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TABELLA DI SINTESI
La tabella che segue reca la sintesi operativa dettagliata di tutte le novità introdotte dal Correttivo.
PARTE MODIFICATA |
SINTESI MODIFICA |
Articolo 8 R (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito) comma 2 |
La parte disciplina il divieto di prestazioni professionali gratuite, consentite solo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. La modifica introdotta dal Correttivo coordina il divieto in questione con le nuove disposizioni sull’equo compenso contenute nell’art. 41 del D. Leg.vo 36/2023, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater (introdotti dal Correttivo). ◊ Vedi Correttivo al Codice appalti: modifiche in tema di compenso per SIA |
Articolo 11 R (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) commi 2, 2-bis, 3 e 4 |
Le modifiche mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, precisando le modalità di individuazione e applicazione dei CCNL e introducendo criteri più dettagliati per la verifica dell’equivalenza delle tutele, con un’attenzione particolare alle prestazioni scorporabili. Si cerca di bilanciare la necessità di garantire tutele adeguate ai lavoratori con la flessibilità per gli operatori economici e la prevenzione del contenzioso. L’introduzione dell’Allegato I.01 fornisce un quadro di riferimento completo per l’applicazione di queste disposizioni. ◊ Vedi Correttivo al Codice appalti: identificazione e equivalenza dei contratti collettivi applicabili Comma 2: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono ora tenuti a indicare il CCNL applicabile – oltre che nei bandi e negli inviti – anche nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01 (il quale introduce criteri e modalità per l’individuazione del CCNL e per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele). Il riferimento ai “documenti iniziali di gara” e alla “decisione di contrarre” estende l’obbligo di indicazione del CCNL anche agli affidamenti diretti. Comma 2-bis: in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell’appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre anche il CCNL applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. Comma 3: modifiche di coordinamento. Comma 4: si precisa che la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall’operatore economico, deve essere effettuata secondo le modalità dell’art. 110 del D. Leg.vo 36/2023 e in conformità alle nuove disposizioni dell’Allegato I.01. |
Articolo 14 R (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti) comma 11 |
È stato modificato il comma 11 al fine di garantire l’applicazione della disciplina prevista dal Codice per gli affidamenti sotto soglia anche nel caso di affidamenti di lotti il cui l’importo stimato sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20% dell’importo complessivo. |
Articolo 15 R (Responsabile unico del progetto (RUP)) commi 2 e 5 |
La modifica è finalizzata a chiarire la facoltà da parte della stazione appaltante, in ipotesi di carenza di organico qualificato, di poter individuare il RUP tra la dotazione organica di personale di altra pubblica amministrazione. ◊ Vedi Correttivo al Codice appalti: deroga al principio di rotazione degli affidamenti |
Articolo 17 R (Fasi delle procedure di affidamento) commi 3 e 3-bis |
Il correttivo interviene apportando delle modifiche al comma 3 nell’ottica di chiarire e specificare le disposizioni già previste dal Codice, precisando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti anche alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell’Allegato I.3. Si introduce un nuovo comma 3-bis volto a prevedere, innovativamente rispetto alla disciplina pregressa, che l’Allegato I.3 indichi il lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti. La modifica muove dall’esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’approvazione del progetto e l’avvio delle procedure di gara, scongiurando che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti. |
Articolo 18 R (Il contratto e la sua stipulazione) commi 1, 3 e 10 |
La modifica prevede la riduzione da 35 giorni a 32 giorni il periodo del c.d. “stand still” per la stipulazione del contratto (decorrente dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione). Tale intervento si è reso opportuno alla luce degli impegni assunti in sede europea, relativi all’ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. In particolare, la milestone M1C1-84-bis si pone l’obiettivo di introdurre misure per migliorare la rapidità decisionale nell’aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti, individuando la c.d. “rapidità decisionale media” (intesa come tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte, l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto) tra i criteri per misurare l’efficienza delle stazioni appaltanti. Inoltre, la modifica precisa che tale termine di 32 giorni non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, eliminando il riferimento all’articolo 55, comma 2 del Codice. |
