Bar e discoteche, nuovo codice di condotta: telecamere e bodyguard contro la movida violenta.
Cos’è l’avventore modello, le regole del Decreto Piantedosi
È GIUSTO INFORMARE
MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO PIANTEDOSI, CODICE DI CONDOTTA IN BAR E LOCALI 21 GENNAIO 2025
Decreto Piantedosi, codice di condotta in bar e locali
Bar, locali, discoteche dovranno individuare un “responsabile della sicurezza” che sarà un punto di contatto con le forze di polizia; installare, a carico loro, sistemi di videosorveglianza; garantire un’adeguata illuminazione dell’area; definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l’adozione del “Codice di condotta” dell’avventore da affiggere nel locale che dovrà contenere una serie di misure tese a qualificare “l’avventore modello”
Lo prevedono le
“Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”
contenute in un decreto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
🔹
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 21 GENNAIO 2025
Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici. (25A00562)
(GU Serie Generale n.20 del 25-01-2025)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;
Atteso che il suddetto art. 21-bis prevede, ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, l’individuazione di specifiche misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, mediante appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, cui i gestori medesimi si assoggettano con le modalità previste dagli stessi accordi;
Atteso che i predetti accordi sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate d’intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 20 giugno-24 luglio 2019, con cui è stata dichiarata, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del secondo comma del citato art. 21-bis nella parte in cui prevede che sia sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in luogo della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali;
D’intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti;
Visto il parere favorevole (rep. atti n. 142/CU) espresso dalla Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali nella seduta del 28 novembre 2024, nei termini di cui alla relativa premessa;
Preso atto dell’emendamento di cui al suddetto parere;
Decreta:
Sono adottate le «Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici», di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2025
Il Ministro: Piantedosi
🔹Allegato
Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ai sensi dell’art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
Premessa
Nell’ambito del variegato settore delle imprese dei servizi, gli esercizi pubblici rappresentano un insieme di attività economiche accomunate, per i fini che qui interessano, dal fatto che esse offrono al pubblico una serie di servizi individuati dall’art. 86 del
T.U.L.P.S. (1) e dall’art. 174 del relativo regolamento esecutivo (2)
Si tratta di una macro-categoria che ricomprende il diversificato comparto dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano servizi para-alberghieri, e del settore delle sale pubbliche dove si tengono giochi leciti.
A questi si aggiungono i locali dove vengono esercitate attività economiche miste: e’ il caso dei locali in cui vengono offerti al pubblico spettacoli o trattenimenti, congiuntamente alla possibilità di fruire di servizi di ristorazione o, comunque, di somministrazione di alimenti e bevande.
Alla ampiezza ed eterogeneità della categoria corrisponde un altrettanto complesso e variegato sistema di fonti normative e regolamentari, che è il portato del riparto di competenze legislative e amministrative previsto dal Titolo V della Costituzione, nonché dei principi del decentramento amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Tanto premesso, e’ in ogni caso possibile affermare che, se compete alla legislazione regionale disciplinare i requisiti e le condizioni in presenza dei quali la specifica attivita’ economica può essere legittimamente esercitata senza recare pregiudizio ai soggetti, ai beni e agli interessi giuridici coinvolti (3) , i profili di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sono
affidati in via esclusiva alla legislazione dello Stato (4)
(T.U.L.P.S.).
Nel quadro appena descritto, dunque, l’elemento comune alle
diverse discipline del settore dei pubblici esercizi e’ costituito
dalla legislazione di polizia e dai poteri da essa riservati alle
Autorita’, agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza
preposti a svolgere i dovuti ed opportuni controlli.
In tale ambito, centrale risulta la previsione di cui all’art.
100 T.U.L.P.S., che consente al Questore di disporre la sospensione
e, nei casi di recidiva, la revoca del provvedimento che abilita alla
conduzione dell’esercizio pubblico, allorquando esso sia stato teatro
di tumulti, gravi disordini o altri pericoli per l’ordine e la
sicurezza pubblica.
Secondo la consolidata giurisprudenza si tratta di uno strumento,
ad ampio spettro applicativo, finalizzato a realizzare un’azione di
prevenzione generale dei fenomeni di illegalita’ e dei pericoli che
possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica, azionabile sulla
base di una valutazione discrezionale e indipendente
dall’accertamento della colpa dell’esercente rispetto al
concretizzarsi di tali pericoli.
