CORRETTIVO CODICE APPALTI REVISIONE PREZZI – L’art. 23 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l’art. 60 del D. Leg.vo 36/2023 e inserito l’allegato II.2-bis, relativi alla disciplina della revisione dei prezzi.
In particolare, l’art. 60 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. Tali clausole:
– non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
– si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva.
Contratti di lavori
Per i contratti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
Per tali contratti, le particolari condizioni di natura oggettiva, devono determinare una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell’importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i gli indici sintetici individuati ai sensi dell’art. 60, comma 4-quater, del D. Leg.vo 36/2023.
Contratti di servizi e forniture
Per i contratti di forniture e servizi, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
Per tali contratti, le particolari condizioni di natura oggettiva, devono determinare una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici. Per gli appalti il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione, non è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi.
Per gli appalti di servizi e forniture, inoltre, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di revisione prezzi, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti (in questa ipotesi, l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi).
Allegato II.2-bis – Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi
Con provvedimento adottato dal MIT, sentito l’ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis al D. Leg.vo 36/2023, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi dell’art. 60, comma 4-quater, del D. Leg.vo 36/2023.
Tale comma prevede che l’allegato II.2-bis al Codice appalti (introdotto dall’art. 86, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209) disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.
L’allegato II.2-bis prevede che le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi, le quali sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3% (per i lavori) e la soglia del 5% (per servizi e forniture) dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
La sezione II dell’allegato II.2-bis individua l’indice sintetico revisionale per i contratti di lavori.
La sezione III dell’allegato II.2-bis individua gli indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture.
Nelle tabelle sono indicate inoltre le formule per il calcolo dell’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale.
Quando l’applicazione dell’art. 60 del D. Leg.vo 36/2023 non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, la possibilità per la stazione appaltante o l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.
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