Guida alle procedure semplificate per i contratti sottosoglia europea

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Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 


Confronto e differenze tra le due “procedure”

Come più volte ricordato anche dalle colonne di questo
quotidiano, insiste da anni un dibattito sia giurisprudenziale sia
dottrinale, in merito alle differenze che intercorrono tra
procedura negoziata e affidamento diretto. Nonostante con il D.Lgs.
36/2023 il legislatore abbia elaborato una definizione che, a
nostro modo di vedere, pare inequivocabile  («affidamento
diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara,
nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori
economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione
appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri
qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere
a) e b), del 
codice e dei requisiti

generali o speciali previsti dal medesimo
codice),
 la storia di questo istituto risulta sempre più
travagliata e complessa, portando alla paradossale conseguenza,
anziché rendere più celeri e semplici i procedimenti di scelta del
contraente -anche secondo la logica (e nel rispetto del) principio
del “risultato” -di alimentare un contenzioso senza fine e dai
tratti sempre meno definiti.

Proprio recentemente, il TAR Milano, con la sentenza n. 28/2025, è
tornata sul tema in questione, elaborando stavolta una
interpretazione (più che condivisile per l’autore) che sembra
proprio trarre spunto da quel filone della dottrina che preme per
una interpretazione in senso sostanziale e non solo meramente
formale (v., L. Oliveri, S. Biancardi, S. Usai, P.L. Girlando).

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Secondo questo schema interpretativo, è possibile rilevare
alcune, appunto, sostanziali differenze tra affidamento diretto e
procedura negoziata, partendo dalle relative modalità procedurali,
ovvero tra “richiesta di preventivi” (invero è solo una delle
modalità esplorative prodromiche all’affidamento diretto) e
“RDO-Richiesta di Offerta”:

RICHIESTA DI PREVENTIVI

RICHIESTA DI OFFERTA -RDO

Criterio di aggiudicazione: NO, l’unico parametro a guidare il
RUP deve essere la “convenienza” intesa come rapporto “preventivo
vs fabbisogno”

Criterio di aggiudicazione SI ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. n.
36/2023, minor prezzo / OEPV con eventuali semplificazioni (es.
ordine decrescente di importanza)

Procedura prevista dal Codice Appalti: NO
(secondo la relazione illustrativa al Codice, l’affidamento diretto
non sarebbe nemmeno una “procedura” strictu
sensu
)

Procedura prevista dal codice Appalti: SI

Natura: percorso utile sono ai fini istruttori. L’affidamento
diretto si completa, solo dopo, con una procedura di negoziazione
con 1 solo ed unico operatore economico (es. tramite lo strumento
della Trattativa Diretta).

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Natura: procedura che deve concludersi con un provvedimento.

Libera possibilità di scelta SI (discrezionalità
tecnico-amministrativa /piena): a fronte di una motivazione che non
sia illogica o viziata da eccesso di potere e, comunque, sostenuta
dal rispetto dei principi comuni. Il rispetto dei principi non muta
l’indagine in una procedura competitiva ma è presupposto per la
motivazione del RUP.

Libera possibilità di scelta NO (discrezionalità solo tecnica su
criteri predeterminati, in caso di OEPV). Auto vincolo al criterio
di aggiudicazione scelto con impossibilità di disapplicazione delle
clausole di gara.

Lex specialis / disciplinare di gara: NO
Il RUP o l’ufficio procedente deve attenersi alla sola decisione a
contrarre o, in assenza, alla specifica richiesta della struttura
richiedente. Gli eventuali elementi di preferenza indicati nella
richiesta di preventivo sono necessari solo ed esclusivamente ad
ottenere quotazioni/riscontri maggiormente rispondenti al
fabbisogno descritto.

Lex specialis / disciplinare di gara: SI. In caso
di auto vincolo alle clausole codicistiche aventi portata generale
o, in alternativa, alle disposizioni scelte nel disciplinare di
gara stesso. In caso di gara sottosoglia le norme aventi portata di
dettaglio possono essere derogate, salvo il rispetto dei principi
generali. Tale deroga non muta la natura competitiva della
procedura.

Obbligo di indicazione dei dati dell’appalto: NO
L’Ente procedente indicherà gli elementi effettivamente in suo
possesso e necessari ai fini istruttori. All’esito della indagine
potrà anche desumersi la necessità/opportunità di avviare una
procedura negoziata, in luogo di una trattativa diretta.

Obbligo di indicazione dei dati dell’appalto: SI

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Richiesta di documentazione specifica (es. DGUE, Foglio patti,
accettazione del capitolato): NO. L’Ente procedente acquisisce solo
il preventivo ai fini istruttori, senza alcun impegno né da parte
sua né da parte degli operatori che presentano le
quotazioni/proposte. È necessario, pertanto, spostare tale
adempimento ad una fase successiva, di negoziazione, quale è la
trattativa diretta.

Richiesta di documentazione specifica (es. DGUE, Foglio patti,
accettazione del capitolato): SI. Il termine di presentazione della
offerta identifica precisi obblighi da parte deli o.e. che
partecipano alla RDO il cui rispetto è strettamente collegato con
la disciplina del possesso dei requisiti / motivi di esclusione già
nella fase comparativa.





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