Se questo e’ vero, non puo’ tuttavia sottacersi che anche il
ricorso a detto istituto soggiaccia agli altrettanto consolidati
principi che informano l’azione amministrativa, tra cui: il principio
di proporzionalita’, che impone all’amministrazione di perseguire
l’interesse pubblico con determinazioni che rechino il minor
sacrificio possibile al privato; la sussidiarieta’ orizzontale, da
attuarsi anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato; la
valorizzazione della cittadinanza attiva. Principi che risultano
ancor piu’ stringenti nella costruzione del bene sicurezza nella sua
accezione di sicurezza urbana.
E’ proprio in tale ottica che l’art. 21-bis del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, ha introdotto un sistema di cooperazione
operosa incentrato sulle presenti linee guida, da adottarsi a livello
nazionale, su proposta del Ministro dell’interno – d’intesa con le
organizzazioni maggiormente rappresentative dei gestori di esercizi
pubblici di cui all’art. 86 T.U.L.P.S. e sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni, citta’ e autonomie locali – destinate ad
essere declinate in accordi a livello provinciale, stipulati dai
prefetti con le predette associazioni, ai quali possono aderire i
singoli esercenti.
Si tratta, peraltro, di una logica che mira a valorizzare
l’esperienza maturata a seguito dell’attuazione delle intese
collaborative gia’ concluse dalle Prefetture con le associazioni di
categoria delle imprese di pubblico trattenimento, discendenti dalla
stipula dell’Accordo quadro del 21 giugno 2016 e dall’Intesa
programmatica sottoscritta il 12 luglio 2019 tra il Ministro
dell’interno e la SILB-FIPE, l’Assointrattenimento e la FIEPET
Confesercenti.
Viene cosi’ a delinearsi un sistema che persegue l’obiettivo di
innalzare il livello di prevenzione dell’illegalita’ e delle
situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica
all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici,
attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria dei
gestori dei locali di pubblico trattenimento e la valorizzazione dei
comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al
mantenimento della legalita’.
Come meglio si chiarira’ piu’ avanti, l’adesione agli accordi di
cui al citato art. 21-bis, da concludersi in ambito provinciale sulla
scorta di quanto previsto dalle presenti linee guida, e il loro
puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi
pubblici, sono valutati dal Questore anche ai fini dell’adozione dei
provvedimenti di competenza, tra i quali quelli di cui all’art. 100
del T.U.L.P.S., determinando l’applicazione di meccanismi premiali in
favore degli esercenti «virtuosi».
Cio’ premesso, e’ quanto mai opportuno che i sigg. prefetti
assumano ogni utile iniziativa volta alla stipula delle intese in
argomento, nel rispetto delle presenti linee guida e nella
consapevolezza che i risultati attesi in termini di prevenzione dei
fenomeni illegali connessi alle attivita’ di intrattenimento, nonche’
gli effetti premiali a beneficio dei gestori, passano necessariamente
attraverso l’impegno delle associazioni rappresentative del settore,
sugellato con la sottoscrizione degli strumenti pattizi territoriali
ed il loro puntuale rispetto.
1. Ambito di applicazione soggettivo
Il sistema di collaborazione pubblico-privato delineato dall’art.
21-bis si rivolge a tutte le associazioni che, sulla base di indici
consolidati, possono essere considerate maggiormente rappresentative
delle diverse filiere di operatori economici che compongono il genus
degli esercizi pubblici.
Si evidenzia che, in assenza di indicazioni normative, tendenti
ad individuare specifici requisiti di ammissione, la norma deve
essere intesa nel senso di favorire la piu’ ampia partecipazione
all’iniziativa.
In questo senso potranno essere individuati come validi partner
delle intese collaborative in questione non solo le associazioni che
riuniscono le imprese appartenenti ad un determinato segmento delle
attivita’ menzionate nell’art. 86 T.U.L.P.S., ma anche quelle che,
pur avendo una platea di riferimento piu’ ampia, sono esponenziali
anche delle categorie economiche in commento e abbiano i crismi della
maggiore rappresentativita’.
Preme ancora evidenziare che l’art. 21-bis delinea un meccanismo
in cui – sul modello dei contratti per adesione – la conclusione
dell’accordo di livello provinciale tra il Prefetto e le associazioni
di categoria apre la possibilita’ per i titolari degli esercizi
pubblici di aderire a questo sistema «aperto», accettando in toto le
condizioni da esso previste, senza possibilita’ di richiederne la
modifica (art. 21-bis, comma 1).
Sono, pertanto, legittimati ad azionare questa clausola di
adesione tutti gli operatori economici che svolgono attivita’
riconducibili alle tipologie evocate dal citato art. 86 T.U.L.P.S.,
ancorche’ – come spesso accade per i locali di pubblico spettacolo e
trattenimento – tali attivita’ siano esercitate unitamente ad altre
di diversa natura.
