Cosa succede al fondo pensione in caso di morte?

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Che cosa succede se l’aderente a un fondo pensione muore prima di andare in pensione o che venga erogata la pensione integrativa?

Nel corso dell’articolo risponderemo a questa domanda, illustrando una prestazione specifica prevista per queste circostanze: il riscatto per premorienza, una tutela importante pensata per fornire un sostegno economico alle persone care dell’aderente venuto a mancare prematuramente.

Approfondiremo inoltre chi sono gli aventi diritto a questa prestazione e analizzeremo l’iter previsto da Previdenza Cooperativa per richiederla.

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Infine, concluderemo con un breve cenno a ciò che accade alla pensione integrativa in caso di decesso dell’aderente dopo il suo pensionamento, a seconda delle opzioni scelte al momento della richiesta della prestazione pensionistica.

Cosa accade in caso di premorienza dell’aderente al fondo pensione?

Nel caso in cui l’aderente a un fondo pensione muoia prima di maturare il diritto alla pensione integrativa, l’intera posizione individuale accumulata, al netto di imposte e spese, viene riscattata dai soggetti designati dall’aderente o, in mancanza, dagli eredi individuati secondo le norme del codice civile sulla successione.

Aderire a un fondo pensione negoziale, quindi, non significa solo costruire una pensione integrativa per sé, ma anche fornire una tutela economica alle persone care in caso di morte prematura. Questo aspetto assume particolare rilevanza per soggetti finanziariamente più fragili, come minori, persone con disabilità o familiari privi di un reddito proprio, che dipendono economicamente dall’aderente.

Anche questa prestazione beneficia della tassazione agevolata prevista per la pensione integrativa. Si applica infatti una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo eccedente il quindicesimo, fino a raggiungere un’aliquota minima del 9%.

Chi ha diritto al riscatto per premorienza dell’aderente?

Il riscatto per premorienza spetta in primo luogo agli eventuali soggetti designati dall’aderente, che possono essere sia persone fisiche che giuridiche (come associazioni o Onlus). Quindi, non è necessario che siano familiari dell’aderente.

In loro assenza, il riscatto può essere richiesto dagli eredi testamentari, se l’aderente ha espresso le proprie volontà riguardo alla successione dei propri beni, incluso il montante maturato nel fondo pensione.

Se manca anche il testamento, si fa riferimento agli eredi legittimi, ovvero le persone fisiche che hanno diritto a ereditare i beni del defunto, elencate nell’articolo 565 del Codice Civile. Tra questi ci sono il coniuge, i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori e nonni), nonché fratelli, sorelle e altri parenti e affini.

Si ricorda che il diritto di riscatto per premorienza della posizione accantonata dal de cuius presso il Fondo pensione da parte degli eredi è da intendersi acquisito a titolo proprio e non già a titolo di successione. Difatti, tale liquidazione non andrà indicata nella dichiarazione di successione e la posizione verrà suddivisa in parti uguali.

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Infine, nel caso in cui l’aderente non abbia alcun familiare, la sua posizione individuale rimane nel fondo pensione e viene ripartita tra tutti gli altri aderenti, incrementando le loro posizioni.

Come richiedere il riscatto per premorienza a Previdenza Cooperativa

Gli aventi titolo hanno 10 anni di tempo dalla data del decesso per presentare la richiesta e ottenere l’erogazione del riscatto per premorienza da parte di Previdenza Cooperativa. Oltre questo termine, la posizione pensionistica resta acquisita al Fondo.

La richiesta va presentata esclusivamente in formato cartaceo, (tramite PEC o posta), seguendo questi passaggi:

  • compilare il Modulo di riscatto per decesso in ogni sua parte unitamente alle schede dati eredi compilate da ciascun avente diritto;
  • allegare al modulo:
  • copia del documento d’identità e del codice fiscale/tessera sanitaria di ciascun erede/designato;
  • attestazione di titolarità del conto corrente bancario o postale di ciascun erede/designato;
  • certificato di morte dell’iscritto;

In base alla specifica situazione, è necessario allegare anche:

  • la documentazione che comprovi la designazione (se non già in possesso del Fondo), nel caso in cui l’aderente abbia individuato dei soggetti designati;
  • la copia autentica del testamento o della designazione testamentaria e la dichiarazione che il testamento non è stato impugnato, nel caso in cui l’aderente abbia individuato degli eredi testamentari;
  • se l’aderente ha individuato degli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autenticata dal Comune) che attesti l’esistenza, le generalità e il grado di parentela degli eredi, e che confermi che l’aderente è deceduto senza testamento e senza altri eredi oltre a quelli dichiarati;
  • se gli eredi/beneficiari sono minorenni o incapaci, copia del provvedimento del giudice tutelare che autorizzi il genitore superstite o il tutore a richiedere il riscatto. Il provvedimento deve fare esplicito riferimento alla posizione previdenziale presso Previdenza Cooperativa.

Infine, se il beneficiario designato è un ente/persona giuridica, occorre presentare:

  • l’attestazione della Camera di Commercio o della Prefettura che confermi la valida costituzione, l’assenza di procedure concorsuali e di liquidazione;
  • la copia del codice fiscale e di un documento d’identità valido del rappresentante legale.

La documentazione può essere inviata:

  • tramite posta all’indirizzo: Previdenza Cooperativa – Via C.B. Piazza, 8 – 00161 Roma;
  • via PEC, dopo aver eseguito una scansione, all’indirizzo: previdenzacooperativa@pec.it

Alla pratica è associato un costo una tantum. I dettagli sui costi sono disponibili nel documento Scheda I Costi.

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Il pagamento del riscatto avviene solitamente entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa e corretta. Se la documentazione è irregolare o incompleta, il Fondo richiederà un’integrazione, facendo partire i 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

Cosa accade in caso di decesso del pensionato?

In caso di decesso dell’aderente al fondo pensione dopo il pensionamento, la gestione del montante residuo dipende dalla tipologia di rendita scelta in fase di richiesta della prestazione finale.

Con la rendita semplice, alla morte del pensionato il rapporto si chiude e non sono previste ulteriori erogazioni ai familiari superstiti. Diversamente, altre forme di rendita prevedono erogazioni anche dopo il decesso. Nello specifico:

  • rendita certa per 5 o 10 anni: in caso di morte prima dello scadere del periodo “certo” scelto, il pagamento continua ai beneficiari fino alla fine del periodo;
  • rendita reversibile: l’importo viene corrisposto all’aderente finché è in vita e, successivamente, al beneficiario designato. L’aderente può scegliere una percentuale di reversibilità del 50%, 70% o 100%;
  • rendita contro-assicurata con restituzione del capitale residuo: viene erogata all’aderente finché è in vita e, in caso di morte, viene corrisposto un capitale pari alla differenza tra il montante iniziale e le rate già versate, solo se questa differenza è positiva.

Dunque, è importante scegliere la forma di rendita più adatta alle proprie esigenze, così da tutelare finanziariamente i propri cari anche dopo aver raggiunto i requisiti per il pensionamento.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa.

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