Articolo 19 R (Principi e diritti digitali) comma 3 |
Al fine di fugare dubbi interpretativi, viene modificato il comma 3 dell’articolo, chiarendo che le attività e i procedimenti amministrativi citati sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. |
Articolo 23 R (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) commi 5 e 7 |
Viene prevista una modifica al comma 5 dell’articolo, volta alla soppressione del termine “diretti” in relazione agli affidamenti alle società in house, al fine di evitare incertezze e dubbi applicativi con gli affidamenti diretti disciplinati agli articoli 48 e ss. del Codice. Infine, si apporta una modifica al comma 7 in tema di segnalazione all’AgID in caso di omissione di informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità tra i dati, riconoscendo il potere di segnalazione oltre che all’ANAC anche alle stazioni appaltanti. |
Articolo 24 R (Fascicolo virtuale dell’operatore economico) comma 3 |
Al fine di chiarire i dubbi applicativi emersi in sede di attuazione, in particolare il rapporto tra le disposizioni di cui al Codice e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la BDNC, la modifica al comma 3, chiarisce espressamente che le prime prevalgono sulle seconde in forza del principio di specialità delle fonti. Si è quindi proceduto ad una riformulazione prevedendo che le regole e gli obblighi che assicurano l’interoperabilità alle banche dati ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice non possono essere vanificate in virtù delle disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. |
Articolo 26 R (Regole tecniche) commi 1, 2 e 3 |
Vengono apportate modifiche al comma 1, volte a prevedere che l’AgID è chiamata a stabilire non già la conformità delle piattaforme digitali di e-procurement, bensì le modalità di certificazione dei requisiti tecnici di tali piattaforme, in quanto ciò risulta maggiormente rispondente al ruolo di AgID e in linea con quanto previsto dal Codice. La modifica, inoltre, prevede che tali modalità di certificazione saranno disciplinate dall’AGID di intesa, oltre che con l’ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, anche con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al comma 2 viene precisato che con il medesimo provvedimento del comma 1 sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare, sulla base degli standard internazionali di settore, l’adeguatezza dei sistemi di gestione della qualità dell’organizzazione, nonché la sicurezza delle informazioni. In coordinamento con le modifiche illustrate, viene altresì modificato il comma 3, al fine di chiarire che la certificazione rilasciata dall’AGID si fonda sui requisiti e sui titoli di cui al comma 2. |
Articolo 35 R (Accesso agli atti e riservatezza) commi 4 e 5-bis |
Si è provveduto a modificare la lettera a) del comma 4 al fine di specificare che fra i segreti commerciali, esclusi dall’esercizio del diritto di accesso, sono da considerarsi anche quelli risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale. La modifica inoltre inserisce il comma 5-bis al fine di prevedere che in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettano alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal D. Leg.vo 196/2003 (Codice della privacy), per la verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice. |
Articolo 38 R (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere) commi 3, 4, 5, 6, 7 e 11 |
Viene sostituito il comma 3, al fine di superare le criticità interpretative derivanti dal mancato coordinamento con la L. 241/1990, senza comportare rallentamenti nei processi di realizzazione dell’opera pubblica. La modifica legislativa è volta a consentire anche all’amministrazione procedente, della quale l’articolo 38 non faceva menzione, di convocare la conferenza di servizi semplificata e, pertanto, di partecipare ai lavori della stessa. In coordinamento con le modifiche apportate, viene introdotto il riferimento all’amministrazione procedente modificando i commi 4, 5, 6, 7 e 11. |
Articolo 39 R (Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale) commi 3, 9 e 9-bis |
La modifica interviene sul comma 3 al fine di aggiornare la denominazione del previgente documento di economia e finanza. Per assicurare la continuità amministrativa con il Comitato, già operante ai sensi dell’articolo 203 del D. Leg.vo 50/2016, in relazione all’attività di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, è stato modificato il comma 9 ed aggiunto un nuovo comma 9-bis. |
Articolo 41 R (Livelli e contenuti della progettazione) commi 3, 4, 5-bis, 6, 8, 8-bis, 13 |