Al riguardo, occorre evidenziare che l’adesione ai protocolli in
questione implica un vantaggio reputazionale a favore dell’esercente,
che vede per cio’ stesso accresciuto il suo margine di affidabilita’
sociale.
A questo si aggiungono gli ulteriori benefici che l’operatore
economico consegue dall’ingresso nel sistema di collaborazione
pubblico-privato, configurato dalla stipula degli accordi di livello
provinciale, con particolare riferimento al meccanismo premiale di
cui al successivo paragrafo 4.
Tali vantaggi, peraltro, si sostanziano nella possibilita’ di
beneficiare di una riduzione del carico di responsabilita’ oggettiva,
alla stregua della quale verrebbe normalmente giudicata la posizione
dell’esercente ai fini dell’applicazione del provvedimento ex art.
100 T.U.L.P.S.
Cio’ considerato e al fine di non vanificare la portata
innovativa del ricordato art. 21-bis, si ritiene che possano accedere
al meccanismo delineato dalla norma solo operatori economici che
possano considerarsi virtuosi, in quanto non sono destinatari, o non
lo sono stati in tempi recenti, di provvedimenti che ne mettono in
discussione l’affidabilita’ ai fini di pubblica sicurezza nella
gestione dell’attivita’ economica.
In tal senso, gli accordi di livello provinciale dovranno
prevedere che possono aderire alle intese collaborative in questione
esclusivamente i titolari delle autorizzazioni e degli altri atti
abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, i quali:
a) non siano destinatari di misure di prevenzione, personali o
patrimoniali, indipendentemente dal fatto che il Giudice abbia
concesso o meno il beneficio di cui all’art. 67, comma 5, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) non siano sottoposti al procedimento per l’applicazione di
una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, di cui al citato
decreto legislativo n. 159/2011;
c) non risultino destinatari di un provvedimento in vigore che
dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui agli
articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
d) non siano stati destinatari, in qualita’ di titolari della
licenza o dell’atto abilitante alla conduzione di un esercizio
pubblico, di provvedimenti di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. nei
trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo di
livello provinciale;
e) non siano destinatari di un provvedimento cautelare di
chiusura dell’esercizio pubblico, disposto ai sensi dell’art. 79,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, per aver consentito che il locale sia adibito a luogo di
convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope;
f) non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione
o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di
un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata dal
Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, ovvero ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 26
maggio 2001, n. 128, per finalita’ di prevenzione dei delitti di
ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza
illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.
2. Misure preventive dei fenomeni di illegalita’ e di pericolo per
l’ordine pubblico valide per tutte le tipologie di esercizi
pubblici
Il punto nodale del sistema delineato dall’art. 21-bis del
decreto-legge n. 113/2018, che le presenti linee guida sono chiamate
a valorizzare, risiede nell’individuazione delle specifiche misure di
prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi
pubblici e le Forze di polizia, da inserire nei citati accordi, del
cui rispetto occorre tener conto anche in sede di eventuale
applicazione da parte del Questore dei provvedimenti di cui all’art.
100 del T.U.L.P.S.
Si tratta, in particolare, di misure che, per la loro duttilita’
e trasversalita’, scoraggiano il compimento di azioni illegali e
mettono a disposizione delle Forze di polizia strumenti volti ad
agevolare l’attivita’ di identificazione e di rintraccio dei
responsabili.
Tanto premesso, appare opportuno che gli accordi stipulati a
livello provinciale prevedano l’impegno a carico degli operatori
economici di:
Procedere all’installazione di sistemi di videosorveglianza
Detti impianti saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi
tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a
istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a
tutela della riservatezza.
Tale impegno andra’ calibrato in ragione della tipologia
dell’esercizio pubblico, valutando, altresi’, la possibilita’ di
esonerare quelle attivita’ che possono considerarsi «di vicinato» in
base ai limiti dimensionali stabiliti dalle vigenti leggi regionali
o, in assenza di queste ultime, dalle leggi dello Stato.
Nella medesima direzione, potra’ essere valutata la possibilita’
di escludere dal suddetto obbligo gli esercizi, diversi da quelli
alberghieri e simili, dove vengono svolte attivita’ economiche di
carattere para-ricettivo su una scala ridotta.
Di contro, non potranno essere esonerate le strutture dove
vengono offerti al pubblico spettacoli e trattenimenti, nonche’ gli
esercizi che sono autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. a gestire
scommesse e altri giochi leciti.
