la sentenza del Consiglio di Stato sul progetto di un impianto di biometano

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È stato annullato dal Consiglio di Stato il provvedimento del Comune di Biccari che, nel 2023, aveva rigettato l’istanza di Procedura abilitativa semplificata (Pas) e aveva fermato i lavori per la realizzazione di un impianto di biometano per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti agricoli in Contrada Sperpano Mascia.

Il progetto aveva agitato la comunità di Biccari ed era nato un comitato per il ‘no’ all’impianto. Il Comune, dopo aver acquisito pareri di altri enti nella conferenza di servizi, lo aveva sonoramente bocciato.

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Nell’udienza del 21 novembre scorso, la causa era stata trattenuta in decisione e oggi è stata pubblicata la sentenza. La quarta sezione del Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Puglia che aveva ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso della società Finanza Agevolata srl, specializzata nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

In riforma della sentenza appellata, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego impugnato. Il Comune di Biccari, anche questa volta, si era costituito in giudizio e aveva eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello.  

La società, secondo i giudici amministrativi di secondo grado, è riuscita a smontare le motivazioni addotte dal Comune al rigetto della Pas. L’Amministrazione aveva eccepito, tra le altre cose, la mancata dimostrazione della disponibilità giuridica dei terreni, l’assenza di una soluzione di connessione accettata da Snam, l’esistenza di un vincolo, la necessità di conseguire il parere dell’Autorità di Bacino e la mancata acquisizione del parere sanitario.

I giudici amministrativi hanno dato ragione alla società che aveva eccepito come la verifica a cui la sua domanda avrebbe dovuto essere sottoposta dall’ente locale doveva riguardare solo la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011 (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile) e non “valutazioni e considerazioni di natura intrinseca agli stessi documenti di stampo prettamente contenutistico”, relative ad aspetti che, “tra l’altro, esulavano dalla competenza comunale”.

La società Finanza Agevolata, in pratica, eccepiva l’incompetenza del Comune a sindacare aspetti “avulsi dalle proprie competenze”. I giudici, anche alla luce del principio di semplificazione, ritengono condivisibile l’affermazione della società che aveva osservato come al  Comune non fosse permesso “ridisegnare il procedimento di Pas conferendo ad aspetti non previsti dalla legge effetti preclusivi della procedura stessa”. 

L’Amministrazione e il Tar, stando a quanto si legge nell’odierno pronunciamento, non avrebbero tenuto in debita considerazione la complessa documentazione depositata dalla società proponente a corredo della sua seconda domanda di Pas, “in grado di superare le criticità in precedenza segnalate”. Allo stesso modo, il Comune non avrebbe tenuto in debita considerazione gli studi con i quali la società ha inteso superare le criticità segnalatele dagli enti competenti (Autorità di bacino e Provincia di  Foggia ) dal punto di vista idrogeologico e di compatibilità paesaggistica.

I giudici, peraltro, non ravvisano dichiarazioni non veritiere e il requisito della prova della disponibilità dei fondi per la presentazione dell’istanza secondo loro è soddisfatto dai contratti preliminari e dagli altri atti depositati dalla società. “Dinanzi alla specifiche indicazioni della ricorrente sulla esatta posizione geografica dell’impianto, da situarsi all’esterno di qualsiasi area vincolata – si legge ancora nella sentenza -, insufficienti appaiono le generiche asserzioni del Comune circa la sua collocazione nella ‘zona buffer’, rimaste sprovviste di idonea dimostrazione”. Ancora, i giudici non ravvedono motivi ostativi veri e propri neanche nella qualifica di ingegnere ‘junior’ del progettista. Il ricorso, dunque, è stato accolto, “salvo il potere-dovere del Comune di riesaminare l’istanza della Finanza Agevolata s.r.l. alla luce dei principi di cui in motivazione”. 

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