Viene modificato il comma 3, ultimo periodo, al fine di chiarire che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), quando si utilizza la gestione informativa, è necessario redigere un capitolato informativo, supervisionato dal RUP. Con la modifica in esame, pertanto, viene chiarito che il supporto al RUP sarà fornito dal soggetto che ha la specifica competenza, ossia il coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante. Conseguentemente, è stata introdotta la definizione del coordinatore dei flussi informativi, inserita nell’Allegato I.1. Viene modificato il comma 4 volta a fornire una soluzione alle criticità evidenziate dagli operatori di settore in ordine all’ambito applicativo delle disposizioni dell’Allegato I.8 riferito alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico. A tal fine, è stata prevista una riformulazione volta a frugare ogni dubbio circa l’applicabilità della disciplina dell’Allegato I.8 alle sole opere sottoposte all’applicazione del Codice. Inoltre, la modifica introduce il comma 5-bis, al fine di prevedere una disciplina semplificata (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41) per alcune tipologie di contratti di lavoro. In particolare, si prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti – possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Inoltre, si precisa che l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, viene modificato il comma 6 afferente al progetto di fattibilità tecnico economica, prevedendo che il PFTE deve contenere i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del Codice e deve recepire, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione. Viene inoltre modificato il comma 8, afferente alla progettazione esecutiva, sostituendo il riferimento al “livello di definizione degli oggetti” in quanto obsoleto, facendo riferimento ad un approfondimento del contenuto informativo (interno ed esterno rispetto ai modelli informativi) in coerenza con la norma internazionale ISO EN 19650. Inoltre, viene inserito il nuovo comma 8-bis volto a precisare che in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. Si precisa altresì la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. Viene apportata una modifica al comma 13, al fine di rendere quanto più precisa ed aderente alla realtà l’individuazione dei costi della manodopera, introducendo il riferimento al costo medio del lavoro e precisando che la sua determinazione, effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve tener conto anche della dimensione o della natura giuridica delle imprese. Viene precisato inoltre che i prezzari di riferimento per l’indicazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per i contratti di lavoro devono essere aggiornati e predisposti annualmente. |
Articolo 41 R (Livelli e contenuti della progettazione) commi 15, 15-bis, 15-ter e 15-quater |
Vengono apportate modifiche al comma 15, in materia di equo compenso, che consente alle stazioni appaltanti di individuare l’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell’Allegato I.13, all’interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell’equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale. La modifica è volta a sopprimere la precisazione contenuta nel secondo periodo, in base alla quale i corrispettivi di cui al c.d. “decreto parametri” erano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Tale soppressione si rende necessaria in quanto nella nuova logica seguita del nuovo comma 15-bis (introdotto ex novo), una cosa è l’importo da porre a base di gara (da determinarsi in base all’Allegato I.13) e un’altra la determinazione dei criteri in base ai quali procedere all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La necessità di tale nuova disciplina, si rende opportuna a seguito dell’entrata in vigore della L. 43/2023 in materia di “equo compenso”. Si introducono, pertanto, i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater. ◊ Vedi Correttivo al Codice appalti: modifiche in tema di compenso per SIA |
Articolo 43 R (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni) commi 1 e 4 |
Viene modificato il comma 1 al fine di: • rivedere le soglie di applicabilità del BIM, aggiornando in rialzo la soglia di 1 milione di euro a 2 milioni di euro, in ragione del noto aumento dei costi dei prodotti e delle materie prime; • fissare la soglia comunitaria, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice, per i lavori su edifici storico-artistici in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti. Trattasi, pertanto, di misure che contribuiscono a limitare l’impatto dell’obbligatorietà dell’adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti. Inoltre, viene modificato il comma 4 al fine di introdurre miglioramenti lessicali nonché la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici. |
Articolo 45 R (Incentivi alle funzioni tecniche) |
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