I sistemi di videosorveglianza dovranno essere installati
all’esterno dell’esercizio pubblico, assicurando la possibilita’ di
riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale.
Potra’ essere valorizzato, quale misura di prevenzione posta in
essere dall’esercente, anche il collegamento dei predetti apparati,
ove esistenti ed ove compatibili, con le piattaforme della
videosorveglianza comunale.
Si dovra’ inoltre prevedere l’obbligo, a carico dell’esercente,
di:
a) conservare i filmati ripresi dagli apparati di
videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti
normative in materia di tutela dei dati personali e dai discendenti
indirizzi impartiti dalla competente Autorita’ garante;
b) manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine
di evitare soluzioni di continuita’ nell’acquisizione delle immagini
e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di
polizia, allorche’ queste ne facciano richiesta per lo svolgimento
dei compiti istituzionali;
Garantire un’adeguata illuminazione delle aree in cui
l’attivita’ economica viene esercitata, anche in aggiunta
all’illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente
pertinenti al locale e fermo restando quanto gia’ oggi previsto
dall’art. 185 del regio decreto n. 635/1940
Assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che
disciplinano ciascuna attivita’ economica, nonche’ della disciplina,
anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico
Rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il
consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00
alle ore 7,00
Assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di
esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Si tratta – come e’ ovvio – di un richiamo d’attenzione su un
obbligo gia’ previsto dall’art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n.
125, secondo cui, durante la fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore
7,00, la somministrazione e il consumo sul posto di alcolici possono
avvenire solo negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell’art.
86 del T.U.L.P.S. e, comunque, esclusivamente all’interno dei locali
dell’esercizio e delle relative pertinenze.
Definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e
nelle immediate vicinanze, mediante l’adozione del «Codice di
condotta» dell’avventore
Il documento, da affiggere in modo ben visibile all’interno del
locale e da pubblicizzare anche sui siti web degli stessi esercizi,
dovra’ contenere una serie di misure tese a qualificare «l’avventore
modello» e in particolare:
a) l’impegno a non introdurre armi improprie e, laddove non vi
sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma
restando la disciplina sulle armi;
b) il divieto di utilizzare all’interno del locale strumenti in
grado di nebulizzare sostanze irritanti al capsicum;
c) il divieto di introdurre nel locale sostanze stupefacenti;
d) il divieto di introdurre nel locale sostanze alcoliche che
non siano state somministrate all’interno del medesimo locale;
e) l’impegno a non utilizzare in maniera impropria o comunque a
danneggiare i dispositivi antincendi e, piu’ in generale, gli arredi
e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;
f) l’obbligo a non impedire o rendere difficoltosa la
fruibilita’ delle uscite di sicurezza;
g) l’impegno a non abbandonare nelle aree di pertinenza del
locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in
vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;
h) l’impegno a evitare comportamenti molesti o che possano
disturbare la quiete pubblica.
La misura potra’ essere utilmente completata anche dalla
previsione secondo cui la violazione delle predette regole da parte
dell’avventore potra’ integrare un motivo legittimo che consente
all’esercente di rifiutare la prestazione richiesta, sulla scorta di
quanto previsto dall’art. 187 del regolamento di esecuzione al
T.U.L.P.S. (5) .
Adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare
riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di
accesso agli apparecchi di intrattenimento
Le intese dovranno richiamare l’attenzione sulla necessita’ che
gli esercenti osservino i vigenti divieti di somministrazione di
bevande alcoliche ai minori ed esercitino la necessaria vigilanza
onde evitare che i minori possano accedere agli apparecchi automatici
da gioco oggetto dei divieti posti dall’art. 7, comma 8, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Inoltre, dovra’ sottolinearsi l’assoluta necessita’ che i gestori
dei locali osservino gli obblighi di identificazione dei minori
mediante la richiesta di esibizione del documento di identita’ e che
vengano osservate le previsioni di cui all’art. 9-quater del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
Tale disposizione prevede, tra l’altro, che, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire
ai minori di eta’ l’accesso al gioco siano rimossi dall’esercizio.
In questo contesto, gli accordi di livello provinciale potranno
prevedere anche un’ulteriore misura, gia’ messa in pratica nei locali
da ballo di alcune aree del territorio nazionale, in base alla quale
l’esercente o i suoi dipendenti applicano su una parte ben visibile
del corpo un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare
l’avventore minorenne.
Tale soluzione consentira’, infatti, di evitare che il minore,
allorquando si veda negato l’accesso a prestazioni non consentite, si
rivolga altrove, cercando – come spesso accade nella pratica – di
eludere il controllo dell’esercente virtuoso.
Segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di
illegalita’ o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica
Ferme restando le misure di raccordo che potranno essere
concordate a livello locale, e’, comunque, necessario prevedere
l’impegno a carico dell’esercente di segnalare tempestivamente alle
Forze di polizia:
ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di
persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;
ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi
negativi per l’ordine e la sicurezza pubblica.
E’ necessario, altresi’, assicurare ogni fattiva collaborazione
con le Forze di polizia, soprattutto in occasione di particolari
eventi che presentano accentuati profili di rischio, ovvero in
presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose
all’interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.
La capacita’ di gestire tali situazioni critiche e la loro
tempestiva segnalazione alle Forze di polizia possono, peraltro,
avere ricadute positive anche sul bene della sicurezza stradale.
Potra’ essere valorizzata, ai fini dell’applicazione del citato
art. 21-bis, anche la collaborazione operosa dei gestori con i Corpi
di Polizia locale, che si svolga in un contesto diretto e coordinato
dalle Autorita’ di pubblica sicurezza.
3. Altre misure riguardanti esercizi pubblici in cui si svolgono
pubblici spettacoli o trattenimenti
Gli accordi di livello provinciale stipulati ai sensi dell’art.
21-bis del decreto-legge n. 113/2018 dovranno tenere conto della
particolarita’ di alcune tipologie di attivita’ riconducibili alla
macro-categoria descritta dall’art. 86 del T.U.L.P.S.
Una specifica attenzione andra’, ad esempio, dedicata agli
esercizi pubblici nei quali viene autorizzato dal Comune, ai sensi
degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., lo svolgimento di spettacoli o
intrattenimenti.
Per queste ipotesi, gli accordi dovranno prevedere l’impegno a
carico degli esercenti di:
Incentivare l’impiego, per lo svolgimento dei servizi di
controllo, delle figure previste dall’art. 3, commi da 7 a 13, della
legge 15 luglio 2009, n. 94
In direzione analoga, le intese potranno prevedere l’impegno ad
implementare il ricorso a specifiche figure previste dalle singole
normative regionali (referenti per la sicurezza che contribuiscono
alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti nello
spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si
svolgono gli eventi).
In ogni caso, gli accordi in questione dovranno stabilire
l’aliquota del personale addetto ai servizi di controllo non iscritto
nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della cennata legge n.
94/2009, che non potra’ comunque superare il 25% del totale del
personale impiegato nei servizi in argomento.
Individuare un «referente della sicurezza per il locale»
Tale figura, il cui nominativo andra’ tempestivamente comunicato
alle Autorita’ provinciali di pubblica sicurezza, dovra’ fungere da
privilegiato punto di contatto con le Forze di polizia, soprattutto
per l’adempimento degli oneri informativi «attivi» e «passivi».
Sotto il primo profilo, sara’ cura del referente comunicare, tra
l’altro, l’organizzazione di eventi particolari, in cui e’ previsto o
prevedibile un rilevante afflusso di persone che puo’ incidere
sull’ordinario svolgimento dell’attivita’ del locale.
Sotto il secondo profilo, gli organi di polizia potranno
rivolgersi direttamente al referente per acquisire ogni elemento
informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative
dell’ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati.
Sempre nell’ottica di valorizzare quanto piu’ possibile il flusso
informativo tra gestori dei locali di pubblico spettacolo e
trattenimento e Forze di polizia, potra’ essere utile dedicare un
indirizzo PEC a questa tipologia di comunicazioni, avendo cura di
indicarlo nei protocolli.
Nella medesima direzione, e’ auspicabile che i gestori – anche
tramite le segnalazioni ad hoc dei referenti – agiscano quali
«sentinelle» delle situazioni di «abusivismo», tenuto conto che la
messa in atto di spettacoli o eventi non autorizzati, aggirando le
procedure di vigilanza, e’ potenzialmente pericolosa per i fruitori
e, al contempo, pregiudizievole per gli imprenditori rispettosi delle
regole che la subiscono come concorrenza sleale.
4. Meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi»
L’art. 21-bis del decreto-legge n. 113/2018 prescrive che il
Questore tenga conto dell’adesione, da parte dei gestori degli
esercizi pubblici, agli accordi stipulati in ambito provinciale e del
loro integrale e puntuale rispetto anche ai fini dell’adozione dei
provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti in relazione
all’eventuale applicazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S.
Come e’ noto, quest’ultima disposizione ha vocazione cautelare e
preventiva, essendo finalizzata a evitare la consumazione di reati e
turbative dell’ordine pubblico, senza implicazioni sanzionatorie nei
confronti del titolare dell’esercizio.
