice di condotta e le altre azioni previste dal decreto, può evitare l’automatismo della chiusura e della sospensione della licenza in caso di disordini. Il Codice dovrà essere affisso “in modo ben visibile all’interno del locale” e pubblicizzato “anche sui siti web degli stessi esercizi”. Per fregiarsi del titolo di “avventore modello” la persona dovrà impegnarsi “a non introdurre armi improprie”; non dovrà utilizzare spray urticanti; nè introdurre sostanze stupefacenti o bevande alcoliche che non siano state somministrate dallo stesso locale; non dovrà danneggiare i dispositivi antincendi e gli arredi; avrà l’obbligo di non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza; non dovrà abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle circostanti “residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere”; eviterà comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica. Gli esercenti sono invitati dunque a valorizzare misure di prevenzione che “scoraggiano il compimento di azioni illegali” e mettono a disposizione delle forze di polizia “strumenti volti ad agevolare l’attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili”.

Dovranno così installare, a loro carico, sistemi di videosorveglianza che potranno anche essere affidati ad istituti di vigilanza privata, “assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale”; garantire “un’adeguata illuminazione delle aree in cui l’attività economica viene esercitata”; assicurare l’identificazione dei minori (e ‘timbrarli’ come avviene in molte discoteche); segnalare “ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l’ordine e la sicurezza pubblica”; individuare un “referente della sicurezza per il locale” che fungerà da punto di contatto privilegiato con le forze di polizia.

La novità non piace al presidente di Fiepet Confesercenti, Giancarlo Banchieri, che chiede un incontro a Piantedosi per chiarire. “Queste linee guida – spiega – rischiano di costituire ulteriori oneri per gli esercenti. I gestori di bar, ristoranti e discoteche quotidianamente agiscono per evitare e denunciare situazioni di pericolo alle forze dell’ordine. Imporre per decreto ai gestori di pubblici esercizi di installare sistemi di videosorveglianza, illuminare le aree circostanti e definire codici di condotta è però inaccettabile, perché scarica sulle nostre spalle responsabilità che spettano allo Stato”
Critico anche Filiberto Zaratti (Avs).
Il decreto, attacca, “delinea uno spaventoso scenario liberticida, vogliono lo Stato di Polizia. Si immagina uno scenario di illegalità che non esiste e un codice di condotta assurdo: esiste il Codice penale, non c’è alcun bisogno dei protocolli inventati dal Viminale” 

POLITICA
Decreto Matteo Piantedosi
arriva il #codicedicondotta in #bar #locali e #discoteche

Già pubblicate in Gazzetta Ufficiale le “Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”

Bar, locali, discoteche dovranno individuare un “responsabile della sicurezza” che sarà un punto di contatto con le forze di polizia; dovranno installare, a carico loro, sistemi di videosorveglianza; garantire un’adeguata illuminazione dell’area;
definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l’adozione del “Codice di condotta” dell’avventore da affiggere nel locale che dovrà contenere una serie di misure tese a qualificare “l’avventore modello”

#sapevatelo2025



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