E’, dunque, una misura che non presuppone alcuna forma di
«colpevolezza» del destinatario ma si propone di neutralizzare,
almeno temporaneamente, un luogo di ritrovo di soggetti
controindicati, con effetti dissuasivi rispetto a potenziali condotte
antidoverose.
La norma ancora il suo ambito di applicazione oggettivo a tre
distinte fattispecie, ossia ai casi in cui:
1) all’interno dell’esercizio pubblico si siano verificati
tumulti o gravi disordini;
2) il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o
pericolose;
3) l’esercizio pubblico costituisca un pericolo per l’ordine
pubblico, per la moralita’ e il buon costume o la sicurezza dei
cittadini.
Dal punto di vista soggettivo, invece, l’istituto in questione
trova applicazione per le attivita’ economiche individuate dall’art.
86 del T.U.L.P.S. (6) , oltre a trovare applicazione, per effetto di
un’interpolazione attuata dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
agli «esercizi di vicinato» (7) , per tali intendendosi gli esercizi,
aventi le caratteristiche stabilite dalle leggi regionali o, in
assenza di previsioni sul punto, dall’art. 4, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dove viene effettuata
la vendita per asporto di alcolici.
Laddove ricorra taluna delle ipotesi individuate dalla norma, il
Questore puo’ sospendere e, nelle situazioni di reiterazione dei
fatti, revocare la licenza per la gestione degli esercizi pubblici
interessati.
Come anticipato nelle premesse delle presenti linee guida e come
evidenziato anche dalla piu’ recente giurisprudenza amministrativa,
preme richiamare l’attenzione sulla necessita’ che le valutazioni
prodromiche all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 100 del
T.U.L.P.S. siano svolte in ossequio al principio di proporzionalita’,
specificamente rilevante in tema di provvedimenti limitativi della
liberta’ economica. In base a tale principio, l’Autorita’ non puo’
imporre obblighi e restrizioni alla sfera giuridica amministrativa
del cittadino in misura superiore, cioe’ sproporzionata, a quella
strettamente necessaria per il soddisfacimento del pubblico
interesse.
Alla luce di quanto precede, il provvedimento di cui all’art. 100
del T.U.L.P.S. dovrebbe uniformarsi ai seguenti parametri:
idoneita’, cioe’ il provvedimento deve essere adeguato
all’obiettivo da perseguire;
necessita’, nel senso che non deve essere disponibile nessun
altro strumento ugualmente efficace ma meno incidente sulla sfera
giuridica dell’interessato.
Ebbene, nei casi in cui l’esercente abbia preso parte a quel
percorso di cooperazione operosa che l’art. 21-bis del decreto-legge
n. 113/2018 intende stimolare e premiare, il Questore, nell’ambito
delle valutazioni sottostanti l’adozione del provvedimento di cui
all’art. 100 del T.U.L.P.S., dovra’ valorizzare i comportamenti
«virtuosi» dei gestori che si pongono in una logica di collaborazione
operosa con le Autorita’ di pubblica sicurezza e le Forze di polizia.
In particolare – a titolo esemplificativo ma non esaustivo –
dovra’ tenersi conto del positivo adempimento, da parte degli
esercenti, dei seguenti oneri:
aver provveduto all’installazione di sistemi di
videosorveglianza adeguati rispetto all’attivita’ commerciale;
aver garantito un’adeguata illuminazione delle aree in cui
l’attivita’ economica viene esercitata, nonche’ degli eventuali
parcheggi privati annessi ai luoghi di intrattenimento;
aver rispettato le previsioni relative alla somministrazione e
al consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00
alle ore 7,00;
aver regolamentato e fatto rispettare i criteri relativi
all’accesso e alla permanenza all’interno dei locali e nelle
immediate vicinanze, rendendoli noti alla clientela;
aver osservato le vigenti disposizioni di legge a tutela dei
minori, con particolare riferimento al divieto di somministrazione di
bevande alcoliche;
aver segnalato tempestivamente alle Forze di polizia situazioni
di illegalita’ o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ed
aver garantito la massima collaborazione;
aver incentivato l’impiego, per lo svolgimento dei servizi di
controllo, delle figure previste dall’art. 3, commi da 7 a 13, della
legge 15 luglio 2009, n. 94;
aver individuato un «referente per la sicurezza»;
aver favorito la formazione del personale addetto, per una
maggiore professionalizzazione degli stessi operatori, con
particolare riferimento a quelli impiegati nell’attivita’ di
somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di prevenirne
l’abuso.
Il positivo riscontro di tali indici comportamentali induce a
ritenere che il gestore abbia contribuito, secondo quanto in suo
potere, a scongiurare il verificarsi di situazioni di disordine,
tumulto o pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Di talche’,
nei predetti casi, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui
all’art. 100 del T.U.L.P.S., ricorre in capo al Questore un obbligo
di motivazione rafforzato che, per essere correttamente adempiuto,
richiede di esplicitare:
i presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso
al potere ex art. 100 del T.U.L.P.S. nonostante l’avvenuta verifica
dell’adempimento degli oneri di cui sopra e di eventuali ulteriori
misure preventive e cautelative;
le ulteriori particolari esigenze di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica che rendono necessario adottare il provvedimento,
nonostante l’adempimento, da parte del gestore del locale, degli
oneri posti a suo carico dall’accordo sottoscritto.
5. Impegni delle organizzazioni di categoria
Ai fini della migliore applicazione delle indicazioni contenute
nelle presenti linee guida, un ruolo fondamentale puo’ essere svolto
dalle organizzazioni di categoria attraverso iniziative destinate a
svilupparsi sia in ambito nazionale che in ambito provinciale.
Sotto tale profilo, mettendo a sistema le best practices attuate
sulla base dell’Accordo quadro e dell’Intesa programmatica richiamati
in premessa, le associazioni in parola potranno assumersi l’impegno
di sensibilizzare, informare e stimolare un’ampia collaborazione e
partecipazione da parte degli operatori del settore.
Sul punto, gia’ la citata Intesa programmatica prevede il fattivo
contributo dei gestori allo scopo di favorire la formazione del
personale addetto, per una maggiore professionalizzazione degli
stessi operatori, con particolare riferimento a quelli impiegati
nell’attivita’ di somministrazione di bevande alcoliche, anche al
fine di prevenirne l’abuso.
Si rende, pertanto, necessario rimarcare l’importanza di porre in
essere concrete iniziative volte a creare un ambiente sicuro,
principalmente attraverso la selezione e la formazione di tutto il
personale impiegato, non solo di quello addetto a controllare
l’afflusso del pubblico all’ingresso del locale ma anche delle altre
figure che interagiscono con gli avventori, in primis, le persone
adibite alla somministrazione di alimenti e bevande. In questo caso,
infatti, sono diverse le criticita’ che si puo’ essere chiamati ad
affrontare: dal minore cui negare le bevande alcoliche al soggetto in
stato di alterazione psicofisica.
Sempre nell’ottica di collaborazione con le Istituzioni, come
gia’ anticipato, ogni gestore avra’ cura di individuare un referente
per la sicurezza, da comunicare alla Prefettura e alla Questura di
riferimento.
Potranno, poi, essere organizzati convegni informativi e campagne
divulgative diretti sia ai gestori dei locali, sia alla clientela, in
particolare quella delle fasce sociali piu’ deboli o fragili.
Tali interventi, che potranno essere realizzati anche attraverso
ricorso ai social media ovvero con la partecipazione di
rappresentanti delle Forze di polizia, saranno funzionali a
richiamare l’attenzione sulla necessita’ di prevenire i fenomeni
criminali e, al contempo, di stimolare stili di vita e comportamenti
virtuosi.
Inoltre, come nel passato, queste iniziative potranno assumere
anche la veste di appositi corsi di formazione destinati ai gestori
dei locali e al loro personale, al fine di innalzare il livello di
professionalizzazione nella somministrazione di alimenti e bevande,
contribuendo in tal modo a diffondere una cultura di prevenzione
dell’abuso delle sostanze alcoliche.
6. Monitoraggio
Gli accordi che, una volta stipulati, dovranno essere trasmessi a
cura delle Prefetture al Gabinetto del Ministro e al Dipartimento
della pubblica sicurezza, dovranno altresi’ prevedere specifiche
modalita’ di monitoraggio sull’attuazione degli impegni assunti in
via pattizia e sui risultati effettivamente conseguiti.
A tal fine, sara’ onere delle Prefetture trasmettere annualmente
ai citati Uffici centrali una sintetica relazione concernente lo
stato di attuazione degli accordi, nonche’ la descrizione di
eventuali best practices messe in atto a livello locale, allo scopo
di consentire, a livello centrale, un confronto costante sui temi
oggetto delle presenti linee guida, monitorandone l’attuazione e
valutando eventuali esigenze di modifica o aggiornamento funzionali
al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi e, a livello
locale, fornendo le informazioni ai Sindaci interessati anche in sede
di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
(1) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
(2) Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
(3) Fatta eccezione per l’esercizio dei giochi e delle scommesse
leciti disciplinati dagli articoli 88 e 110 T.U.L.P.S.
(4) Come chiarito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 77
del 1987 e n. 129 del 2009.
(5) Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 187, secondo cui, ad
eccezione delle ipotesi contemplate dagli articoli 689 e 691
c.p., l’esercente non puo’ rifiutare le proprie prestazioni senza
un giustificato motivo.
(6) Oltre alle ipotesi di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.
(7) Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48
#ègiustoinformare
Norme per l’avventore modello nei locali, “ma facoltative”
Decreto Piantedosi su esercizi pubblici, Confesercenti protesta
Non porta armi o droga nel locale; neanche spray al peperoncino; si impegna ad evitare comportamenti molesti ed a non abbandonare bottiglie di vetro in giro. E’ “l’avventore modello” immaginato dal “Codice di condotta” che sarà affisso in bar e discoteche, alberghi e stabilimenti balneari, sale giochi e intrattenimento.
Il Codice è previsto dalle “Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”, contenute in un decreto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le linee guida, precisano però fonti del Viminale, “forniscono indirizzi per la stipula di accordi in sede territoriale cui è possibile aderire su base volontaria, senza alcun obbligo e senza quindi nuovi costi per gli operatori”. Il Viminale, infatti, vuole avviare “un sistema di cooperazione operosa” con le associazioni di categoria che stipuleranno accordi a livello provinciale con i prefetti, cui possono aderire i singoli esercenti. L’obiettivo è “innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze” dei locali, valorizzando “i comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità”.
Così, chi adotta il Codice di condotta e le altre azioni previste dal decreto, può evitare l’automatismo della chiusura e della sospensione della licenza in caso di disordini. Il Codice dovrà essere affisso “in modo ben visibile all’interno del locale” e pubblicizzato “anche sui siti web degli stessi esercizi”. Per fregiarsi del titolo di “avventore modello” la persona dovrà impegnarsi “a non introdurre armi improprie”; non dovrà utilizzare spray urticanti; nè introdurre sostanze stupefacenti o bevande alcoliche che non siano state somministrate dallo stesso locale; non dovrà danneggiare i dispositivi antincendi e gli arredi; avrà l’obbligo di non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza; non dovrà abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle circostanti “residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere”; eviterà comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica. Gli esercenti sono invitati dunque a valorizzare misure di prevenzione che “scoraggiano il compimento di azioni illegali” e mettono a disposizione delle forze di polizia “strumenti volti ad agevolare l’attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili”.
Dovranno così installare, a loro carico, sistemi di videosorveglianza che potranno anche essere affidati ad istituti di vigilanza privata, “assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale”; garantire “un’adeguata illuminazione delle aree in cui l’attività economica viene esercitata”; assicurare l’identificazione dei minori (e ‘timbrarli’ come avviene in molte discoteche); segnalare “ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l’ordine e la sicurezza pubblica”; individuare un “referente della sicurezza per il locale” che fungerà da punto di contatto privilegiato con le forze di polizia.
La novità non piace al presidente di Fiepet Confesercenti, Giancarlo Banchieri, che chiede un incontro a Piantedosi per chiarire. “Queste linee guida – spiega – rischiano di costituire ulteriori oneri per gli esercenti. I gestori di bar, ristoranti e discoteche quotidianamente agiscono per evitare e denunciare situazioni di pericolo alle forze dell’ordine. Imporre per decreto ai gestori di pubblici esercizi di installare sistemi di videosorveglianza, illuminare le aree circostanti e definire codici di condotta è però inaccettabile, perché scarica sulle nostre spalle responsabilità che spettano allo Stato”
Critico anche Filiberto Zaratti (Avs).
Il decreto, attacca, “delinea uno spaventoso scenario liberticida, vogliono lo Stato di Polizia. Si immagina uno scenario di illegalità che non esiste e un codice di condotta assurdo: esiste il Codice penale, non c’è alcun bisogno dei protocolli inventati dal Viminale”
POLITICA
Decreto Matteo Piantedosi
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Già pubblicate in Gazzetta Ufficiale le “Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”
Bar, locali, discoteche dovranno individuare un “responsabile della sicurezza” che sarà un punto di contatto con le forze di polizia; dovranno installare, a carico loro, sistemi di videosorveglianza; garantire un’adeguata illuminazione dell’area;
definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l’adozione del “Codice di condotta” dell’avventore da affiggere nel locale che dovrà contenere una serie di misure tese a qualificare “l’avventore modello”
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